Tributi News del 20 Ottobre 2022

Niente esonero Imu se l’abitazione principale è accatastata come ufficio. Fisco, i pagamenti senza fine. Per la Corte costituzionale l’esenzione Imu spetta sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente indipendentemente dal nucleo familiare.

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Niente esonero Imu se l’abitazione principale è accatastata come ufficio.

di Giuseppe Debenedetto

L’esonero dall’Imu previsto per l’abitazione principale non spetta se l’appartamento è accatastato in categoria A/10 (ufficio), in quanto l’accesso al trattamento agevolato presuppone l’oggettiva classificazione catastale e non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia. Lo ha affermato la Ctp Napoli con la sentenza 8578/7/2022, pronunciandosi in ordine ad un avviso di accertamento Imu 2016 emesso a carico di un contribuente che riteneva di poter usufruire dell’esonero previsto per l’abitazione principale relativamente a un immobile adibito a uso promiscuo (abitazione e studio professionale) accatastato in A/10 (ufficio).

Fisco, i pagamenti senza fine.

di Giuliano Mandolesi

Pace fiscale, acconti di imposte, bollette, cartelle e prestiti covid: è in arrivo una gelata per imprese e professionisti italiani fatto di pagamenti ordinari e straordinari. Senza considerare i versamenti mensili di iva, ritenute e contributi, da novembre prossimo infatti oltre alla gestione delle scadenze “ordinarie” come il secondo acconto delle imposte dirette (compresi i contributi previdenziali), quello dei fissi inps gestione AGO, il saldo l’imu e l’acconto iva, i contribuenti dovranno anche gestire le scadenze “extra calendario” come i pagamenti in corso ed arretrati della rottamazione ter.

Per la Corte costituzionale l’esenzione Imu spetta sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente indipendentemente dal nucleo familiare.

di Tommaso Ventre

La triplice illegittimità costituzionale della norma oggetto di giudizio è estesa dalla Corte anche ai regimi normativi successivi che, mantenendo la stessa portata discriminatoria hanno successivamente disciplinato la definizione di abitazione principale. E quindi è stata dichiarata illegittima la norma contenuta nel quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13, Dl 201/2011 ed anche a quella (anche come da ultima modificata dall’articolo 5-decies del Dl 146/2021) contenuta nel comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019 che prevede che i componenti del nucleo familiare optino per una sola agevolazione quando hanno residenzee dimore abituali diverse. Nel concludere la censure esposte la Corte ci tiene poi a delimitare l’ambito del proprio intervento precisando che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale sono funzionali a rimuovere i vulnera agli artt. 3, 31 e 53 Cost. imputabili all’attuale disciplina dell’esenzione IMU con riguardo alle abitazioni principali, ma non determinano, in nessun caso una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire.

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