Tributi news del 05 Ottobre 2026

orte dei conti, il contraddittorio entra nel controllo preventivo. Cartelle, è sufficiente il richiamo alla sentenza. Indirizzi Pec, nessun obbligo per il mittente. Imu dovuta sui parchi pubblici. Sui rifiuti delle imprese incrocio di regole gemelle.

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Corte dei conti, il contraddittorio entra nel controllo preventivo

Il progetto di riforma della Corte dei conti prosegue con il decreto legislativo ora atteso in Parlamento e Conferenza delle Regioni (Nt+ Enti locali & Pa di martedì scorso). Si tratta, nelle intenzioni, di un disegno molto ambizioso. Vorrebbe rimuovere quella «paura della firma» che, a detta dei sostenitori, paralizza la Pa per il timore delle azioni di responsabilità contabile. Per far questo la norma ridisegna responsabilità amministrativa, controllo, funzione consultiva e organizzazione della magistratura contabile. Il tratto più significativo è il tentativo di spostare il baricentro da un sistema prevalentemente fondato sulla responsabilità successiva a un modello in cui acquistano maggior peso controllo preventivo, programmazione, contraddittorio e accompagnamento delle amministrazioni. Il controllo contabile non viene più pensato solo come verifica successiva o premessa di un possibile giudizio di responsabilità, ma come una funzione che deve prevenire errori e assicurare uniformità interpretativa. Questo modello, se attenua i timori, non certo velocizza iter e risultati. È evidente il rischio di una interferenza del controllo nella gestione.

Cartelle, è sufficiente il richiamo alla sentenza

È legittima la cartella di pagamento emessa direttamente sulla base di una sentenza che, accogliendo parzialmente il ricorso del contribuente, ha rideterminato gli importi dovuti in relazione a un precedente avviso di accertamento. Non è necessario, in tal caso, un ulteriore atto prodromico di liquidazione o di accertamento, purché la cartella richiami il titolo originario e la pronuncia giudiziale che ha definito il quantum della pretesa. Sono le precisazioni rese dalla Corte di Cassazione, sez. V con l’ordinanza n. 25255/2026, depositata lo scorso 12 settembre.

Indirizzi Pec, nessun obbligo per il mittente

Non sussiste nessun obbligo per l’Agente della riscossione di utilizzare per la notifica della cartella di pagamento via Pec un indirizzo di posta elettronica certificata necessariamente presente nei registri pubblici. L’obbligo di utilizzare un indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi Pec riguarda infatti il destinatario della notificazione e non il mittente. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 1148/2026.

Imu dovuta sui parchi pubblici

Pagare le tasse su un parco pubblico non è un paradosso fiscale, ma la regola: secondo la Cassazione, un terreno destinato a verde attrezzato resta un’area edificabile agli occhi del Fisco, e come tale va tassato. Queste conclusioni si riscontrano nell’ordinanza n. 25201 emessa dalla Cassazione civile tributaria e depositata in cancelleria il 10 settembre scorso.

Sui rifiuti delle imprese incrocio di regole gemelle

Con una nota di lettura sul decreto del federalismo fiscale, Ifel fornisce le prime indicazioni sulle numerose modifiche recate dal Dlgs 147/2026. Sulla Tari si mettono in evidenza le modifiche non sostanziali, ma che servono a rendere più unitario il quadro normativo di riferimento. Il primo intervento, non proprio ben riuscito, è relativo all’eliminazione del termine «assimilato», considerato che questa categoria di rifiuti è stata eliminata dal Dlgs 116/2020. Si interviene sui commi 645, 662 e 667 della legge 147/2013, ma non ci si accorge che anche il comma 649 fa riferimento ai rifiuti assimilati. Sono modificati i commi 654 e 658 della legge 147/2013, che ora recepiscono le disposizioni già presenti nel Dlgs 152/2006, come quelle relative ai costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani, come lo spazzamento delle strade (prevista all’articolo 238, comma 3, delTesto unico ambiente) e quelle relative alle riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico (prevista dall’articolo 208, comma 19-bis). La disciplina relativa alla possibilità di fuoriuscire dal servizio pubblico, prima contenuta nell’articolo 238, comma 10 del Dlgs 152/2006, è oggi riprodotta nel nuovo comma 649-bis della legge n 147/2013.

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