Tributi news del 14 febbraio 2023

Disciplina equa e stabile per un corretto rapporto contribuente-fisco. Definizione delle controversie tributarie o conciliazione giudiziale?Pec, notifica sempre ok.

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Disciplina equa e stabile per un corretto rapporto contribuente-fisco

La legge di Bilancio 2023 restituisce, con le sue misure spot, un’immagine ancora distorta del rapporto tra Fisco e contribuente. È il segno grafico e normativo della necessità di una nuova stagione fondata sull’equità. Il che significa che oggi la disciplina tributaria è iniqua. Lo è quando ricorre a misure emergenziali come se fossero una soluzione sistematica. Altrettanto quando mantiene l’eccesso dell’aliquota come legittimazione di un fisco espropriativo. Similmente quando evoca le figure abusate della tregua, della pace, della riduzione della pressione, della rottamazione, quasi che il rapporto fisiologico con il fisco sia di guerra, di contrasto, di schiacciamento o, ancora, quasi che l’obbligazione tributaria, nella sua declinazione esiziale, diventi un rottame non più in uso e da scontare a peso, avendo perso l’identità originaria. L’abitudine non crea il concetto. Al contrario è il concetto originario che deve impostare una nuova consuetudine giuridica.

Definizione delle controversie tributarie o conciliazione giudiziale?

I calcoli di convenienza ai fini dell’opzione tra le due alternative in esame dipendono dallo stato delle singole controversie e dalla possibilità di ottenere riduzioni della base imponibile in via conciliativa. In ogni caso, si tenga presente che: 1) per la definizione agevolata non serve l’adesione dell’Ufficio; 2) la definizione agevolata non comporta possibilità di riduzione del tributo dovuto, che deve essere pagato tenendo conto delle percentuali stabilite dalla norma a seconda dello stato del giudizio (vedi tabella) ma implica lo stralcio di sanzioni e interessi; la conciliazione agevolata può comportare una riduzione del quantum dovuto ma prevede la corresponsione degli interessi e delle sanzioni, seppure nella misura ridotta a 1/18; 3) se si tratta di una controversia relativa a periodi d’imposta datati, gli interessi, dovuti in caso di conciliazione e non dovuti in caso di definizione agevolata, costituiscono una voce molto rilevante sul debito complessivo; 4) per le controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione, la conciliazione giudiziale non può essere esperita;È possibile avvalersi della rottamazione-quater, presentando apposita domanda di adesione all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2023, anche per i debiti già inseriti in dichiarazioni rese per precedenti definizioni o per il “saldo e stralcio” e pure se, con riferimento a essi, si è determinata l’inefficacia della relativa procedura (articolo 1, commi 231- 252, legge 197/2022 – circolare 2/2023, paragrafo 9).

Pec, notifica sempre ok

La notifica proveniente da una pec non iscritta nei pubblici elenchi ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza che vi siano incertezze in ordine alla provenienza ed all’oggetto non è nulla. Lo ha stabilito la sezione sesta della Cassazione nell’ordinanza n. 982/2023 del 16 gennaio scorso.

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