Tributi news del 29 luglio 2025

Riscossione con il freno a mano Fisco, ne riparliamo a settembre La Corte costituzionale sulla definizione di abitazione principale ai fini Ici Componenti perequative, per il Comune sono entrate

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Riscossione con il freno a mano

L a riscossione va con il freno a mano tirato: per incassare una cartella di pagamento ci vogliono in media 5 anni. Il tempo medio di riscossione infatti, seppur in continua diminuzione, nel 2024 ridotto a 4,8 anni rispetto i 5,1 anni riscontrati nel biennio 2023 e 2022 ed ai 6 anni del 2021 rimane resta comunque elevato e stazionario intorno al quinquennio. I tempi di recupero risentono inevitabilmente del bassissimo tasso di riscossione dei ruoli adati nell’ultimo quadriennio, ovvero il rapporto tra il valore della riscossione conseguita e quello dei carichi adati negli ultimi 4 anni, la cui percentuale è del 5,53%. Si incrementa ma resta comunque basso e pari al 20,24% rispetto al 16,82% rilevato nel 2023, il tasso di riscossione volontaria, ovvero la percentuale di pagamenti di cartelle nei 60 giorni dalla notica o da rateazioni richieste nei medesimi termini (valore in diminuzione rispetto al 23,68% rilevato nel 2022). Questi sono i dati messi in evidenza nel rapporto di verica dei risultati della gestione 2024 dell’agenzia delle entrate e dell’agenzia delle entrate riscossione redatto dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e che descrivono lo stato di salute del sistema di riscossione italiano.

Fisco, ne riparliamo a settembre

L a norma sulla inutilizzabilità dei documenti non prodotti su richiesta dell’amministrazione nanziaria è costituzionale ma deve essere applicata in modo non penalizzante: ad esempio nessuna richiesta potrà riguardare documenti già in possesso dell’amministrazione stessa anche tenendo conto della evoluzione informatica e della maggiore disponibilità di banche dati. Sono questi i principi che emergono dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 137 del 2025 depositata ieri in relazione alla possibile incostituzionalità delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 4, del dpr n. 600 del 1973 in base al quale, “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ucio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai ni dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ucio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”.

La Corte costituzionale sulla definizione di abitazione principale ai fini Ici

e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 112 del 24 giugno 2025, pubblicata in gazzetta ufficiale 1° serie speciale n. 30 del 23 luglio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, anziché per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente. Ne consegue che dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza, quindi dal 24 luglio 2025, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione Ici prevista per l’abitazione principale, rileva la dimora abituale (comprovata dalla residenza anagrafica) del solo possessore e non anche dei suoi familiari.

Componenti perequative, per il Comune sono entrate

La componente perequativa aggiunta dal 1° gennaio 2025 alla tassa/tariffa sui rifiuti, a copertura dei costi comunali per gestire i rifiuti pescati in mare, va inserita fra le entrate del bilancio del Comune che poi la riversa allo Stato. Questo il giudizio emesso dalla Corte dei conti, sezione delle Autonomie con deliberazione 13 depositata il 10 luglio (Nt+ Enti locali & edilizia di ieri), sul trattamento contabile delle componenti perequative della tariffa rifiuti che il Comune deve riversare alla Cassa servizi energetici e ambientali (Csea) per la gestione dei rifiuti pescati in mare. Rifiuti che, dal 1° gennaio 2024, sono stati assimilati agli urbani dalla legge Salva mare (60/2022) e la loro gestione è coperta dalla Tari.

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