Tributi news del 19 Agosto 2025

Fisco, al 5 agosto in cassa 1,2 mld. L’addio alla comproprietà preclude ora possibili pretese di risarcimento. La rinuncia all’immobile non richiede conformità catastale.

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Fisco, al 5 agosto in cassa 1,2 mld

Al 5 agosto il fisco ha messo in cassa 1,2 miliardi. Grazie alla definizione agevolata e alla riammissione alla rottamazione quater. Questi i dati delle entrate erariali che ItaliaOggi è in grado di anticipare, mentre alla ripresa dei lavori parlamentari prenderà corpo la rottamazione 5, costruita su doppio binario, sanatoria per i piccoli e maxi rateazione decennale per i grandi debitori. Ma andiamo con ordine.Il contribuente impugna in modo rituale l’accertamento prima che l’avviso gli sia formalmente notificato. E ciò perché è il fisco che ha anticipato via mail al professionista la pretesa tributaria dopo l’annullamento in autotutela dell’atto precedente, su istanza dell’interessato. È esclusa, dunque, l’inammissibilità dell’impugnazione sul rilievo che l’email non rientra fra gli atti impugnabili: il messaggio di posta elettronica è soltanto il mezzo di comunicazione, dal momento che il contenuto coincide perfettamente con l’atto notificato in seguito. Ed è contro quest’ultimo che il notaio ha regolarmente proposto impugnazione: l’atto tributario, infatti, è valido fin dall’emissione, mentre eventuali vizi del procedimento di notifica non incidono sulla sua esistenza. Così la Cassazione civile, sez. tributaria, nell’ordinanza n. 1907 del 27/01/2025.

L’addio alla comproprietà preclude ora possibili pretese di risarcimento

Se si considera che, nella maggior parte dei casi concreti, gli immobili “fastidiosi” non appartengono a un solo proprietario, ma (spesso per ragioni di eredità) vi è una pluralità di comproprietari che talora non vanno d’accordo oppure nemmeno si conoscono, la reale valenza della sentenza delle Sezioni unite della Cassazione 23093/2025 è da osservare con riguardo alla rinuncia del comproprietario alla propria quota di comproprietà.In entrambi i casi, l’effetto della rinuncia è l’espansione proporzionale delle quote di comproprietà di titolarità degli altri comproprietari: ad esempio, se la proprietà di un edificio spetta a quattro persone, in quote eguali fra loro, la rinuncia di uno di essi provoca che gli altri tre divengono comproprietari in ragione di un terzo per ciascuno.

La rinuncia all’immobile non richiede conformità catastale

La sentenza 23093/2025 afferma che, essendo la rinuncia al diritto di proprietà immobiliare un atto unilaterale non traslativo (l’acquisto dello Stato si verifica a titolo originario), non si devono anzitutto applicare le norme in tema di conformità catastale dei fabbricati, i quali possono, di conseguenza, essere rinunciati anche se hanno una situazione catastale (censuaria o planimetrica) non conforme allo stato di fatto.

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