tributi news del 30 maggio 2022

Ok all’atto impositivo se i termini sono rispettati verso un solo coobbligato. L’archiviazione non è pari al giudicato. Sospensione limitata sugli atti degli enti locali. Adempimenti Imu, le esenzioni Covid cambiano la dichiarazione di Luigi Lovecchio. Scatta l’alert per l’acconto Imu. Rendita catastale rettificata con effetti dalla notifica. Avvisi Imu da motivare adeguatamente. Il riclassamento catastale va giustificato. Terreni edificabili da tenere in conto. Tari, sconti Covid possibili anche quest’anno. Tariffa ambientale al giudice ordinario.

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Ok all’atto impositivo se i termini sono rispettati verso un solo coobbligato

di Luigi Lovecchio

In presenza di più condebitori, è sufficiente che il termine di decadenza per la notifica dell’atto impositivo sia rispettato nei soli confronti di uno di essi. Nei riguardi degli altri, infatti, il Fisco può agire per il recupero del suo credito negli ordinari termini prescrizionali. In questo senso, è costante l’orientamento della Cassazione, dopo alcuni tentennamenti iniziali. Il responso della Cassazione è, negli ultimi arresti, costantemente negativo (si vedano, tra le molte, le pronunce n. 7469/2022, n. 10649/2022, n. 26346/2021 e n. 20766/2021). Il massimo consesso desume tale principio facendo applicazione analogica dell’articolo 1310 del Codice civile, secondo cui gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei riguardi di un debitore producono effetti nei confronti di tutti i coobbligati. in caso di coobbligazione paritetica, l’atto impositivo iniziale debba essere sempre formato e notificato a nome di ciascun soggetto passivo, onde consentire con pienezza la facoltà di impugnazione davanti al giudice tributario.

L’archiviazione non è pari al giudicato

Ai fini della prescrizione, il decreto presidenziale di archiviazione di un ricorso (irrituale) non costituisce giudicato e non vale ai fini della prescrizione decennale del tributo la cui decorrenza, di conseguenza, origina dalla notifica dell’accertamento. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n.617/2022 della sezione ottava della Commissione tributaria regionale del Lazio depositata in segreteria l’undici febbraio scorso.

Sospensione limitata sugli atti degli enti locali

Il principio sulla scissione tra emissione e notifica degli atti di accertamento, enucleabile dalla normativa introdotta per l’emergenza coronavirus, non vale relativamente ad atti degli enti locali, i quali godono soltanto della sospensione prevista dall’art. 67 del dl 17 marzo 2020, n. 18 che ha quindi spostato in avanti, fino al 26 marzo 2021, il termine di decadenza per la notifica di atti d’accertamento Imu. Lo ha stabilito la sezione dodicesima della Ctp di Caserta nella sentenza n. 394/2022 depositata in segreteria il 3 febbraio scorso.

Adempimenti Imu, le esenzioni Covid cambiano la dichiarazione di Luigi Lovecchio

Dichiarazioni Imu al restyling per far spazio alle indicazioni delle esenzioni per il Covid. Ma non solo, perché il nuovo modello dovrà recepire anche le modifiche che scattano dal 2022 (e quindi dovranno essere segnalate dalla dichiarazione 2023) sull’esonero di una delle due abitazioni per coniugi con residenze diverse e l’esclusione dall’imposta per gli immobili merce. Proprio in attesa del decreto ministeriale che approverà il nuovo modello, in vista della scadenza di invio del 30 giugno è arrivata da AssoSoftware l’indicazione alle software house associate di attendere l’uscita «per l’abilitazione delle dichiarazioni 2022» e di «informare adeguatamente i propri clienti» sulle prossime novità in materia. Il ritardo nella pubblicazione del modello pone un problema di tutela dei diritti del contribuente. Le soluzioni possibili sembrano due. La prima, già contemplata nella normativa di riferimento, è di considerare valide le dichiarazioni trasmesse con l’attuale modulistica, debitamente integrate con le indicazioni necessarie per tener conto delle novità che impattano sul 2021 (esenzioni Covid). La seconda è quella di disporre un congruo rinvio del termine del 30 giugno.

Scatta l’alert per l’acconto Imu

di Sergio Trovato

Si avvicina la scadenza per il pagamento dell’acconto Imu. Mancano poco più di 15 giorni per il versamento della prima rata dell’imposta locale. Il termine ultimo per il versamento della prima rata, infatti, è fissato al 16 giugno. Sono tenuti a passare alla cassa tutti i contribuenti titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni. Sono invece esonerati dal prelievo gli immobili adibiti ad abitazione principale, tranne quelli di lusso, ville e castelli. Fruiscono di una riduzione gli immobili inagibili, le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, i fabbricati di interesse storico o artistico e quelli locati a canone concordato. La prima rata può essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai comuni per l’anno precedente. L’importo da versare è pari alla metà di quanto pagato nel 2021. I contribuenti, però, possono versare l’intero importo dovuto per il 2022, qualora conoscano le deliberazioni adottate dalle amministrazioni comunali, che hanno tempo per scegliere aliquote e detrazioni fino al 31 maggio.

Rendita catastale rettificata con effetti dalla notifica

Luigi Lovecchio

Le rendite catastali attribuite in rettifica a un errato classamento del contribuente hanno effetto, ai fini Imu, solo a decorrere dalla notifica delle stesse e non per gli anni antecedenti. L’affermazione è contenuta nella sentenza n. 577/3/2022 della Ctr Lombardia (presidente Rollero, relatore Chiametti).

Avvisi Imu da motivare adeguatamente

La sola prospettazione dell’omesso versamento del tributo e dei dati catastali dell’immobile assoggettato non costituisce idonea motivazione dell’avviso di accertamento comunale emesso ai fini Imu in rivalutazione di quanto dichiarato e autoliquidato in primis dal contribuente stesso. È quanto ha stabilito, accogliendo nel merito il ricorso di un contribuente, la Ctp di Nuoro con sentenza n. 72/2022 dello scorso 30 marzo.

Il riclassamento catastale va giustificato

Il provvedimento di riclassamento delle microzone comunali deve essere motivato in maniera rigorosa in modo da far conoscere al contribuente le concrete ragioni alla base del provvedimento. Lo ha stabilito la Ctr del Lazio nella sentenza n. 565/2022 depositata in segreteria il 9 febbraio scorso. Si conferma, quindi, la necessità di motivare in maniera rigorosa ogni accertamento dell’amministrazione, sia pure eseguito su microzone di appartenenza dove, in base all’articolo 1, dpr n.138/1998, il valore di mercato gioca un ruolo di rilievo.

Terreni edificabili da tenere in conto

Dal 2020 sono cambiate le regole sulle aree edificabili cosiddette pertinenziali, di cui va tenuto conto in sede di pagamento dell’acconto. I proprietari sono soggetti al versamento se non hanno questa qualificazione ai fini urbanistici e se non sono accorpate catastalmente al fabbricato. L’articolo 1, comma 741, lettera a) della legge 160/2019 ha apportato delle modifiche alla disciplina delle aree edificabili che sono al servizio di un fabbricato. Il legislatore ha superato il principio affermato dalla Cassazione, che aveva riconosciuto la non imponibilità dei terreni pertinenziali ancorché non graffati in catasto come un unico bene. La suddetta norma dispone che per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.

Tari, sconti Covid possibili anche quest’anno

di Pasquale Mirto

Nelle delibere occorre recepire le nuove regole sulla rendicontazione dei rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero dalle imprese (articolo 3, delibera Arera 15/2022), mentre il Testo unico sulla qualità entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023. Ma i Comuni dovranno adeguarsi entro la fine di quest’anno. Il Comune potrà concedere ancora riduzioni collegate al Covid, visto che l’articolo 13 del Dl 4/2022, permette di utilizzare i resti del fondone 2020 e quelli dell’articolo 6 del Dl 73/2021 anche nel 2022 «per le finalità cui sono state assegnate».

Tariffa ambientale al giudice ordinario

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla tariffa di igiene ambientale, all’indomani delle modifiche e delle sostituzioni apportate dal dl n. 78/2010, e quindi a far data dal 31 maggio 2010, giorno della sua entrata in vigore. Sono le indicazioni fornite dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 476/06/2022, depositata lo scorso 2 febbraio.

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https://anci.lombardia.it/dettaglio-news/2022520102-riscossione-redaelli-fondamentale-poter-contare-su-un-quadro-procedurale-corretto-/

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D.M. 20 luglio 2021 – Specifiche tecniche per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali – Guida operativa

Pef, Regolamenti e Tariffe – Per il 2022 sul termine di approvazione prevale la regola ordinaria del 31 maggio

Nel caos della sovrapposizione di competenze sulla Tari si inserisce anche l’incertezza della diversa previsione dei termini per l’approvazione di pef, regolamenti e tariffe Tari. La regola derogatoria che fissa il possibile adempimento al 30 aprile è facoltativa e recessiva rispetto a quella ordinaria che invece sposta il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/pef-regolamenti-e-tari–il-2022-termine-approvazione-prevale-regola-ordinaria-31-maggio-AEBCkOUB

AUDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SU FINANZA TERRITORIALE E FEDERALISMO FISCALE

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