tributi news del 06 settembre 2023

La nuova riscossione supera ruolo e cartella. Discarico automatico dopo 5 anni. L’etica nel rapporto Fisco-Contribuente: le proposte dei consulenti italiani ed europei. L’atto privo di concreta portata impositiva non è impugnabile.

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La nuova riscossione supera ruolo e cartella. Discarico automatico dopo 5 anni

Pierluigi Antonini

Progressivo superamento della cartella e del ruolo; discarico automatico dopo cinque anni delle quote non riscosse; innalzamento, a regime, a 120 del numero di rate. Sono gli interventi di maggior rilievo della legge delega fiscale in materia di riscossione, cui si affianca, da un punto di vista organizzativo, l’individuazione di un nuovo assetto del sistema nazionale della riscossione, che possa superare l’attuale netta separazione tra l’Agenzia delle Entrate, titolare della funzione della riscossione, e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione.

L’etica nel rapporto Fisco-Contribuente: le proposte dei consulenti italiani ed europei

Raffaele Rizzardi

La legge delega per la riforma tributaria pone la reciproca e leale collaborazione tra Fisco e Contribuenti al primo posto nei principi per la revisione generale degli adempimenti tributari. Un istituto che sarà significativamente sviluppato riguarda l’adempimento collaborativo: il D.Lgs. n. 128/2015 che lo disciplina individua le forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, per favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. L’etica professionale è all’attenzione dei consulenti fiscali europei e della Commissione Tax Policy Internazionale e Relazioni con Enti Istituzionali del CNDCEC.

L’atto privo di concreta portata impositiva non è impugnabile

di Enrico Pintaldi

L’azione di accertamento negativo è estranea al processo tributario. Il mero diniego della richiesta di definizione preventiva della base imponibile Imu non può essere considerato documento atipico impugnabile. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con provvedimento n. 2509/2023, depositato il 4 agosto 2023, respinge l’appello e conferma la decisione del giudice di prime cure. Inoltre, lo stesso organo giudicante evidenzia come appaia “priva di pregio” la questione prospettata circa la legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 6, del Dlgs 504/1992, così come modificato dall’articolo 1, comma 173, lettera c) della legge 296/2006.

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