Tributi news del 07 marzo 2023

Riforma tributaria in partenza.Stralcio al via nei comuni.Stralcio dei ruoli fino a mille euro: doppia opzione per Comuni e Casse. Legittimità Pec, sufficiente la presenza nell’indice p.a. Senza Imu la casa assegnata all’ex coniuge. Arera, stop all’aggiornamento straordinario dei Pef per cause imputabili all’aumento inflazionistico. Cosa resta del vincolo della parità di gettito nel Canone Unico Patrimoniale.

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Riforma tributaria in partenza

Riforma fiscale alle battute finali, il testo arriverà in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Lo stop della riscossione a dicembre, e non solo in estate, e l’inserimento dello Statuto del contribuente nelle Preleggi del codice civile. Quanto allo Statuto del contribuente (legge 212/2000), l’intenzione è di renderlo una «legge generale tributaria» e al proposito, prosegue, «inserirla come Preleggi al codice civile può funzionare».

Stralcio al via nei comuni

Tutto pronto per l’annullamento dei debiti fino a mille euro. Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le istruzioni e i moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe. Si tratta del modulo che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i comuni), devono utilizzare per comunicare, entro il 31 marzo 2023, la decisione di aderire allo stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000- 2015. La legge di conversione del decreto milleproroghe (legge n. 14/2023), infatti, ha esteso anche a tali enti la possibilità di deliberare l’annullamento dell’intero importo affidato alla riscossione, ampliando così quanto previsto dalla legge di bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio parziale).

Stralcio dei ruoli fino a mille euro: doppia opzione per Comuni e Casse

Si ricorda ancora che la data convenzionale di cancellazione delle partite in esame dalle scritture contabili degli enti interessati è il 30 aprile. Fino ad allora, sono comunque sospese tutte le operazioni di recupero riferite ai carichi in oggetto.

Legittimità Pec, sufficiente la presenza nell’indice p.a.

E’ legittima la notifica di una intimazione di pagamento operata a mezzo pec qualora l’indirizzo del mittente sia riconducibile all’amministrazione finanziaria, sulla base delle evidenze riscontrabili attraverso “l’indice PA” accedendo al relativo portale (“indicepa.gov.it”). Assunta la ritualità dell’atto della riscossione, la prescrizione dei debiti erariali più risalenti è impedita dalla legislazione emanata in occasione dell’emergenza epidemiologica, in particolare dall’art. 68 del dl 18/2020, per effetto del quale dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 sono stati, tra l’altro, sospesi i relativi termini. In questo senso si è espressa la Cgt di 1° grado di Reggio Emilia con sentenza n. 14 del 6/2/2023

Senza Imu la casa assegnata all’ex coniuge

Il coniuge assegnatario dell’abitazione in sede di separazione legale o divorzio è l’unico soggetto passivo Imu, essendo considerato titolare del diritto di abitazione su di essa. Di conseguenza, l’unità abitativa sarà esente, in quanto abitazione principale. Questa regola non vale, tuttavia, in caso di assegnazione di casa detenuta in locazione, che comporta il subentro dell’assegnatario nel contratto di affitto, senza che si modifichi la soggettività passiva del proprietario del bene. Da ultimo, il coniuge non assegnatario conserva il diritto all’esenzione per l’unità dallo stesso posseduta e adibita a propria abitazione principale. Questi i principi affermati dalla Cassazione nell’ordinanza 6545/2023.

Arera, stop all’aggiornamento straordinario dei Pef per cause imputabili all’aumento inflazionistico

L’aumento dei prezzi dei fattori di produzione non rientra tra le casistiche dell’aggiornamento straordinario infra-periodo dei Pef -Tari. Questo è quanto affermato da Arera nella deliberazione n. 62/2023/R/Rif con cui l’Autorità ha avviato il procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale delle annualità 2024-2025, sia per quanto riguarda il Piano Economico-Finanziario Tari sia per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti.Occorre evidenziare che il Legislatore, con riferimento agli enti locali, con tali disposizioni ha introdotto una deroga al regime di efficacia costitutiva della pubblicazione nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze (MEF – DF) delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti stessi in materia tributaria, previsto dall’art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, dall’art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dall’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ed invero, le disposizioni di cui ai citati commi 205, 221-bis e 229-bis prevedono che le deliberazioni approvate dagli enti locali in materia di definizione agevolata e di opposizione allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore. Si sottolinea che gli enti locali sono tenuti, in ogni caso, a trasmettere le deliberazioni in questione al MEF-DF, entro il 30 aprile 2023, a fini unicamente statistici.

Cosa resta del vincolo della parità di gettito nel Canone Unico Patrimoniale

Possiamo comunque affermare che già per il 2021 non esisteva un vero vincolo di parità di gettito. Le pubbliche amministrazioni, con provvedimenti adeguatamente motivati e nel rispetto dei principi generali che regolano i prelievi di diritto pubblico, tra i quali certamente i principi costituzionali contenuti negli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, potevano legittimamente fissare nuove misure tariffarie andando a derogare la prescrizione della parità di gettito.Per questo oggi sarebbe legittimo prevedere degli adeguamenti tariffari, delle modifiche ai coefficienti per alcune tipologie, così come di diverso segno, prevedere delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni. Che senso avrebbe allora nel 2023 rincorrere ancora la parità di gettito? La portata della disposizione contenuta nel comma 817 oggi deve essere legata al criterio di trasformazione dai precedenti prelievi e letta nell’ottica di mantenere quel solco tracciato nel 2021, aggiornato con tutte le deviazioni possibili dettate dagli eventi e dalla disciplina regolamentare

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