Tributi news del 12 ottobre 2022

Intelligenza artificiale per il diritto tributario: serve un’Authority per la verifica degli strumenti. Giustizia tributaria con “nuova” ripartizione dell’onere della prova. Giudice filtro in Cassazione. Cartella: non è esecutiva ma primo precetto. Concordato semplificato con la falcidia dei debiti tributari.

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Intelligenza artificiale per il diritto tributario: serve un’Authority per la verifica degli strumenti

E’ necessario che venga garantito, tramite l’istituzione di un’Autorità terza e indipendente, che la progettazione e la gestione degli strumenti di Intelligenza artificiale, applicati al processo tributario e al procedimento amministrativo tributario, siano effettuati in modo da salvaguardare il rispetto dei diritti costituzionali dei contribuenti. Lo prevede la mozione presentata dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi con riferimento all’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale applicati al sistema tributario e alla giustizia tributaria, approvata dal XXXV Congresso forense.

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Giustizia tributaria con “nuova” ripartizione dell’onere della prova

Due sono le modifiche che la riforma della giustizia tributaria (legge n. 130/2022) ha introdotto in ordine alla disciplina dei poteri delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado ex art. 7, D.Lgs. n. 546/1992: – da un lato, è cristallizzata la regola di ripartizione dell’onere della prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente, – dall’altro è espressamente disciplinata la c.d. “testimonianza scritta”, rinviando all’art. 257-bis c.p.c. per i profili formali.

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Giudice filtro in Cassazione

di Dario Ferrara

Giudice-filtro al posto della sezione ad hoc in Cassazione. La riforma del processo civile modifica anche il giudizio di legittimità: va in pensione la sesta sezione e saranno direttamente le prime cinque a occuparsi dello spoglio dei ricorsi di competenza. Arriva un procedimento accelerato per definire i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati: se questo è uno degli esiti possibili, il giudice avvisa le parti, che possono chiedere la camera di consiglio o rinunciare al ricorso; nel secondo caso il soccombente evita di pagare il contributo unificato dovuto a titolo sanzionatorio.

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Cartella: non è esecutiva ma primo precetto

La cartella non è titolo esecutivo, ma primo precetto (e il riscossore risponde del ruolo). Lo afferma la sentenza n. 1897 del 10 agosto 2022 del Tribunale di Bergamo. La novità è in primis collegata al riposizionamento del ruolo: una volta consegnato dall’ente impositore entra nella sfera esattoriale ed esecutiva della quale risponde solo l’Agente delle Riscossione. Il ragionamento esula, pertanto, dall’art. 39 del dlgs 112/99 che prevede come si debba comportare il concessionario nel caso di eccezioni non riguardanti la sua diretta responsabilità.

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Concordato semplificato con la falcidia dei debiti tributari

La transazione fiscale non può trovare applicazione nel concordato semplificato di cui all’articolo 25-sexies del Codice della crisi, perché non è prevista da questa norma, inoltre è da escludere che la falcidia dei debiti tributari sia preclusa nel concordato semplificato, poiché la pretesa erariale è indisponibile solo ove la legge non disponga diversamente e la possibilità di ridurre tali debiti era prevista anche prima dell’introduzione della transazione fiscale, posto che il concordato omologato è sempre stato obbligatorio per tutti i creditori, senza alcuna eccezione a favore del Fisco, ed è pacificamente stabilita nel concordato minore e nella ristrutturazione dei debiti del consumatore.

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