tributi news del 21 febbraio 2024

Consulta, legittima l’Imu indeducibile dall’Irap. Un iter lungo dieci anni per arrivare a scomputare al 100% il conto dell’Imu. Imu immobili strumentali, infondata l’indeducibilità Irap. Nei comuni sportelli catastali di prossimità. Processo tributario, la Cassazione torna sull’onere della prova.

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Consulta, legittima l’Imu indeducibile dall’Irap

di Gianni Trovati

Ires e Irap sono due imposte diverse per natura e per sostanza. Di conseguenza il fatto che l’indeducibilità totale dell’imposta municipare dall’Ires fosse illegittima non comporta lo stesso problema in fatto di imposta regionale sulle attività produttive. Su questi presupposti la Corte costituzionale, nella sentenza n. 21/2024 redatta da Luca Antonini e depositata il 20 febbraio ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate sul tema dalla Corte di giustizia tributaria di Torino. Nella stessa decisione la Consulta ha respinto, ma per inammissibilità, le obiezioni sulla deducibilità solo parziale dell’Imu dall’Ires, in vigore con percentuali di sconto crescenti dal 2012 al 2019, avanzate dalle Corti di giustizia tributaria di Como e di Genova. Ma andiamo con ordine.

Un iter lungo dieci anni per arrivare a scomputare al 100% il conto dell’Imu

di Giorgio Gavelli

Non ci sarà alcun rimborso parziale ai contribuenti che hanno reso indeducibile, dal 2013 al 2021, ai fini delle imposte sui redditi una quota decrescente dell’Imu pagata sugli immobili strumentali. Né, allo stato attuale, è prevedibile il venir meno della deducibilità dell’imposta municipale propria dalla base imponibile Irap. Le imprese e i professionisti che si auspicavano che la Corte costituzionale desse continuità al principio stabilito in passato con la sentenza n. 262/2020 – con la quale era stata affermata l’illegittimità costituzionale della disposizione (articolo 14, comma 1, del Dl 23/2011) nel testo vigente sino al 2012, che prevedeva l’indeducibilità integrale ai fini Irpef/Ires – rimarranno, quindi, delusi.

Imu immobili strumentali, infondata l’indeducibilità Irap

di Giovanni Galli

Le questioni sollevate dalle due ordinanze, ha precisato la sentenza, sono da considerarsi, infatti, «diverse e autonome rispetto a quella decisa con la sentenza n. 262 del 2020, per cui il passaggio finale, di cui al punto 4 di tale pronuncia, avrebbe dovuto costituire un ineludibile termine di confronto nel percorso argomentativo dei rimettenti in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni»

Nei comuni sportelli catastali di prossimità

Ivano Tarquini

Nuovi servizi telematici più vicini al cittadino e agli enti locali. Arriveranno con l’attività dell’Agenzia delle entrate i cui obiettivi sono contenuti nel nuovo Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2024-2027, anche questa volta aggiornato annualmente nonostante la legge preveda una scadenza triennale. Tra le novità (si veda ItaliaOggi del 20/02) vi sono obiettivi dovuti dalla necessità di adeguamento delle Entrate agli standard dettati dal Pnrr tra cui il potenziamento della compliance tra fisco e contribuente e servizi di scambio di informazioni e documentazione.

Processo tributario, la Cassazione torna sull’onere della prova

di Giuseppe Napoli

Una recente pronuncia della Corte di cassazione (ordinanza 2746/2024) consente di tornare sulla questione della ripartizione dell’onere della prova nel processo tributario, alla luce del nuovo comma 5-bis, dell’articolo 7, del Dlgs 546 del 1992: «L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni…»

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