Tributi news del 07 luglio 2025

Fisco locale, le Regioni contro la riforma: «Incostituzionale». Tributi locali riscossi da società fuori dall’albo: altro rinvio alla Consulta. Soggettività del trust e prelievo: i limiti della linea dell’Agenzia. Nulla la sentenza che si adegua al 1° grado

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Fisco locale, le Regioni contro la riforma: «Incostituzionale»

Per i tecnici delle Regioni il decreto che attua il capitolo della riforma fiscale dedicato ai tributi degli enti territoriali è «un passo indietro» rispetto al federalismo del 2011, e si muove «in difformità con quanto affermato dalla sentenza 37/2024 della Corte costituzionale, che sancisce il principio «non si torna indietro», affermando che non è ammissibile ridurre gli spazi di autonomia regionale già riconosciuti, e dallo stesso articolo 119 della Costituzione». Le accuse che si leggono nel documento inviato alla conferenza Unificata dai tecnici della Conferenza delle Regioni sono pesanti per un provvedimento, secondo la delega fiscale, chiamato ad «assicurare attraverso il potenziamento dell’autonomia finanziaria la piena attuazione del federalismo fiscale» degli enti territoriali, che è peraltro un obiettivo posto dal Pnrr entro il primo trimestre del 2026. Obiettivo a rischio, suggerisce il documento delle Regioni. Altre bordate erano arrivate nella stessa sede dall’Anci, che teme un effetto collaterale da 4,9 miliardi sui conti dei Comuni (Nt+ Enti locali & edilizia del 13 giugno).

Tributi locali riscossi da società fuori dall’albo: altro rinvio alla Consulta

Altro rinvio alla Corte costituzionale da parte della Cgt di Napoli in merito alla legittimità dell’esercizio dell’attività di riscossione e di concessionario dei tributi locali da parte di una società di scopo o di progetto senza iscrizione al previsto albo. Dopo una prima rimessione con ordinanza n. 3962 del 13 giugno 2025 (si veda Il Sole 24 Ore del 26 giugno 2025), interviene ora un’altra ordinanza della 29esima sezione, la 4108 del 18 giugno 2025 (giudice Ferrara). La questione riguarda la legittimità dell’articolo 3, comma 14-septies della legge n.15/2025, secondo cui l’esercizio dell’attività di concessionario dei tributi locali può essere svolta anche da una società di scopo o progetto senza l’iscrizione all’albo, purché risulti iscritta a tale albo la società “madre”. Il caso è quello del concessionario dei tributi locali del Comune di Napoli, Napoli Obiettivo Valore srl (Nov), non iscritto all’albo, mentre risulta iscritta la società madre, assegnataria della gara, Municipia Spa. La norma, di interpretazione autentica, aveva lo scopo di “salvare” migliaia di atti emessi da Nov, che sarebbero stati verosimilmente nulli perché la concessionaria non era iscritta all’apposito albo.

Soggettività del trust e prelievo: i limiti della linea dell’Agenzia

Con la risposta a interpello 170 del 24 giugno 2025 l’agenzia delle Entrate ha affrontato il caso, comune nella vita dei trust, in cui il fondo in trust viene trasferito al trustee di uno o più trust successivi al fine di meglio perseguire l’interesse dei beneficiari dell’originario trust (si veda il precedente articolo «Imposta all’8% sui beni assegnati a un altro trust»). Tale risposta a interpello colpisce per talune sconcertanti interpretazioni delle Entrate e per i numerosi errori interpretativi che la caratterizzano, dal punto di vista sia civilistico sia fiscale. Secondo le Entrate, la decisione del trustee di trasferire una parte del patrimonio a nuovi trust qualifica questi ultimi quali beneficiari del trust originario. Ne consegue l’applicabilità delle disposizioni previste per gli atti di trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari dall’articolo 4-bis del Dlgs 346/1990, con aliquota dell’8% «in ragione del fatto che non sussiste alcun rapporto di parentela tra i Disponenti e i beneficiari coincidenti con i trust successivi».

Notifica, collegamento con l’atto inviato

L a ricevuta di notica depositata dall’ucio per dimostrare l’avvenuta ricezione dell’atto da parte del contribuente necessita di un pur minimo collegamento che consenta alla parte, ed anche al giudice, di appurare che quel referto della noticazione sia direttamente riferibile all’atto che si assume noticato. E’ il rilevante canone che si legge nella sentenza n. 689/2025 emessa dalla CGT di I grado di Latina (Giudice monocratico Costantino Ferrara) e depositata il 9 giugno.

Nulla la sentenza che si adegua al 1° grado

E’ nulla per carenza di motivazione, non raggiungendo il minimo costituzionale richiesto, la sentenza del secondo grado che si adegui pedissequamente alle motivazioni rese dal giudice di prime cure, senza richiamarle ed abbandonandosi ad una mera dichiarazione di adesione a quella decisione. Lo si trae dall’ordinanza n. 14917/2025 emessa dalla Sez. V tributaria della Corte di Cassazione e depositata il 4 giugno.

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