Tributi news del 21 novembre 2022

Pace fiscale, comuni in rivolta. Subito una cura unificata per le crisi dei comuni. Fallimento, autotutela per i ruoli rimasti aperti malgrado i pagamenti. Intimazioni e prese in carico: come affrontare la riscossione. Senza il pagamento scattano le azioni cautelari ed esecutive. Ipoteca da cancellare, il limite di 20mila euro ha portata retroattiva. Irreperibilità, invalida la notifica senza ricerca. K.o. l’appello senza specificità. Le agevolazioni Imu non possono essere indicate nel quadro RS. Cinema e teatri, esonero dal saldo Imu 2022 automatico entro i limiti de minimis.  Costa caro non opporsi all’accatastamento. Tari, vietato penalizzare i cittadini non residenti.

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Pace fiscale, comuni in rivolta

Un buco da un miliardo di euro nei bilanci. A tanto ammonta, secondo le stime dell’Anci, l’impatto sui residui attivi comunali della pace fiscale che il governo sta mettendo a punto con la Manovra 2023. Una tregua che dovrebbe prevedere uno stralcio totale dei debiti sotto i mille euro (relativi al periodo 2011-2017) su cui non si dovrebbe pagare più nulla: zero imposte, interessi e sanzioni. Ma i sindaci non ci stanno. Non solo per le conseguenze sui conti ma anche per ragioni di parità di trattamento tra contribuenti. “E’ una rottamazione con i soldi dei comuni”, ha spiegato a ItaliaOggi il presidente dell’Anci Antonio Decaro. “Si tratta di risorse nostre, per lo più multe, ma anche tassa rifiuti, Imu, addizionali, canoni concessori, imposte su pubblicità e affissioni, tutti assolutamente riscuotibili con i tempi della riscossione locale”.

Subito una cura unificata per le crisi dei comuni

Nella sentenza 219/2022 la Corte costituzionale è tornata a occuparsi del dissesto dei Comuni. Si conclude con un monito al legislatore che «nell’apprestarsi a riformare la normativa sulla crisi finanziaria degli enti locali, potrà prestare adeguata attenzione alle diverse esigenze che si contrappongono». La cornice per una riforma condivisa, che riunifichi in una unica procedura di risanamento le attuali disposizioni, superando lo stigma del dissesto, è ormai matura. Attività diretta e controllo della Corte dei conti possono essere potenziati e l’invito della Consulta attuato in tempi rapidi. Una soluzione organica alla criticità finanziaria è funzionale al successo del Pnrr di cui Comuni e Città metropolitane sono un importante soggetto attuatore per circa 40 miliardi.

Fallimento, autotutela per i ruoli rimasti aperti malgrado i pagamenti

I ruoli spesso sopravvivono alla chiusura del fallimento, nonostante l’omologa di una proposta di concordato fallimentare (articolo 124 e seguenti della legge fallimentare). Così le società tornate in bonis devono affrontare la ripresa delle attività di riscossione da parte dell’agenzia delle Entrate Riscossione, che pure è stato destinatario dei pagamenti previsti dalla proposta concordataria ma non ha proceduto al discarico delle somme. Su questo aspetto si è espressa la consulenza giuridica 6 dell’agenzia delle Entrate. L’agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica 6/22, rileva come il contribuente abbia a disposizione lo strumento dell’autotutela. Si afferma infatti il principio che gli uffici non possono rimanere indifferenti rispetto alla richiesta del contribuente»

Intimazioni e prese in carico: come affrontare la riscossione

A seguito dell’emissione di un avviso di accertamento esecutivo (cioè l’atto impositivo dell’amministrazione finanziaria e degli enti locali cui non segue la cartella di pagamento in quanto costituisce già titolo idoneo per la riscossione) si può in estrema sintesi verificare che vengano pretese somme: 1 a titolo provvisorio in quanto è pendente una impugnazione o vi è stata sentenza di primo, secondo grado di merito non definitiva o di rinvio della Cassazione; 2 a titolo definitivo per mancata impugnazione dell’atto o per sentenza definitiva.L’impossibilità di poter rateizzare le somme contenute nel precedente atto comporta che il contribuente attenda i 90 giorni, e quindi l’ulteriore atto che viene emesso dalla riscossione: l’avviso di presa in carico.

Senza il pagamento scattano le azioni cautelari ed esecutive

In assenza dei pagamenti pretesi, l’agente della riscossione intraprende azioni cautelari ed esecutive. Per i soli debiti fino a 1.000 euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio di specifica comunicazione.Se invece, come detto, sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella, al contribuente giungerà una intimazione con l’avvertenza che, trascorsi inutilmente 5 giorni (per eseguire il pagamento o chiedere la rateizzazione) si procederà di conseguenza.

Ipoteca da cancellare, il limite di 20mila euro ha portata retroattiva

Il rifiuto della cancellazione dell’iscrizione ipotecaria da parte della Riscossione è illegittimo, se il ricorrente ha provveduto a ridurre il debito tributario al di sotto dei 20mila euro, limite da considerarsi retroattivo. La seconda sezione della Ctp di Pescara con la sentenza 204/2/2022 (presidente Perla, relatore Papa) ha accolto il ricorso del contribuente, richiamando l’ordinanza n. 993/2021 della Cassazione.

Irreperibilità, invalida la notifica senza ricerca

Nella ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario dell’atto, disciplinata dall’art. 60 comma 1 lettera e) del dpr n. 600/73, quando il contribuente non viene reperito perché trasferito in luogo sconosciuto sarà necessario, per il perfezionamento della notifica, che siano state effettuate le necessarie ricerche volte a verificare che egli non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel comune già sede del suo domicilio fiscale. Lo ha ribadito la Ctr del Lazio nella sentenza n. 3234/13/2022, depositata lo scorso 12 luglio.

K.o. l’appello senza specificità

appello che non contiene i motivi riferiti e riferibili alla sentenza impugnata è inammissibile. Non solo. L’inammissibilità dell’appello è rilevabile d’ufficio. Sono le motivazioni che si leggono nella sentenza n. 3979/2022 (presidente Pannullo, relatore Di Giulio) emessa dalla sezione settima della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio e depositata in segreteria il 20 settembre scorso.

Le agevolazioni Imu non possono essere indicate nel quadro RS

Le agevolazioni Imu non possono essere indicate nel quadro RS. I limiti della sezione 3.1 sono flessibili e si può imputare la splafonamento del primo periodo al secondo, interessi compresi. La mancata indicazione degli aiuti di Stato nel modello Redditi 2021 non può essere sanata con l’autodichiarazione aiuti Covid ma solo con una dichiarazione integrativa con tanto di sanzioni. Sono questi, fra gli altri, alcuni dei chiarimenti contenuti nelle faq pubblicate in zona Cesarini sul sito dell’Agenzia delle entrate in materia di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19, da presentare entro il 30 novembre 2022.

Cinema e teatri, esonero dal saldo Imu 2022 automatico entro i limiti de minimis

L’esenzione Imu relativa agli immobili adibiti a spettacoli cinematografici e teatrali, riferita al saldo 2022, si applica nel rispetto delle regole Ue del minimis e non è subordinata all’autorizzazione della Commissione Ue. Lo stabilisce con una disposizione in parte interpretativa l’articolo 12 del Dl 176/2022 (decreto Aiuti quater). In base all’articolo 78 del Dl 104/2020, sono esenti da Imu, tra gli altri, gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, appartenenti alla categoria catastale D3. Ulteriore condizione, comune a molte fattispecie agevolative della normativa emergenziale, è che il soggetto passivo Imu coincida con il gestore dell’attività.

Costa caro non opporsi all’accatastamento

Lo ha stabilito la sezione undicesima della Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 1765/11/2022 depositata in segreteria il 14 aprile scorso. La Ctr ha ricordato, in primis, che un’area, prima edificabile e poi assoggettata a un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini Ici ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest’ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso (cfr. Cass. 23902/2020).

Tari, vietato penalizzare i cittadini non residenti

I soggetti non residenti non devono essere penalizzati per il pagamento della Tari rispetto ai residenti. La discrezionalità dell’amministrazione comunale nel fissare le tariffe ha natura tecnica e non politica. Pertanto, è imposto il rispetto del principio di proporzionalità. E’ illegittimo, infatti, il regolamento comunale che preveda una distinzione tariffaria tra residenti e non residenti, stabilendo una tariffa più elevata per coloro che risiedono fuori dal territorio comunale. Lo ha stabilito il Tar Puglia, sezione staccata di Lecce, con la sentenza 1673 del 24 ottobre 2022.

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