Tributi News del 28 Settembre 2026

Rottamazione quinquies: come sanare debiti locali su Imu, Tari, multe e bollo auto in 1.500 enti. Ecco l’elenco Notifica al portiere ok salvo prova contraria Ricorsi in appello diretti a tutti

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Rottamazione quinquies: come sanare debiti locali su Imu, Tari, multe e bollo auto in 1.500 enti. Ecco l’elenco

Il conto alla rovescia per la rottamazione quinquies delle entrate locali è cominciato. Per Imu, Tari, multe e bollo auto si apre la porta della sanatoria. In corso ci sono circa 1.500 enti in cui sarà possibile la rottamazione quinquies: 1.481 enti territoriali, di cui 1.465 Comuni, 5 Regioni e 11 Province e città metropolitane. A pubblicare l’elenco è stata agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) che, pur non essendo tenuta per obblighi di legge, ha messo a disposizione la lista per consentire ai contribuenti di capire se sono interessati dalla definizione agevolata. La tabella riporta la denominazione degli enti e l’indicazione di eventuali soggetti terzi che, per conto degli stessi enti, hanno affidato ad agenzia delle entrate Riscossione (Ader) carichi rientranti nella definizione agevolata. Ma non solo perché la tabella riporta anche un campo note per informazioni di dettaglio.

Notifica al portiere ok salvo prova contraria

La notifica di una cartella avvenuta con consegna al portiere dello stabile è pienamente legittima nei confronti delle persone giuridiche e l’atto non può essere dichiarato nullo qualora il portiere accetti e sottoscriva la ricevuta; spetterà alla società destinataria fornire la prova contraria della mancata riferibilità del recapito o della non corrispondenza del consegnatario alla qualifica indicata. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 4591/2026 (presidente relatore Sessa Sabato), depositata lo scorso 17 luglio.

Ricorsi in appello diretti a tutti

primo grado si sia svolto con la partecipazione congiunta dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione e l’appello investa sia il merito della pretesa tributaria sia vizi propri della cartella di pagamento, sussiste litisconsorzio processuale per inscindibilità delle cause. In tale ipotesi, l’omessa notifica dell’atto d’appello a una delle parti che ha partecipato al giudizio di primo grado non comporta l’inammissibilità del gravame, ma impone al giudice di appello di ordinare l’integrazione del contraddittorio; la mancata adozione di tale ordine determina la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo conclude, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità. Sono le conclusioni della sezione quinta della Cassazione civile tributaria che si riscontrano nell’ordinanza n. 24976/2026 del 3 settembre scorso.

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