Tributi News del 24 Febbraio 2025
Tributi locali, termini allungati. Immobili Chiesa a uso misto, esenzione Ici inammissibile. Scuole paritarie, esenzione Imu agganciata ai costi standard. Accertamento Imu, la modifica in diminuzione non è una nuova pretesa. Coltivatori, va motivata l’esenzione Imu. Imu, anticipo della seconda rata del rimborso per il minor gettito 2024 ai Comuni terremotati dal 2016. Terreni agricoli, pertinenzialità ampia. Sull’imposta di soggiorno sanzioni inapplicabili. Notifica Pec viziata sanata da impugnazione.
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Tributi locali, termini allungati.
All’attività di accertamento dei tributi locali si applica il termine di sospensione di 85 giorni a causa della pandemia sanitaria. Dunque, la sospensione degli accertamenti tributari, disposta a causa del Covid 19, allunga di 85 giorni il termine di decadenza quinquennale per lo svolgimento dell’attività. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, seconda sezione, con la sentenza 84 del 27 gennaio 2025. Per i giudici d’appello, il contenuto della disposizione di legge “determina la sospensione, per 85 giorni (corrispondenti al lasso temporale compreso tra l’8/3/2020 e il 31/5/2020), del termine quinquennale”. Considerato che la norma “si esprime in termini di sospensione della decorrenza di tutti i termini in corso, non può avere altro eetto se non quello di prolungare per 85 giorni l’intero termine quinquennale, previsto a pena di decadenza per l’emissione degli avvisi di accertamento”, laddove “il decorso di esso fosse in corso durante il periodo dell’epidemia”.
Immobili Chiesa a uso misto, esenzione Ici inammissibile.
La sentenza 20/2025 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo numero 504 del 1992 sollevata dalla Cgt di secondo grado del Piemonte. Il giudice in questione aveva censurato la norma – con riferimento al regime Ici, quindi per le annualità anteriori al 2012 – sul presupposto che essa, riguardo agli immobili ecclesiastici a «uso misto» (in parte religioso e in parte commerciale), ma unitariamente accatastati, non avrebbe consentito, ai fini dell’esenzione d’imposta, lo «scorporo delle superfici», in base alla loro effettiva destinazione. Tale omissione, determinando la tassazione anche delle porzioni immobiliari destinate ad attività di culto, avrebbe comportato la violazione dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all’articolo 7, comma 3, dell’Accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato lateranense, quest’ultimo escludendo ogni imposizione tributaria per le attività religiose degli enti ecclesiastici.
Scuole paritarie, esenzione Imu agganciata ai costi standard.
Il ministero dell’Economia è impegnato a cercare una soluzione rispetto all’Imu delle scuole paritarie, attraverso il recepimento con legge delle istruzioni da parte dell’amministrazione finanziaria. Leo ha anche anticipato che si sta lavorando ai chiarimenti per il versamento dell’Ici non pagata, tra il 2006 e il 2011, da parte degli enti non commerciali per immobili utilizzati in modo non esclusivo, misura che dovrebbe chiudere una procedure d’infrazione Ue. Si tratta di due questioni che suscitano grandi timori nel mondo del non profit e delle istituzioni religiose, su cui il vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo, non si è sottratto nel corso di un incontro promosso dall’Università pontificia Salesiana, tenutosi ieri a Roma e dedicato a «Il recupero del patrimonio immobiliare verso l’economia sociale»
Accertamento Imu, la modifica in diminuzione non è una nuova pretesa.
La modifica in diminuzione dell’accertamento originario, nel caso in esame ai fini Imu, non integra una pretesa tributaria «nuova» e, di conseguenza, non richiede obbligatoriamente un atto sostitutivo integrale del precedente. Ad affermarlo è la sentenza 10/4/2025 della Cgt Lazio, a seguito del ricorso proposto da una società nei confronti del Comune accertatore.
Coltivatori, va motivata l’esenzione Imu.
I requisiti per poter fruire dell’esenzione Imu prevista, sui propri terreni, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, debbono essere adeguatamente comprovati, anche con la relativa iscrizione alla corrispondente previdenza agricola. È quanto precisato dalla Cgt di I grado di Milano nella sentenza n. 3142/2024 del 16 luglio 2024
Imu, anticipo della seconda rata del rimborso per il minor gettito 2024 ai Comuni terremotati dal 2016.
Attribuiti ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, l’anticipo del rimborso dei minori gettiti, riferito alla seconda rata dell’anno 2024, dell’Imu derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. La prima rata era stata destinata nelle casse delle amministrazioni a gennaio (Nt+ Enti locali & Edilizia del 13 gennaio). È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economia e delle finanze 16 gennaio 2025, con l’elenco dei beneficiari e le rispettive quote nell’allegato A.
Terreni agricoli, pertinenzialità ampia.
Data la diversità del concetto di pertinenzialità scale da quello civile, va considerato comunque pertinenza del terreno agricolo il fabbricato rurale che sia funzionale all’attività agricola, anche a prescindere da un suo impiego diretto. È il canone stabilito dalla ordinanza n. 719/2025 emessa dalla sez. V tributaria della Corte di cassazione e depositata l’11 gennaio scorso.
Sull’imposta di soggiorno sanzioni inapplicabili.
Non convince la risposta data dal ministero dell’Economia a Telefisco 2025 sull’imposta di soggiorno (Nt+ Enti locali & Edilizia del 10 febbraio). Era stato chiesto come applicare la normativa che prevede, per l’omessa o infedele dichiarazione, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma dal 100 al 200 per cento «dell’importo dovuto». Si precisava nel quesito che, a differenza degli altri tributi comunali, in questo caso non è prevista la sanzione minima di 50 euro. Si prospettava la soluzione – nel caso in cui il responsabile dell’imposta avesse già effettuato i pagamenti alle scadenze stabilite dal Comune, e quindi con la dichiarazione nulla fosse dovuto – di inquadrare la violazione come un errore formale, con applicazione di una sanzione minima di 50 euro, anche in applicazione del principio di proporzionalità.
Notifica Pec viziata sanata da impugnazione.
La notifica di una cartella di pagamento trasmessa da un indirizzo Pec che la parte deduca come non ucialmente riconducibile al concessionario della riscossione è sanata dall’impugnativa stessa dell’atto, salvo che da ciò sia derivato un vulnus al diritto di difesa della parte che andrebbe, a ogni modo, dimostrato. È il canone rappresentato nella sentenza n. 1843/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Roma (presidente relatore Costantino Ferrara) e depositata l’11 febbraio scorso.
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=S2SDShnUNaE
Il podcast
https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu
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