Tributi news del 29 Settembre 2026
Catasto, no automatismi. Canone unico tributario:i riflessisu delibere e sanzioni.
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Catasto, no automatismi
L a presenza di parti comuni non basta, da sola, a escludere l’autonomia funzionale e reddituale di un’unità immobiliare. Un corridoio, un atrio, un vano scala o un altro spazio comune attraverso cui si accede a più unità non giustifica quindi automaticamente la loro riconfigurazione catastale. Occorre invece verificare, caso per caso, se ciascuna porzione sia in grado di svolgere autonomamente la propria funzione e di esprimere una propria capacità reddituale. Una distinzione tutt’altro che formale, soprattutto quando il numero delle unità immobiliari è stato assunto a riferimento per la determinazione dei limiti di spesa di interventi edilizi agevolati. Ciò che rileva è la possibilità che il bene possa svolgere la propria funzione senza dipendere, per gli aspetti essenziali, dalle altre porzioni, esprimendo al contempo una propria capacità reddituale. Un criterio particolarmente utile per comprendere il principio è quello del cosiddetto “minimo perimetro immobiliare”. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n 17627 del 21 giugno 2021.
Canone unico tributario:i riflessisu delibere e sanzioni
Per quanto riguarda le delibere tariffarie e regolamentari l’aspetto più di rilievo concerne quello della loro efficacia. Come recentemente stabilito dall’articolo 30 del Dlgs 147/2026, a partire dal 2026, si applicano alle predette delibere le regole sancite dai commi 15, 15-bis e 15-ter dell’articolo 13 del Dl 201/2011. In primo luogo, è chiarito che tali atti devono essere inviati al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante inserimento nell’apposito portale del federalismo fiscale, come tutte le altre deliberazioni tributarie. In secondo luogo, anche le delibere del canone diventano efficaci con la pubblicazione nel predetto sito, a condizione che siano inviate al Ministero entro il 14 ottobre di ogni anno. Efficacia che, laddove le medesime siano state approvate nei termini di legge, retroagisce al primo gennaio dell’anno di riferimento (articolo 1, comma 169, legge 296/2006 e articolo 53, comma 16, legge 388/2000). Alle sanzioni dovrà applicarsi l’istituto del cumulo giuridico, nel caso di violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi, quantomeno per le violazioni commesse fino al 1/9/2024 (ossia prima della modifica apportata al cumulo giuridico dal Dlgs 87/2024). In merito alle misure sanzionatorie, mentre per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione (comprendente anche il caso delle occupazioni/esposizioni abusive, rammentando che, a mente del comma 834 legge 160/2019, la dichiarazione è sostituita dalla richiesta di concessione / autorizzazione, nella fattispecie mancante) resterà applicabile la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo o dell’indennità, previsto dal comma 821 della legge 160/2019, per quanto riguarda la sanzione per omesso o insufficiente versamento va rilevato che l’articolo 12 del Dlgs 147/2026 ha ribadito, semmai ce ne fosse stato bisogno, che per l’omesso o parziale versamento nel termine prescritto per ciascun tributo delle Regioni e degli enti locali si applicano le norme dell’articoli 13 del Dlgs 471/1997 (articolo 38 del Dlgs 173/2024 dal 1/1/2027). Ossia la sanzione del 25 per cento del tributo, per i versamenti omessi / parziali o con tardività superiore a 90 giorni (0,08 per cento per ogni giorno di ritardo per i versamenti eseguiti con un ritardo fino a 14 giorni e 12,50 per cento per quelli con un ritardo tra 15 e 90 giorni). Tale previsione elimina ogni dubbio relativo alle violazioni commesse dal 12/8/2026, mentre resta qualche incertezza per le violazioni commesse prima di tale data. Infatti, per i periodi precedenti l’applicabilità dell’articolo 13 del Dlgs 471/1997 al canone non era così scontata, in quanto il canone prevedeva un’unica misura sanzionatoria (dal 100 al 200 per cento, per tutte le violazioni) e soprattutto non richiamava, per l’omesso versamento, la norma del citato articolo 13, a differenza di quanto accade in altri tributi comunali, quali l’Imu e la Tari. Circostanza che aveva spinto alcuni interpreti a ritenere che anche per gli omessi versamenti si applicasse anche in regime tributario la sanzione del comma 821 della legge 160/2019, come eventualmente ridotta dai regolamenti comunali.
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