Tributi News del 20 Settembre 2022

Tributi comunali, per il mancato incasso incorre in responsabilità anche il politico. Enti che hanno autorizzato l’Agente della riscossione a concedere la rateizzazione. Liti con la sola Riscossione escluse dalla sanatoria in Cassazione. Le liti fiscali multi istanza. Cartelle verso la rottamazione. Imposta di soggiorno, dichiarazioni al via. Imposta di soggiorno, modello vincolante per la dichiarazione. Regolamento del canone illegittimo se non quantifica gli spazi per le affissioni non commerciali. 

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Tributi comunali, per il mancato incasso incorre in responsabilità anche il politico. 

di Claudio Carbone

La gestione inefficiente dell’ufficio tributi che determina il mancato incasso delle entrate comunali, comporta responsabilità non soltanto per il personale dirigenziale, ma anche per gli amministratori. È quanto emerge dalla sentenza n. 62/2022 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale dell’Umbria, che ha condannato sindaco, assessore e dirigenti, compreso l’amministratore della società partecipata, a rifondere il Comune per il vuoto creato nella casse comunali.

Enti che hanno autorizzato l’Agente della riscossione a concedere la rateizzazione.

Il tasso di interesse per la rateizzazione del pagamento dei debiti di natura erariale è pari a al 4,5% annuo (art.21, comma 1, DPR n. 602/1973), per quelli di natura previdenziale e assistenziale è pari al 6,5% annuo (art. 13, comma 1, D.L. n. 402/1981, convertito dalla L. n. 537/1981, e art. 3, comma 4, D.L. n. 318/1996, convertito dalla L. n. 402/1996). Ai restanti debiti si applica il tasso previsto dall’art. 21 del DPR n. 602/1973, salvo diversa determinazione dell’ente creditore (art. 26, comma 1-bis, D.Lgs. n. 46/1999).

Liti con la sola Riscossione escluse dalla sanatoria in Cassazione.

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

I ricorsi impugnati nei confronti del solo agente della riscossione rischiano di restare fuori dalla definizione delle liti in Cassazione. Occorrerà poi comprendere se possono rientrarvi anche i ricorsi oggetto di sentenza di rinvio della Suprema Corte ma non definitiva alla data di presentazione della domanda Sono questi alcuni dei dubbi che emergono dalla lettura delle istruzioni e del modello di istanza di definizione delle liti in Cassazione, approvato il 16 settembre dall’agenzia delle Entrate (si veda il Sole 24 Ore del 17 settembre).

Le liti fiscali multi istanza.

di Andrea Bongi 

Per ogni controversia pendente una distinta istanza di definizione agevolata e un distinto pagamento degli importi dovuti. Se le somme già pagate dal contribuente nel corso del giudizio superano gli importi dovuti per la definizione agevolata, non vi sarà alcun rimborso. Il diniego alla definizione agevolata può essere notificato nei trenta giorni successivi alla presentazione dell’istanza e può essere impugnato dal proponente dinanzi alla Corte di Cassazione. Sono queste, in estrema sintesi, le principali novità contenute nel provvedimento direttoriale del 16 settembre scorso (Prot. n. 356446 /2022), con il quale sono stati approvati sia i modelli che le istruzioni di compilazione per la richiesta di adesione alla sanatoria delle liti pendenti prevista dall’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 13.

Cartelle verso la rottamazione.

di Davide Mattei 

«Nel programma di centrodestra è prevista una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali estesa alle annualità dal 2018 al 2021. Si tratta di un tema spinoso ma molto importante per le attività economiche fiaccate dalla pandemia, prima, e in seguito dalla crisi economica generata dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime. Naturalmente va fatta una distinzione opportuna tra chi non è riuscito a pagare le cartelle e chi, invece, è evasore fiscale. Serve un nuovo approccio ideologico in tema di rottamazione. E’ una questione di giustizia». Lo ha dichiarato Alberto Gusmeroli (vicepresidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati e candidato alle prossime elezioni con la Lega), nel corso del Forum speciale «Tempesta perfetta »

 Imposta di soggiorno, dichiarazioni al via. 

Ilaria Accardi 

I soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione al comune seguendo le indicazioni stabilite dall’ente, non sono obbligati a ripresentare la dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno. La dichiarazione non va presentata se il comune ha sospeso l’imposta a causa degli effetti della pandemia da Covid19. Deve essere presentata anche se il gestore non ha avuto presenze; ciò per consentire al comune di effettuare i controlli. Queste sono solo alcune delle risposte fornite dal Dipartimento delle finanze sul proprio sito, ai quesiti più ricorrenti sulla compilazione della dichiarazione telematica di imposta di soggiorno, in scadenza il prossimo 30 settembre. 

Imposta di soggiorno, modello vincolante per la dichiarazione. 

di Luigi Lovecchio

Per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno entro il 30 settembre (scadenza prorogata dal Dl 73/2022 rispetto al termine originario del 30 giugno) occorre utilizzare solo il modello ministeriale. Non sembra quindi esserci spazio per dichiarazioni aggiuntive predisposte a livello locale. Tuttavia, se il gestore ha già trasmesso il modello comunale per gli anni 2020 e 2021, non deve ripresentare il modulo ministeriale. La dichiarazione multipla è riferita al soggetto con più strutture ricettive, nell’ambito dello stesso comune e per il medesimo anno d’imposta. Se il pagamento dell’imposta è stato sospeso a causa Covid, non occorre presentare la dichiarazione. La denuncia va invece comunque presentata se non ci sono state presenze e dunque non sono stati effettuati pagamenti. Sono alcune delle risposte fornite dalle Faq del dipartimento delle Finanze, con riferimento al nuovo obbligo dichiarativo afferente all’imposta di soggiorno, relativo agli anni 2020 e 2021, in scadenza il 30 settembre.

Regolamento del canone illegittimo se non quantifica gli spazi per le affissioni non commerciali. 

di Stefano Baldoni 

É illegittima la norma del regolamento comunale di disciplina del canone unico patrimoniale che lascia ampia discrezionalità alla giunta comunale nel determinare gli spazi da destinare ad affissione diretta da parte dei privati. Questa è la conclusione a cui è giunto il Tar Basilicata, con la sentenza n. 606/2022, depositata il 6 settembre scorso. La questione riguardava un ricorso presentato avverso il regolamento approvato da un comune, nel quale si contestava la violazione della disciplina vigente in materia, nella parte in cui l’ente ha disciplinato la possibilità dei privati di affiggere direttamente, in appositi spazi, le comunicazioni e i messaggi non aventi natura economica, tra cui gli annunci mortuari.

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