tributi news del 04 aprile 2022

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Irregolare funzionamento dei servizi dell’Agenzia delle entrate: le scadenze del 30 e 31 marzo slittano di dieci giorni. Black out, rinvio all’11 aprile. Criterio di convenienza per evitare l’obbligo di gestioni associate. Liti fiscali in Cassazione verso il taglio di un terzo. I chiarimenti chiesti dall’Agenzia non sempre differiscono i termini. Spetta al fisco integrare il contraddittorio. La notifica agli eredi non è sempre necessaria. L’estratto di ruolo ha impugnabilità limitata. Giudici «contromano» sulla non impugnabilità degli estratti di ruolo. Firma digitale, niente vincoli alle estensioni. Rappresentante legale dell’Asd responsabile dei debiti tributari solo quando svolge effettivamente l’attività. Tempestività sul nuovo termine di prescrizione. Pure la concessionaria ha l’onere di chiamata. Non tutti i comuni legittimati a riscuotere. Imposta soggiorno, gestori salvi. Ifel, tariffe e regolamenti Tari entro il 30 aprile 2022.

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Irregolare funzionamento dei servizi dell’Agenzia delle entrate: le scadenze del 30 e 31 marzo slittano di dieci giorni

di Saverio Cinieri

Slittano di dieci giorni i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti il 30 e 31 marzo 2022. E’ la conseguenza del provvedimento dell’Agenzia delle entrate con cui si è preso atto del malfunzionamento dei servizi dell’Agenzia negli ultimi due giorni di marzo. Inoltre, saranno caricati entro il 10 aprile i crediti delle comunicazioni sui bonus edilizi inviate entro il 5 aprile.

Black out, rinvio all’11 aprile

di Cristina Bartelli

Nel provvedimento l’Agenzia ripercorre gli eventi del blocco. «Sogei spa, società incaricata della realizzazione, sviluppo, manutenzione e conduzione tecnica del sito web e dei servizi informatici dell’Agenzia delle Entrate, ha comunicato», si legge nel provvedimento, che «a causa di alcuni anomali cali di tensione elettrica, si sono verificati danneggiamenti ai propri sistemi impiantistici che, a partire dalle ore 14.07 del 30 marzo e fino alle ore 18.30 del 31 marzo 2022, hanno comportato dei malfunzionamenti ai collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia riconosce che in considerazione di tali malfunzionamenti tecnici dei sistemi informatici, nelle giornate del 30 e del 31 marzo, non è stato possibile erogare i servizi ai cittadini e consentire loro di rispettare gli adempimenti e le formalità in scadenza.

Criterio di convenienza per evitare l’obbligo di gestioni associate

Incentivi legati ai risultati effettivi delle alleanze nella bozza di nuovo Tuel

di Arturo Bianco

Rilancio della gestione associata tra i piccoli Comuni, introduzione di criteri per l’incentivazione legati all’effettiva realizzazione di risultati di integrazione nelle forme di gestione dei servizi e valorizzazione dell’autonomia degli enti nell’individuazione delle relative forme a condizione che le scelte soddisfino i vincoli della convenienza finanziaria e dell’adeguatezza dei servizi erogati, con attribuzione di un compito di controllo al ministero dell’Interno. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella bozza di legge delega per la riforma del Tuel attesa a uno dei prossimi consigli dei ministri.

Liti fiscali in Cassazione verso il taglio di un terzo

di Ivan Cimmarusti e Marcello Maria De Vito

Il nuovo processo fiscale, con il giudice per concorso, rimane in gestione al ministero dell’Economia e non passa – come volevano i professionisti – a Palazzo Chigi, com’è per la giustizia amministrativa. Un ulteriore tassello della riforma della giustizia fiscale si delinea. Due priorità, l’attuazione di un periodo transitorio, che possa traghettare la fase di merito dall’attuale giudice onorario part-time a uno professionale e a tempo pieno; l’istituzione di una definizione agevolata credibile per smaltire le pendenze della Cassazione: si vuole tagliare di un terzo l’arretrato di 47.364 cause, per favorire la riduzione dei tempi di durata del processo del 40% in tre anni. Entro il 15 aprile dovrebbe depositare una bozza del Ddl da portare prima in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento. 

I chiarimenti chiesti dall’Agenzia non sempre differiscono i termini

Il comma 7 dell’articolo 10-bis prevede che la richiesta di chiarimenti circa l’operazione “potenzialmente” abusiva deve essere notificata al contribuente entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell’atto impositivo. Non è possibile, in sostanza, che la richiesta di chiarimenti venga, ad esempio, notificata il 31 dicembre  e che la stessa determini lo slittamento dei termini (a meno che il contribuente non risponda lo stesso giorno). Altrimenti, l’Agenzia finirebbe per fruire – in questo caso – di un differimento di 120 giorni.

Spetta al fisco integrare il contraddittorio

Anche laddove deduca l’illegittimità dell’atto tributario per omessa notifica del suo presupposto, il contribuente è libero di chiamare in giudizio, indifferentemente, il concessionario della riscossione che gli abbia notificato l’atto opposto ovvero l’ente impositore competente per la notifica del precedente, stando all’onere del primo integrare il contraddittorio nei confronti del secondo. È il noto canone che si legge nella sentenza n. 326/2022 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria del 25 gennaio scorso.

La notifica agli eredi non è sempre necessaria

L’erede non può validamente contestare l’omessa notifica nei suoi confronti di cartelle di pagamento che, all’indomani della loro emissione, furono già regolarmente notificate al de cuius quando ancora era in vita per suoi carichi iscritti a ruolo. La notifica agli eredi impersonale e collettiva presso l’ultimo domicilio del dante causa è infatti necessaria solo nel diverso caso in cui le cartelle non sono state portate a conoscenza del defunto prima del decesso. Si tratta del chiarimento fornito nelle motivazioni della sentenza n. 136/11/2022, emessa dalla Ctr del Lazio e depositata lo scorso 13 gennaio.

L’estratto di ruolo ha impugnabilità limitata

Quando la contestazione riguarda la mancata notifica degli atti presupposti, l’estratto di ruolo può essere impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale competente. Infatti, solo con decorrenza 21 dicembre 2021 e senza valenza per il passato, l’articolo 3 bis del dl 146/2021 ha modificato l’articolo 12 del dpr n. 602/73, stabilendo la non impugnabilità dell’estratto di ruolo. Sono le conclusioni che si ricavano dall’esame della sentenza n. 1812/05/22 della Commissione tributaria regionale della Sicilia del 3 marzo scorso. 

Giudici «contromano» sulla non impugnabilità degli estratti di ruolo 

In attesa delle Sezioni unite, la Ctr Sicilia si esprime contro la retroattività

Rosanna Acierno

Avendo carattere innovativo rispetto al preesistente impianto ordinamentale, il nuovo comma 4 bis dell’articolo 12 del Dpr 602/73 rappresenta una norma di interpretazione autentica e non sussiste alcuna ragione logico-giuridica che consente di “predicarne” la retroattività. Pertanto, i limiti di impugnazione della cartella non notificata imposti dalla norma non possono valere per i ricorsi tributari notificati prima della sua entrata in vigore. Del resto, in virtù del principio tempus regit actum, la possibilità di impugnare o meno un atto deve essere valutata avendo riguardo alle disposizioni vigenti al momento della instaurazione del giudizio. Ctr Sicilia con la sentenza n. 1812/5/22.

Firma digitale, niente vincoli alle estensioni

La notifica a mezzo Pec di una cartella di pagamento non è vincolata al solo utilizzo dell’estensione .p7m per la sua sottoscrizione, posto che, oltretutto, laddove la stessa sia inviata in semplice formato .pdf e impugnata poi dal contribuente, le norme che ne consentono tale tipo di notificazione, rinviando a quelle del processo civile, aprono alla applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cpc. Sono le osservazioni contenute nella sentenza n. 130/04/2022 emessa dalla Ctr del Lazio, depositata lo scorso 13 gennaio.

Rappresentante legale dell’Asd responsabile dei debiti tributari solo quando svolge effettivamente l’attività

di Francesca Solinas

Esclusa la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante delle Asd per i debiti tributari dell’associazione, sulla base della mera titolarità della rappresentanza della stessa. È quanto statuito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 6626 del 1° marzo 2022. Secondo la Cassazione, quindi, la responsabilità sussiste esclusivamente qualora sia valutato l’effettivo svolgimento dell’attività del legale rappresentante per conto della Asd.

Tempestività sul nuovo termine di prescrizione

Il nuovo decorso del termine prescrizionale maturatosi pur dopo la comprovata notifica delle cartelle di pagamento che il contribuente assumeva come mai conosciute deve essere eccepito tempestivamente come nuova maturazione del prescritto termine. Non rientra, infatti, nell’eccezione di prescrizione o decadenza che sia stata genericamente sollevata verso la pretesa a prescindere dalle notifiche degli atti. È quanto sottolineato dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 131/11/2022 depositata lo scorso 13 gennaio.

Pure la concessionaria ha l’onere di chiamata

È onere della società affidataria della gestione e riscossione delle entrate locali di un comune chiamare in causa tale ente laddove assuma la regolarità delle notifiche di accertamenti pregressi all’invito al pagamento inoltrato a fini Tarsu a un contribuente. Sono le conclusioni che si traggono dalla sentenza n. 135/11/2022 emessa dalla Ctr del Lazio e depositata lo scorso 13 gennaio.

Non tutti i comuni legittimati a riscuotere

L’imposta di soggiorno può essere istituita, con regolamento, solo dai comuni che hanno la qualificazione di località turistiche o città d’arte, che risultino inseriti in una delibera della giunta regionale. È stata ritenuta illegittima la delibera adottata dalla regione Lombardia, impugnata da Federalberghi, che ha incluso nell’elenco delle località turistiche o città d’arte tutti i comuni della regione, molti dei quali non legittimati a riscuotere l’imposta perché senza i requisiti previsti dalla legge. Per il Tar, se il legislatore avesse voluto dare la possibilità alla singola regione di autoproclamarsi sic et simpliciter «a vocazione turistica», non avrebbe fatto riferimento agli elenchi regionali per individuare gli enti in possesso dei requisiti.

Imposta soggiorno, gestori salvi

di Sergio Trovato

I gestori delle strutture ricettive sono responsabili d’imposta e non possono più essere condannati per il reato di peculato commesso prima del 2020, in caso di mancato riversamento ai comuni dell’imposta di soggiorno incassata dai propri clienti. Con le modifiche introdotte con il cosiddetto decreto Fisco-lavoro (dl 146/2021), al gestore delle strutture ricettive è stata riconosciuta con norma d’interpretazione autentica la qualifica di responsabile del tributo riscosso per conto dell’amministrazione comunale e non più quella d’incaricato di un servizio pubblico. Quindi, è venuto meno il presupposto soggettivo del reato di peculato anche per il passato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza 9213 del 17 marzo 2022.

Ifel, tariffe e regolamenti Tari entro il 30 aprile 2022

di Giuseppe Debenedetto

É prudente considerare il termine del 30 aprile 2022 per l’adozione delle delibere tariffarie e regolamentari della Tari, mentre deve considerarsi non perentorio il termine del 31 marzo 2022 previsto dall’Arera per la scelta del quadrante sulla qualità del servizio (si veda NT+ Enti locali & edilizia di ieri). Lo ha sostenuto Ifel (fondazione dell’Anci) con una nota di chiarimento pubblicata ieri, riguardante il corto circuito normativo creato dalla legge 25/2022 di conversione del Dl 228/2021 (decreto Milleproroghe). Questa consente di approvare piani finanziari, tariffe e regolamenti Tari entro il 30 aprile 2022, disponendo allo stesso tempo la proroga al 31 maggio 2022 dei termini per l’adozione del bilancio di previsione. Da qui il dubbio se per l’anno 2022 è possibile considerare il termine del 31 maggio 2022 anche per l’adozione dei provvedimenti riguardanti la Tari.

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