Tributi News del 04 Ottobre 2022

Definizione delle liti pendenti in cassazione – Liti tributarie inCassazione definibili fino a gennaio 2023. Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di tassa sui rifiuti. No al rimborso di Imu e tassa rifiuti versate per un immobile abusivo. Non paga l’Imu il coltivatore con pensione da attività artigianale. Una società è agricola solo quando l’attività è esclusiva per statuto.

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Definizione delle liti pendenti in cassazione – Liti tributarie inCassazione definibili fino a gennaio 2023.

di Giuseppe Durante

La normativa dispone che per i contenziosi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data del 15 luglio 2022 (ricorso introduttivo già notificato) gli stessi possono essere definiti pagando il 5% del valore della controversia nel caso in cui il valore della lite non sia superiore a cento mila euro con soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in entrambi i giudizi di merito.

A) il valore delle controversie definibili in sede di legittimità è molto basso; b) vi è discriminazione in caso di doppia conforme: lite definibile in sede di legittimità solo in caso di doppia conforme in sfavore dell’ufficio impositore.

Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di tassa sui rifiuti.

di Carmelo Battaglia

La Corte ha evidenziato che, in tema di TARI, in caso di uso promiscuo dell’immobile, è legittima la doppia imposizione e, per quanto riguarda l’uso professionale, è corretto fare riferimento agli studi di settore. Il Collegio ha osservato che, a differenza della TARSU, la TIA ha la funzione di coprire l’intero costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti, non solo “interni”, cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche “esterni”, quali i «rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico», ovvero afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. Qualora, dunque, il contribuente effettui una iniziale denuncia infedele (o incompleta) e negli anni successivi resti inerte, in questi anni, non presentando la dichiarazione dovuta, si trova nella stessa condizione di chi abbia omesso di presentarla. La Corte ha affermato che costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati; tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero (ai sensi, dell’art. 21, comma 7, del decreto Ronchi), sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale che determina, non già la riduzione della superficie tassabile – prevista dall’art. 62, comma 3, del D.lgs. n. 507/1993 per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati) -, bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero. Ai produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti stessi, è riconosciuta, dunque, la possibilità di sottrarsi entro certi limiti alla privativa comunale; presupposto dell’esonero, e della conseguente riduzione proporzionale del tributo, è la qualificazione del rifiuto come assimilabile all’urbano.

No al rimborso di Imu e tassa rifiuti versate per un immobile abusivo.

di Davide Madeddu

Per l’Imu e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti relativa a un ampliamento abusivo non sanabile non è previsto il risarcimento. È uno degli aspetti che emerge dalla sentenza numero 12366/2022 pronunciata dal Tar del Lazio (seconda sezione stralcio).

Non paga l’Imu il coltivatore con pensione da attività artigianale.

di Giuseppe Debenedetto

É esente dall’Imu il coltivatore che percepisce una pensione da attività artigianale, dal momento che la normativa non prevede alcuna differenziazione in punto di tipologie di pensionati. É quanto affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Ferrara con la sentenza n. 116/2022, che accoglie il ricorso di un contribuente, pensionato da attività artigianale, iscritto poi alla gestione volontaria coltivatori diretti e Iap.

Una società è agricola solo quando l’attività è esclusiva per statuto.

di Selene Pascasi

Sono imprenditori agricoli a titolo principale – beneficiari di esenzione Imu – le società il cui statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola purché almeno la metà dei soci rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Lo ha ricordato la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26474 dell’8 settembre 2022. Richiamata l’evoluzione della giurisprudenza in tema di società agricole, la Cassazione ricorda che il requisito soggettivo indicato dall’articolo 12 della legge 153/75, ed indispensabile per poterle inquadrare come imprenditori agricoli a titolo principale, è duplice: esercizio esclusivo dell’attività agricola come oggetto sociale fissato dallo statuto; e, per le società di persone, possesso da parte di almeno la metà dei soci della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

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