Tributi news del 27 dicembre 2022

Al via la ratifica del Senato ai 903 commi della manovra. Imposte condizionate sulle aree di atterraggio. Iscrizione di ipoteca valida con il preavviso. Niente sanatoria per le liti solo con la Riscossione. Non sempre è possibile ridurre la pretesa. Riduzione Imu anche senza domanda ad hoc. Torna all’esame della Consulta la deducibilità parziale dell’Imu. Esoneri rigidi su rifiuti speciali.

#Imu #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi #tommasoventre

**

Al via la ratifica del Senato ai 903 commi della manovra

Le sorprese sono escluse. Ora l’obiettivo è portare la legge di Bilancio all’approvazione definitiva del Senato il prima possibile. Nessuna modifica può infatti essere presa in considerazione. Il testo dovrebbe essere approvato entro domani dalla Commissione e poi andare in Aula. La previsione al momento è il voto finale tra mercoledì e giovedì, in concomitanza con la conferenza stampa di fine anno della premier che si svolgerà il 29. In anticipo quindi rispetto al fatidico 31 dicembre, ultimo giorno utile per evitare l’esercizio provvisorio. La decisione arriverà comunque dalla Capigruppo di oggi dove si deciderà anche il calendario delle settimane successive, a partire dall’iter del Milleproroghe che quasi certamente comincerà il suo cammino parlamentare proprio a Palazzo Madama.

Imposte condizionate sulle aree di atterraggio

L a potenzialità edificatoria di un’area dichiarata inedificabile o espropriata può essere trasferita su altre aree individuate dall’amministrazione o su altre possedute dallo stesso proprietario (così dette aree di atterraggio); tuttavia, per poter esercitare una pretesa impositiva, il trasferimento della capacità edificatoria dovrà essere contrattualmente concluso con l’individuazione di questa area di atterraggio. Sono le motivazioni che si leggono nella sentenza n. 4777/2022 emessa dalla Cgt di secondo grado del Lazio, depositata in segreteria il 2 novembre scorso.

Iscrizione di ipoteca valida con il preavviso

È nulla l’iscrizione di ipoteca disposta senza che al contribuente sia preventivamente inoltrata la necessaria precedente comunicazione che, prevista dall’art. 77 dpr n. 602/73, renda nota allo stesso l’intenzione del concessionario di procedere alla misura e la facoltà di presentare memorie difensive nel termine di 30 giorni. Si tratta del canone ribadito dalla Ctr del Lazio nella sentenza n. 2403/2022 emessa dalla sezione 5 e depositata lo scorso 27 maggio.

Niente sanatoria per le liti solo con la Riscossione

Definizione delle liti pendenti allargata alle controversie con le Dogane, mentre restano fuori le liti con l’agente della riscossione e gli enti locali. La novità sostanziale apportata dagli emendamenti alla legge di Bilancio 2023 sulla chiusura delle liti è l’estensione dell’istituto alle controversie con l’agenzia delle Dogane e monopoli (Adm). Così, facendo riferimento alla circolare 6/2019 che aveva fornito chiarimenti per l’analogo istituto introdotto dal Dl 119/2018, è possibile effettuare una prima ricognizione della portata del nuovo istituto.

Non sempre è possibile ridurre la pretesa

A fronte di carenze riscontrate nell’atto impositivo originariamente impugnato, il giudice tributario se, da un lato, ne conferma l’illegittimità, dall’altro, non potrà intervenire con mezzi equitativi, riducendone la pretesa. È quanto stabilito dalla sezione sesta della Corte di cassazione nella sentenza n. 29993/2022, depositata in cancelleria il 13 ottobre scorso. Con l’ordinanza in commento la Cassazione chiarisce i limiti di intervento del giudice tributario nel rideterminare, in minus, la pretesa tributaria. Si trattava, nello specifico, dell’opposizione di due contribuenti, ricorrenti in Cassazione, al classamento di immobili, laddove l’attribuzione della rendita catastale era avvenuta a seguito della cosiddetta procedura Docfa.

Riduzione Imu anche senza domanda ad hoc

In tema di Imu, la riduzione del 50% dell’imposta per inagibilità dell’immobile sussiste anche in assenza di specifica domanda, non essendo necessaria la prova di fatti che siano già noti alla pubblica amministrazione. Di più: anche se l’ufficio tecnico comunale sia diverso rispetto al settore tributi. Lo ha stabilito la sezione quindicesima della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio nella sentenza n. 4767/2022 depositata in segreteria il 2 novembre scorso

Torna all’esame della Consulta la deducibilità parziale dell’Imu

Torna all’esame della Corte costituzionale la deducibilità parziale dall’Ires dell’Imu sugli immobili strumentali dell’impresa. Con ordinanza 1158/2022 del 7 dicembre 2022, la Corte di giustizia tributaria di I grado di Genova ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale della norma che per le annualità dal 2014 al 2018 disponeva l’indeducibilità parziale dalla base imponibile Ires – nella misura dell’80% – dell’Imu versata sui beni immobili strumentali dell’impresa (articolo 14, comma 1, Dlgs 14 marzo 2011, n. 23). Si tratta di questione di grande rilevanza per le imprese, data la sua generale portata di principio e considerati i possibili riflessi in termini di rimborso dell’Ires pagata all’Erario, anche con riferimento alle annualità successive, per le quali erano parimenti in vigore limitazioni alla deducibilità, anche se gradualmente meno incisive. La Corte costituzionale (sentenza 262/2020) aveva già sancito l’illegittimità della previgente formulazione dell’articolo 14 che stabiliva, fino al periodo d’imposta 2013,l’indeducibilità integrale dell’Imu assolta sui beni d’impresa dalla base imponibile Ires.

Esoneri rigidi su rifiuti speciali

L e superfici produttive di rifiuti speciali sono esonerate dal pagamento della Tari solo se l’impresa produttrice dimostra all’amministrazione comunale, con idonea documentazione, che li smaltisce autonomamente. La dichiarazione per avere diritto al beneficio va presentata ogni anno se nel regolamento comunale è richiesto espressamente questo adempimento. La norma del regolamento locale, infatti, può imporre all’interessato di inoltrare ogni anno la richiesta di esenzione, il cui adempimento non è un inutile e sterile onere burocratico. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 33863 del 17 novembre 2022.

Check Up Gratuito

Compila il form  e saremo in grado di analizzare la tua situazione e di proporti la nostra assistenza