Tributi News 25 Agosto 2025
Ricorsi avviati dal 5 gennaio 2024, stop alla documentazione ritardata. Divieto di «dissesti a catena», va assicurata la certezza dei tempi di recupero.
#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi.
**
Ricorsi avviati dal 5 gennaio 2024, stop alla documentazione ritardata.
È inammissibile la documentazione presentata in primo grado oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza finalizzata a dimostrare l’avvenuta regolarità della notifica degli atti presupposti all’intimazione di pagamento. Tanto più se si considera che, a seguito del novellato articolo 58 del Dlgs 546/1992, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, è inibita la possibilità di produrre nuovi documenti salvo che i giudici non li ritengano indispensabili ai fini della decisione, o che le parti dimostrino di non averli potuti depositare per cause ad essi non imputabili. A questa conclusione è giunta la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania con la sentenza 4114/1/2025 (presidente Montagna, relatore Nuzzi).
Divieto di «dissesti a catena», va assicurata la certezza dei tempi di recupero.
La magistratura contabile ha ormai da tempo consolidato il principio secondo cui, da una lettura sistemica degli articoli del titolo VIII del Tuel, è vietato durante il dissesto dichiarare un nuovo dissesto (dissesti a catena o dissesti su dissesti).
Volendo sintetizzare le posizioni sopra richiamate dalla magistratura contabile, l’ordinamento vigente detta le seguenti “regole”: a) il replicarsi di situazioni di grave squilibrio non può tradursi in un ulteriore rinvio del ripristino dell’equilibrio piuttosto la disciplina della crisi strutturale degli enti locali deve assicurare la certezza dei tempi di recupero sia per i creditori sia per gli elettori; b) le procedure straordinarie previste dal titolo VIII del Tuel (dissesto e pre-dissesto) non possono in nessun caso coesistere; c) esiste un principio di gradualità delle crisi – che può andare dal primo sintomo di deficitarietà fino alla dichiarazione di dissesto – tale principio, rende inammissibile il pre-dissesto nei casi in cui c’è un dissesto non concluso (Corte dei conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale sentenza n. 4/2023; Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Campania, delibera n. 143/2024/PRSP; Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Calabria delibera n. 120/2023/PRSP). Le norme e la posizione della Magistratura contabile sono volte, sostanzialmente, a escludere che in pendenza del dissesto, venga dichiarato un nuovo dissesto dando luogo ai dissesti a catena o che si acceda a procedure di riequilibrio “a scorrimento” procrastinabili all’infinito senza garanzia di un effettivo riequilibrio come invece richiede il diritto dell’Unione e quello costituzionale (Corte costituzionale, ordinanze n. 454/2006 e n. 277/2010).
Categorie
- Accertamento (5)
- Assistenza normativa (4)
- Assistenza PEF (2)
- Canone unico patrimoniale (4)
- IMU (5)
- Recupero Evasione (1)
- Riscossione (12)
- Riscossione Coattiva (987)
- Servizio Idrico (3)
- Supporto Tributi (3)
- Tari (12)

