Tributi News del 7 Settembre 2026
Amco, il tasso di smaltimento dei residui attivi non rappresenta la capacità di riscossione dell’ente. Tributi con sanzioni fisse e basse. Accertamento Imu, in chiaro i criteri calcolo.
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Amco, iltasso dismaltimento dei residui attivi non rappresenta la capacità di riscossione dell’ente
Si fa presto a dire “capacità di riscossione”, ovvero il parametro che identifica la bravura dell’ente nell’incassare i propri crediti. Della lentezza o scarsa abilità delle amministrazioni locali di trasformare in liquidità delle proprie entrate si parla da tempo come uno dei motivi che stanno dietro alla difficoltà di finanziare i servizi e le spese del bilancio. Ma quando si tratta di mettere nero su bianco tale capacità in una % – o meglio in una formula – la questione si complica. L’articolo 25 del decreto legge 144/2026, nel riscrivere le regole introdotte dalla legge di bilancio 2026 per il passaggio obbligatorio ad Amco, introduce un calcolo di difficile interpretazione applicativa – denominato tasso di smaltimento dei residui attivi – sul quale gli addetti ai lavori si stanno da giorni interrogando. Quali sono i dati da prendere in considerazione?
Tributi con sanzioni fisse e basse
Dal prossimo anno sanzioni fisse e ridotte per le violazioni commesse in materia di tributi locali. Per le omesse dichiarazioni e le dichiarazioni infedeli non ci sarà più la scelta discrezionale del funzionario responsabile dell’amministrazione locale tra il minimo e il massimo. La sanzione è fissa e verrà applicata nella misura del 100% per le omesse dichiarazioni e del 40% per quelle infedeli. Le sanzioni ridotte si applicheranno per le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio del prossimo anno. Lo prevede l’articolo 12 del decreto legislativo 147/2026, che dà attuazione ai principi contenuti nella legge delega fiscale 111/2023.
Accertamento Imu, in chiaro i criteri calcolo
L’ avviso di accertamento Imu è illegittimo per carenza motivazionale quando si limita a richiamare una delibera comunale che, a sua volta, rinvia a una relazione tecnica priva di indicazioni concrete sui criteri utilizzati per determinare il valore dell’area edificabile accertata. È quanto affermato nella sentenza n. 385/2026 della Cgt di II grado della Lombardia.
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