tributi news del 04 aprile 2024

Nuovo contraddittorio preventivo applicabile agli atti emessi dal 30 aprile. Fisco, ok europeo entro l’estate. Il conto della lite va al Fisco.

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Nuovo contraddittorio preventivo applicabile agli atti emessi dal 30 aprile

Roberta De Pirro – Morri Rossetti e Associati

Il nuovo contraddittorio preventivo previsto dalla riforma fiscale si applicherà soltanto a decorrere dagli atti emessi dal 30 aprile 2024. Per gli atti emessi prima di tale data continua a trovare applicazione la previgente disciplina. Il decreto sulle agevolazioni fiscali (D.L. n. 39/2024) risolve così la questione relativa alla decorrenza del nuovo istituto introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023. Le nuove regole relative al contraddittorio preventivo contenute nell’art. 6-bis della legge n. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito a comparire ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997, emesso prima di tale data. Pertanto, agli atti emessi prima di tale data si applica la disciplina previgente. Comunque, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria, prima del 30 marzo 2024, abbia comunicato al contribuente lo schema d’atto, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza di 120 giorni, disposta dall’art. 6-bis. È quanto ha previsto l’art. 7, commi 1-3, D.L. 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del DL n. 34/2020 e altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’Amministrazione finanziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2024, n. 75 e in vigore dal 30 marzo 2024.

Fisco, ok europeo entro l’estate

di Michele Damiani

Entro l’estate l’ok europeo sul regime fiscale previsto dalla riforma del terzo settore, atteso dal 2017, che permetterà di rendere definitivamente operativa la nuova normativa.

Il conto della lite va al Fisco

di Ivano Tarquini e Riccardo Trovato I n caso di soccombenza totale in sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione finanziaria deve rifondere le spese di lite alla parte privata vittoriosa, a meno che il giudice giustifichi in sentenza le ragioni per disporne la compensazione. La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.8495 del 28 marzo 2024, dunque ha riconosciuto il diritto del contribuente, in questo caso parte vittoriosa di un giudizio per ottemperanza, nel vantare la giusta liquidazione delle spese di giudizio, a ristoro delle spese sostenute per le difese contro l’atto illegittimo.

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