Tributi news del 23 luglio 2025

Comuni, pochi incassi dalla lotta all’evasioneCon la definitività dell’intimazione non è più contestabile la prescrizioneContraddittorio, accesso agli atti senza bussola su tempi e difese

#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi.

**

Comuni, pochi incassi dalla lotta all’evasione

Oltre novanta miliardi evasi in un anno e poco recuperato dai Comuni. A parte esempi più virtuosi al Nord, con Milano in testa alla classifica seguita da Genova, molte delle grandi città incassano risorse esigue. Fino al flop del Sud. Così se il capoluogo lombardo è al top con 398mila euro di contributi per il contrasto all’evasione fiscale ricevuti nel 2024, a Napoli vanno solo 773 euro, a Palermo 1.373 euro mentre Roma tocca 3.570 euro. Ma c’è anche chi sta a mani vuote, come Catania e Cagliari che non registrano un solo euro. A rivelarlo è una indagine della Uil,

Con la definitività dell’intimazione non è più contestabile la prescrizione

L’intimazione di pagamento dell’agente della riscossione è atto che rientra tra gli atti obbligatoriamente impugnabili davanti ai giudici tributari. Ne deriva che se l’intimazione diventa definitiva, non potrà più essere contestata la prescrizione maturata prima della notifica della stessa. Con la sentenza 20476/2025 la Cassazione ha inteso fare chiarezza sulla natura dell’intimazione e superare così alcuni precedenti in termini piuttosto oscillanti. In base all’articolo 50 del Dpr 602/1973, decorso un anno dalla notifica del titolo esecutivo (cartella o accertamento esecutivo), prima di avviare il pignoramento, l’agente della riscossione deve notificare una intimazione a pagare le somme dovute entro 5 giorni.

Contraddittorio, accesso agli atti senza bussola su tempi e difese

Lo schema di terzo decreto correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 14 luglio interviene anche sul contraddittorio preventivo, come noto una delle misure qualificanti della riforma fiscale. Misura non immune da alcune criticità, prima fra tutte l’aver affidato la ricognizione degli atti per cui non vi è obbligo di attivare il contraddittorio (atti automatizzati, sostanzialmente tali, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni) ad un decreto del ministro dell’Economia ossia al soggetto che il contraddittorio dovrebbe assicurare (benché successivamente «autenticamente intepretato» con l’articolo 7- bis del Dl 39/2024). Decreto, peraltro, che lascia irrisolte alcune fattispecie come, ad esempio, il caso degli atti con cui si rettificano le rendite catastali, atti che non parrebbero poter essere ricondotti tra quelli automatizzati o sostanzialmente automatizzati.

La natura pubblicistica della Tari e l’obbligo dichiarativo

empre più frequentemente ci troviamo di fronte a pronunciamenti della Corte di cassazione che ripercorrono la “storia” del prelievo sui rifiuti e dei vari acronimi con cui nel tempo lo stesso è stato chiamato: filo conduttore comune è sempre la natura pubblicistica del prelievo indipendentemente dal “nomen iuris” utilizzato.È il caso, ad esempio, dell’ordinanza n. 14816 del 2 giugno 2025 dove, accanto alla natura autoritativa e non sinallagmatica della Tari, viene ribadito a chiare lettere il principio della necessità della dichiarazione Tari per fruire di una qualsiasi riduzione o agevolazione, la necessità di procedere a sanzionare per omessa dichiarazione ogni annualità; l’applicazione del cumulo giuridico.l’omissione dell’obbligo dichiarativo ha precluso ogni prospettiva di esonero”. Ad abundantiam, si dice anche che “L’accertata violazione dell’obbligo dichiarativo ha, difatti, escluso, a monte, ogni ipotesi di sottrazione dalla tassazione delle aree ritenute esenti”.

Check Up Gratuito

Compila il form  e saremo in grado di analizzare la tua situazione e di proporti la nostra assistenza