Tributi news del 10 settembre 2026

Autonomia, iltema «debole» dell’assistenza sociale nelle pre-intese. Imu, più forza all’accertamento se la rendita catastale è impugnata.

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Autonomia, iltema «debole» dell’assistenza sociale nelle pre-intese

Le quattro pre-intese sul regionalismo differenziato presentano un interrogativo che precede persino quello, assai discusso, delle risorse: a cosa dovrebbe servire una maggiore asimmetria legislativa regionale in materia di tutela della salute? La domanda non è polemica. È, prima ancora, costituzionale. La tutela della salute è materia di legislazione concorrente secondo l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. L’assistenza sociale, invece, non essendo ricompresa tra le materie riservate allo Stato né tra quelle concorrenti, appartiene dal 2001 alla competenza legislativa residuale delle Regioni, fermo restando il potere statale di determinare i livelli essenziali delle prestazioni secondo l’articolo 117, secondo comma, lettera m). È proprio qui che le pre-intese avrebbero potuto trovare una delle motivazioni più convincenti dell’asimmetria. E invece il tema appare sorprendentemente debole.

Nei comuni che hanno aderito all’estensione della rottamazione quinquies ai tributi locali, la prima scadenza è il 15 ottobre, data entro la quale Ader mette a disposizione dei contribuenti i carichi potenzialmente interessati. In proposito, si evidenzia che, a differenza dalla sanatoria statale, in questo caso sono ricompresi tanto gli accertamenti che le cartelle affidati entro la fine del 2023, aventi ad oggetto entrate tributarie e non, di pertinenza dell’ente locale. La finestra temporale per le domande va dal 16 ottobre al 15 dicembre. La prima rata scade alla fine di marzo 2027. La disciplina di riferimento è mutuata dalla rottamazione quinquies statale.

Imu, più forza all’accertamento se la rendita catastale è impugnata

L’articolo 32 del Dlgs 147/2026 introduce una nuova modalità di accertamento per recuperare la differenza di Imu che scaturisce dalla rettifica al rialzo da parte dell’agenzia delle Entrate della rendita proposta dal contribuente. La nuova disposizione, in vigore dal 12 agosto 2026, dispone che, in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito della rettifica operata dall’agenzia delle Entrate, il Comune accerti l’eventuale maggiore Imu dovuta, a decorrere dalla data di presentazione del Docfa, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia catastale, con applicazione dei soli interessi legali. Entro gli stessi termini, è richiesto il rimborso delle somme versate e non dovute, che il Comune rimborsa entro centottanta giorni. La nuova disposizione è di notevole interesse, tanto per il Comune quanto per il contribuente, e risolve una serie di nodi applicativi.

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