Tributi News del 17 marzo 2025

In vigore il bonus sociale rifiuti, in Gazzetta criteri e principi. Atti tributari, invio bis solo se la Pec è satura. Autotutela obbligatoria è istituto eccezionale. Autotutela post ricorso, spese a carico del Fisco. La finta separazione costa cara. Esenzione Imu con limiti rigidi.

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In vigore il bonus sociale rifiuti, in Gazzetta criteri e principi.

Dopo 5 anni entra in vigore il bonus sociale rifiuti previsto dall’articolo 57-bis, comma 2, del Dl 14/2019. Lo stallo era dovuto all’individuazione dei principi e dei criteri che dovevano essere definitivi con Dpcm da emanare entro il 23 aprile 2020. Il Dpcm (Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate) è stato emanato il 21 gennaio 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo. Il bonus si applica dal 1° gennaio 2025 secondo modalità applicative che dovranno essere stabilite da Arera entro 4 mesi dall’entrata in vigore del Dpcm. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto a una unica fornitura di servizio degli utenti domestici il cui nucleo familiare ha un Isee non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. L’individuazione dei beneficiari è effettuata mediante modalità di condivisione, che dovranno essere definite da Arera, da parte dei Comuni e dei gestori del servizio rifiuti, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).

Atti tributari, invio bis solo se la Pec è satura.

I l secondo tentativo di consegna degli atti tributari è riservato al solo caso di casella Pec satura e non anche al caso di casella Pec non attiva e/o non valida. Sono le conclusioni che si leggono nell’ordinanza n. 3703/2025 della Cassazione del 13 febbraio scorso. Nel caso trattato, la contribuente aveva impugnato una intimazione di pagamento eccependo l’omessa notica di alcune cartelle presupposte e quindi la prescrizione e la decadenza della pretesa impositiva. La notica era avvenuta a mezzo Pec all’indirizzo indicato nel registro delle imprese. La notica era avvenuta a un indirizzo non valido, come da rapporto del gestore.

Autotutela obbligatoria è istituto eccezionale.

L’ autotutela obbligatoria è un istituto eccezionale nalizzato a correggere i casi di manifesta illegittimità dell’atto impositivo, rilevabile con immediatezza e senza necessità di complessa istruttoria; le doglianze che richiedono una valutazione approfondita devono essere sollevate con impugnazione dell’atto nei termini di legge, pena l’inammissibilità del ricorso contro il diniego di autotutela. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, nella sentenza n. 178/2025, depositata in segreteria il 17 gennaio scorso.

Autotutela post ricorso, spese a carico del Fisco.

L’ufficio tributario che annulli in via di autotutela il proprio atto condividendo le ragioni del ricorrente, assumendo però l’iniziativa allo sgravio soltanto dopo la presentazione del ricorso da parte dello stesso, è tenuto a rifondergli le spese di lite. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di I grado di Latina (presidente relatore Costantino Ferrara) nella sentenza n. 171/2025, depositata lo scorso 12 febbraio.

La finta separazione costa cara.

Conto salato per chi mette in piedi una nta separazione dal coniuge per non pagare le tasse. Scatta, infatti, il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (interessi e sanzioni amministrative). Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 8259/2025 emessa dalla Cassazione penale, depositata in cancelleria il 28 febbraio scorso.

Esenzione Imu con limiti rigidi.

Deve versare l’Imu l’amministratore unico che utilizzi come abitazione principale un immobile intestato alla società, nella quale ha ssato la dimora abituale e la residenza anagraca. L’esenzione, infatti, è riconosciuta solo alle persone siche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile, mentre, in tal caso, l’amministratore è solo detentore dell’abitazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 5445 del 1° marzo 2025. Per la Suprema corte, l’esenzione “spetta in via esclusiva alle persone siche che siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento sull’immobile destinato ad abitazione e che abbiano ivi ssato la dimora abituale e la residenza anagraca”. Pertanto, il benecio “non può competere a una società, anche nell’ipotesi in cui un amministratore o un socio, in qualità di mero detentore a titolo personale, abbia destinato ad abitazione, ssandovi la dimora abituale e la residenza anagraca, un immobile su cui la società amministrata o partecipata sia titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, ostandovi la inscindibilità tra la titolarità del diritto presupposto e il godimento abitativo dell’immobile in capo al medesimo soggetto”.

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Il video

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Il podcast

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