Tributi news del 10 febbraio 2023

 

Una rottamazione à la carte. L’accordo non è soccombenza. La soccombenza del Fisco può sfumare dopo il rinvio. Comuni, accertamenti blindati. Imposta di soggiorno, dichiarazioni solo con modello ministeriale. Regolamento per l’applicazione della Tari, punti da verificare e modificare. 

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Una rottamazione à la carte

La rottamazione quater sarà a misura di contribuente: oltre alla possibilità di frazionare le istanze per limitare il rischio di decadenza dai piani, sarà probabilmente messo a disposizione dei debitori anche il servizio “ContiTu” per ridefinire le singole dilazioni “in corsa” scegliendo i carichi da abbandonare e da tenere. Il servizio è già stato utilizzato per le precedenti definizioni agevolate delle cartelle (saldo e stralcio 2018 compreso) e dovrebbe essere attivato sul sito dell’agenzia delle entrate riscossione a partire dal 30 giugno 2023, il termine entro il quale i fruitori della rottamazione dovranno ricevere la comunicazione delle somme dovute.

L’accordo non è soccombenza

Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione, non sussiste soccombenza dell’amministrazione fiscale nel caso in cui l’atto impositivo sia stato ridotto sulla base di una proposta di mediazione avanzata dall’Agenzia delle entrate. A chiarirlo è la stessa Agenzia, sciogliendo i dubbi sollevati da un contribuente all’interno della risposta a interpello n. 210, fornita ieri.

La soccombenza del Fisco può sfumare dopo il rinvio

La vicenda riguarda la definizione delle controversie pendenti in Cassazione prevista dalla legge 130/2022, i cui termini di presentazione della domanda scadevano lo scorso 16 gennaio 2023. Secondo tale norma, erano definibili le controversie pendenti innanzi alla Cassazione per le quali l’agenzia delle Entrate risultasse: a) integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, di valore non superiore a 100.000 euro, con il pagamento del 5% del valore della lite; b) soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito, di valore non superiore a 50.000 euro, con il pagamento del 20% del valore della lite.

Comuni, accertamenti blindati

Non è nullo l’accertamento tributario emanato dall’amministrazione comunale o dal concessionario privo dell’indicazione del responsabile del procedimento. La sanzione della nullità è prevista solo per le cartelle di pagamento e non può essere estesa ad altri atti in via interpretativa. Inoltre, la firma autografa sull’atto amministrativo può essere sostituita dalla firma a stampa del funzionario responsabile, purché questa scelta sia stata effettuata con un provvedimento dirigenziale. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 1042 del 16 gennaio 2023.

Imposta di soggiorno, dichiarazioni solo con modello ministeriale

Per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa alle annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021 deve essere utilizzato solo il modello ministeriale. Non sono ammessi modelli forniti dai comuni. La conferma arriva dalle Finanze che con la risoluzione numero 1/DF del 9 febbraio 2023, pubblicata sul sito internet www.finanze.it, rassicura i contribuenti sulle modalità di adempimento dell’obbligo dichiarativo.Nella circostanza il Mef aveva ammesso la presentazione di dichiarazioni periodiche previste dai Comuni, ma solo in fase di prima applicazione, cioè limitatamente alle dichiarazioni degli anni 2020 e 2021 da trasmettere entro il 30 settembre 2022. Ne consegue che, a partire da quest’anno, la dichiarazione ministeriale dovrebbe costituire l’unica modalità con cui assolvere all’obbligo dichiarativo da parte dei gestori delle strutture ricettive.

Regolamento per l’applicazione della Tari, punti da verificare e modificare

LA “RICHIESTA” per l’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO La modifica del regolamento Tari dovrebbe recepire e adattare alla organizzazione comunale in essere, alcuni indirizzi di Arera in primo luogo la «richiesta di attivazione del servizio», che non necessita della presentazione di una richiesta da parte del contribuente/utente in quanto il servizio delle utenze domestiche, è reso a favore di tutti i cittadini/utenti i quali conferiscono i propri rifiuti senza presentare alcuna richiesta preventiva e senza avere stipulato prima alcun contratto. La normativa in materia di Tari prevede l’obbligo della dichiarazione che non può essere sostituito dalla richiesta di attivazione prevista da Arera che si pone in contrasto anche rispetto alla tempistica prevista per la dichiarazione Tari. Anche la stessa terminologia usata da Arera potrebbe generare qualche ambiguità.Nel caso si verificano richieste di rettifica degli importi già addebitati dai Comuni, invece di “rettifica” , si deve parlare invece di “liquidazione del rimborso per importo non dovuto”. Quello che viene stabilito da Arera sulla problematica della “rettifica” CONTRASTA con la disciplina speciale tributaria e con la disciplina sul contenzioso tributario. Si suggerisce pertanto di tenere una posizione che sia uniforme e rispondente alle norme ora in vigore.Il regolamento da proporre deve assicurare almeno una modalità di pagamento del tributo gratuita, con un altro metodo (es, il modello F24) anche se il Comune ha adottato il pagamento tramite sistema PagoPa. Rimane la norma che prevede la rateizzazione delle somme dovute in un minimo di due rate semestrali, ciò, secondo quanto prevede la legge 147/2013, articolo 1, comma 688. Comunque, una rata deve essere versata sempre in data successiva al 30 novembre di ciascun anno. In tale modo il saldo può essere determinato sulla base delle delibere tariffarie che vengono pubblicate sul sito del Mef alla data del 28 ottobre. Tutto ciò, in considerazione della prescrizione vigente dal 2020 prevista dall’articolo 13 del Dl 201/2011, comma 15-ter, il quale stabilisce che dal 2020 per la Tari, la rate fissate dal Comune con scadenza anteriore al 1°dicembre di ogni anno si effettuano sulla base delle tariffe approvate per l’anno precedente. Per la rateizzazione che riguarda gli AVVISI BONARI non sussiste alcun obbligo normativo di recepimento di tale prescrizione, in quanto questa è una facoltà discrezionale del Comune. La rateizzazione dell’avviso bonario è una deroga ai termini di versamento che vengono stabiliti dalle delibere comunali. La Rateizzazione non è prevista dalla disciplina Tari (legge 147/2013). La proposta di Regolamento da fare su tale punto è quello di recepire le indicazioni di Arera per dare la disponibilità di tale facilitazione, indicandone le condizioni.

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