Tributi news del 04 gennaio 2023

Più spazio alla rendita catastale agevolata. Rottamazione quater da 12 mld. Valutazione di convenienza per chiudere le liti con lo sconto.

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Più spazio alla rendita catastale agevolata

La disposizione agevolativa che, dal 1° gennaio 2016, ha previsto che la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare sia effettuata tramite stima diretta con esclusione degli impianti (come i fotovoltaici) funzionali allo specifico processo produttivo, si applica anche a quegli immobili per i quali, dopo la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura, non era stata richiesta la variazione in aumento della rendita. Così la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 5152 del 20 dicembre 2022.

Rottamazione quater da 12 mld

di Giulia Provino

Previsti oltre 12 miliardi di euro dalla rottamazione-quater. Un risultato atteso superiore rispetto alle precedenti versioni: per i ruoli oggetto dell’operazione, quelli che vanno dal 2018 al 30 giugno 2022, per la prima volta oggetto di misure agevolative, va infatti calcolato un tasso di adesione superiore per considerare il maggiore vantaggio derivante dall’abbuono degli interessi iscritti a ruolo e dell’aggio maturato a sui carico, che in passato non era stato concesso. La relazione tecnica della legge di bilancio 2023 (197/2022) stima questo incasso di 12,39 miliardi di euro considerando che i carichi oggetto di adesione saranno pari a 19,45 miliardi. Vanno poi aggiunti 39 milioni di euro confluiti dai piani ancora in essere della rottamazione ter, il che porta a un totale di incassi attesi di 12,78 miliardi. Un’operazione che tuttavia non è a costo zero per l’erario: per raggiungere il risultato, occorrerà una spesa pari a 166,5 milioni di euro per il 2023. Tuttavia, già dal 2024 si stima un’entrata di 26,3 milioni per poi arrivare a 188,7 milioni di euro nel 2015.

Valutazione di convenienza per chiudere le liti con lo sconto

Non è chiaro invece se sia ammessa la conciliazione parziale agevolata, consentita in via ordinaria dall’articolo 48 del Dlgs 546/1992. Si ritiene che la previsione (comma 211 della legge 197/2022) di applicazione al nuovo istituto delle disposizioni (in quanto compatibili) contenute nell’articolo 48 possa consentire anche la definizione parziale. L’ulteriore particolarità è rappresentata dall’esclusione sia degli enti locali sia dell’agenzia delle Dogane. È verosimile che almeno per i tributi locali il nuovo istituto avrebbe costituito una buona opportunità per definire in via transattiva le controversie pendenti.

LA PROCEDURA

Non è prevista una specifica procedura e pertanto occorre far riferimento alla conciliazione fuori udienza e quindi, una volta raggiunto l’accordo con l’Ufficio, va presentata istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale (ove sarà consentita) della controversia. L’accordo deve essere perfezionato entro il 30 giugno prossimo.

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