I nostri servizi per il canone unico

  • Censimento delle utenze
  • Stima del gettito
  • Elaborazione regolamento
  • Elaborazione modulistica
  • Servizi di sportello e di back office per acquisizione istanze.
  • Elaborazione, stampa, imbustamento, racapito e/o notifica delle fatture
  • Supporto alla predisposizione dei provvedimenti di annullamento, sospensione, rimborso, etc.
  • Acquisizione nella banca dati dei pagamenti volontari ed estrazione dei morosi
  • Elaborazione, stampa, imbustamento e notifica degli atti di sollecito e di costituzione in mora
  • Gestione del contenzioso
  • Produzione e notifica di ingiunzioni fiscali ex Regio Decreto n. 639/1910
  • Cura delle procedure coattive successive alla ingiunzione fiscale

FAQ Canone Unico Patrimoniale

Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è un canone dovuto al comune (piuttosto che provincia o città metropolitana) che ha rilasciato la concessione o l’autorizzazione. Sostituisce, dal 1° gennaio 2021,l’ imposta/canone sulla pubblicità, il diritto di affissione, tassa/canone per l’occupazione spazi e aree pubbliche e il canone previsto all’art.27, commi 7 e 8, del codice della strada. E’ comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da leggi e regolamenti, ad eccezione di quelli eventualmente connessi a prestazioni di servizi.

PERCHE’ SI PAGA? Il presupposto del Canone è l’occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti o la diffusione di messaggi pubblicitari, anche mediante affissioni. Il Canone applicato per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude quello per l’occupazione del suolo, limitatamente alla superficie imponibile del messaggio pubblicitario.

CHI LO PAGA? Il Canone deve essere pagato dal titolare della concessione o autorizzazione. In particolari situazioni per cui il regolamento prevede la sola dichiarazione, il Canone è dovuto dal dichiarante. In assenza del titolo, o della dichiarazione, nei casi previsti, lo stesso è dovuto dal soggetto che occupa o diffonde messaggi pubblicitari abusivamente. E’ obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

COME SI CALCOLA IL CANONE? Per il calcolo del Canone è necessario rifarsi ai regolamenti istitutivi approvati dagli enti in cui sono fissati coefficienti moltiplicatori rispetto alla tariffa standard annua o giornaliera. Di norma il Canone si ottiene dalla seguente formula: tariffa standard x coefficiente/i valutazione economica x coefficiente/i territoriale/i x metri quadrati superficie x eventuali giorni.

QUANDO NON SI PAGA? Nei seguenti casi previsti dalla legge per:

  1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  2. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
  3. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
  4. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  5. le occupazioni di aree cimiteriali;
  6. e occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
  7. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  8. i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all’attività esercitata dall’impresa di trasporto;
  9. le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  10. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  11. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  12. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
  13. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
  14. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
  15. i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  16. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
  17. le occupazioni degli stalli di sosta riservati agli autoveicoli elettrici, per il tempo necessario alla ricarica degli stessi.Gli enti possono prevedere nei regolamenti ulteriori esenzioni rispetto a quelle sopra indicate, quali, ad esempio:
    • le infrastrutture delle stazioni di ricarica degli autoveicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata;
    • le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
    • le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie.

Anche le colonnine per ricariche elettriche possono essere sono esentate dal Canone ai sensi dei commi 9 e 10 dell’articolo 5 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Ulteriori ipotesi eventuali:

  • le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali
  • le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

Gli enti possono poi prevedere nei regolamenti ulteriori esenzioni rispetto a quelle sopra indicate. E’ pertanto necessario consultare sempre il REGOLAMENTO COMUNALE

SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI? Con il regolamento possono essere previste riduzioni per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari:

  1. eccedenti i mille metri quadrati;
  2. effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell’ente, quest’ultimo può prevedere la riduzione o l’esenzione dal Canone;
  3. con spettacoli viaggianti;
  4. per l’esercizio dell’attività edilizia.

Gli enti possono poi prevedere nei regolamenti ulteriori esenzioni rispetto a quelle sopra indicate. E’ pertanto necessario consultare sempre il REGOLAMENTO COMUNALE

Il pagamento del Canone deve avvenire contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per gli anni successivi, nei casi in cui è prevista la dichiarazione e per importi eccedenti limiti stabiliti dagli enti, il pagamento deve essere effettuato entro la/e scadenza/e fissata/e dal regolamento. Il Canone si versa direttamente all’ente mediante:

  1. conto corrente di tesoreria;
  2. versamenti unitari previsti dall’art. 17 del decreto legislativo 9/7/1997, n.241;
  3. strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

Il Canone dovuto per le occupazioni nelle aree di mercato è riscosso esclusivamente mediante la piattaforma elettronica PagoPA.

BISOGNA PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE?La richiesta di rilascio della concessione o autorizzazione equivale alla dichiarazione da parte del soggetto passivo tenuto al pagamento del Canone. La dichiarazione va presentata, invece, nei casi in cui non è necessario l’assenso all’occupazione o diffusione pubblicitaria, anche mediante affissioni, e nei casi espressamente previsti dal regolamento.

Gli enti hanno ampia potestà regolamentare che consente loro di modificare le tariffe standard previste, estendere esenzioni e riduzioni previste dalla norma. Detta potestà è molto limitata, invece, relativamente al Canone applicabile alle aree di mercato.

  • Legge 27 dicembre 2019, n.160
  • Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285
  • Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495

Per il MEF è possibile la gestione disgiunta di suolo pubblico e pubblicità – M.E.F. – RISOLUZIONE 9/DF del 18/12/2020. Nel rispondere ad un quesito, in materia di Nuovo Canone Unico Patrimoniale (che sostituisce imposta pubblicità, Cosap e e Tosap), i tecnici del Ministero, in ragione dei due differenti presupposti impositivi, sostengono la legittimità della gestione disgiunta dell’entrata.

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