Tributi news del 02 gennaio 2023

Tregua fiscale a rischio nei Comuni: corsa alle delibere entro il 31 gennaio. Nuovo onere al test dei giudici

Non profit, senza dichiarazione niente stop all’Imu. Comodato impossibile fra comproprietari. Prima casa, esenzione limitata. Prima casa, esenzione limitata. Nullo l’accertamento Imu firmato da sottoscrittore privo di atto di nomina.Tari, sanzioni e interessi legati alla liquidazione.

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Tregua fiscale a rischio nei Comuni: corsa alle delibere entro il 31 gennaio

Il comma 227 prevede per i carichi affidati dai Comuni agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro, l’annullamento automatico di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e di sanzioni, rimanendo dovuti gli importi per capitale e per rimborso delle spese per procedure esecutive, oltre che per la notifica; per le contravvenzioni del Codice della strada, invece, sono annullati i soli interessi e le spese per procedure esecutive e notifica. Il comma 229 prevede che il Comune, con regolamento da adottare entro il 31 gennaio 2023, e da comunicare entro la stessa data all’agente della riscossione, può decidere di non applicare nemmeno questa forma di stralcio parziale. Il secondo appuntamento è fissato al 31 marzo e riguarda la definizione del contenzioso tributario. Il comma 205 prevede che ciascun ente può stabilire entro il 31 marzo l’applicazione delle norme sulla definizione delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte lo stesso ente o un suo ente strumentale. Anche in questo caso, si ritiene che occorra deliberare un regolamento, quindi di competenza consigliare. Le controversie definibili, con percentuali che variano a seconda dell’esito del giudizio, sono quelle pendenti innanzi alle Corte di giustizia tributarie e alla Cassazione, con domanda da presentare entro il 30 giugno 2023. La definizione riguarda solo le controversie tributarie: sono quindi escluse quelle relative alle entrate patrimoniali come il Cup. Entro il 30 aprile poi i Comuni dovranno deliberare le aliquote e le tariffe degli altri tributi comunali e le modifiche ai regolamenti comunali, a partire da quello Tari che dovrà recepire le disposizioni in tema di qualità previste dalla delibera Arera 15/2022.La normativa Imu è stata integrata dalla legge di bilancio 2023 prevedendo che dal primo anno di applicazione del prospetto, in caso di delibera approvata in difformità dal prospetto o non pubblicata nei termini, si rendono applicabili le aliquote di base.

Nuovo onere al test dei giudici

Il nuovo comma 5-bis, art. 7, dlgs n. 546/1992, pur non apportando novità sostanziali, “sacralizza” all’interno del processo tributario importanti principi di derivazione civilistica in tema di onere della prova, di valutazione degli elementi e del comportamento che il giudice deve tenere. Chi vanta un diritto di credito verso un altro soggetto, ha l’obbligo di provarlo in giudizio. Nelle verifiche ordinarie, dunque, gli Uffici (si auspica) torneranno ad assolvere il ruolo di attori sostanziali, non potendo più arroccarsi su mere congetture e sospetti, tentando di rifarsi al generico rimando (spesso non provato, ma semplicemente abusato) delle presunzioni semplici, pena, come dice il periodo seguente, l’annullamento dell’atto dal parte del giudice.In particolare, il riferimento alla decisione del giudice fondata sugli elementi di prova che emergono in giudizio non può che gettare la stura per una più adeguata e approfondita fase istruttoria.

Non profit, senza dichiarazione niente stop all’Imu

La presentazione della dichiarazione Imu è indispensabile per ottenere l’esenzione. Lo dice la Cassazione nella sentenza n. 37385/2022. Si tratta di uno dei primi arresti con il quale la Corte affronta la natura dell’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu-Tasi per gli enti non commerciali. Per la nuova Imu la normativa prevede che nelle more dell’approvazione di un nuovo modello di dichiarazione (non ancora approvato) si continua a utilizzare il modello approvato con decreto del 2014.

Comodato impossibile fra comproprietari

La Corte di cassazione, con sentenza n. 37346/2022, interviene per la prima volta sul caso di comodato tra comproprietari.Nella sentenza, la Corte osserva che nel caso di agevolazioni su fabbricati concessi in uso gratuito a parenti, la fattispecie è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l’immobile a un parente che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia; ne discende «che non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile, in quanto, il presupposto dell’esenzione pro quota per il comproprietario che l’abbia – o per i comproprietari che l’abbiano – destinato ad abitazione principale è fondato proprio sulla titolarità della quota di comproprietà e prescinde da una concessione in comodato da parte del comproprietario ivi non residente». Seguendo il principio di diritto enunciato dalla Corte, sarebbe quindi anche irrilevante l’eventuale registrazione del contratto di comodato tra comproprietari, in quanto non necessario ai fini dell’utilizzo come abitazione principale da parte del soggetto che possiede pro quota l’immobile

Prima casa, esenzione limitata

Non si può fruire dell’agevolazione Imu per la prima casa su due o più immobili contigui, utilizzati dallo stesso nucleo familiare, se non sono accatastati unitariamente. Gli immobili devono essere accorpati catastalmente in un unico immobile per poter avere diritto al beneficio fiscale. E non ha alcuna incidenza sulla questione la recente pronuncia della Corte costituzionale, che ha riconosciuto una doppia esenzione ai coniugi che hanno la residenza e la dimora abituale in due immobili diversi. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l’ordinanza 34813 del 25 novembre 2022. Per i giudici di piazza Cavour, per “fruire dell’agevolazione ‘prima casa’, occorre l’effettivo accatastamento unitario degli immobili contigui”. E “non incide su tale soluzione il recente dictum del giudice delle leggi (cfr. Corte cost., 13/10/2022, n. 209) – pure invocato dal controricorrente nella propria memoria”.

Nullo l’accertamento Imu firmato da sottoscrittore privo di atto di nomina

È nullo l’avviso di accertamento Imu emesso dalla società concessionaria della riscossione dei tributi comunali, sottoscritto da un soggetto che non è stato previamente individuato, con un atto interno avente data certa, quale titolare del potere di sottoscrizione degli atti impositivi. Lo ha stabilito la Cgt di Caltanissetta con la sentenza 679/1/2022 (presidente e relatore Porracciolo). In base all’articolo 1, comma 87, della legge 549/1995, la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.

Tari, sanzioni e interessi legati alla liquidazione

In caso di omessa dichiarazione e pagamento della Tari, l’assenza di preventiva liquidazione da parte dell’ufficio tributi del comune rende inapplicabile la richiesta di sanzioni e interessi. A condizione, tuttavia, che sia stata versata l’Imu per il periodo accertato, in aggiunta alla residenza e all’obbligo di collaborazione tra catasto e comune: questi elementi, infatti, consentono al comune di disporre di tutti gli elementi per procedere alla determinazione della Tari. Lo ha stabilito la sezione seconda della Cgt di primo grado di Como nella sentenza n. 207/2022.

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