Tributi news del 11 ottobre 2022

Pubblicazione delibere e regolamenti tributari in scadenza. Nuova giustizia tributaria puntuale per la rata Pnrr. Avvocati, via ai nuovi parametri. Definizione agevolata, rebus enti locali. Cassazione, rinvio pregiudiziale anche nel processo tributario. Se l’appello è inammissibile niente definizione delle liti. Sospensiva degli effetti dell’atto impugnato e vaglio della Consulta.

#Imu #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi #tommasoventre

**

Pubblicazione delibere e regolamenti tributari in scadenza

Il prossimo 14 ottobre scade infatti il termine previsto dall’articolo 13, comma 15-ter, del Dl 201/2011 entro il quale tutti i regolamenti dei tributi locali e le delibere delle tariffe e delle aliquote, approvati entro il termine di scadenza del bilancio 2022-2024 (31 agosto), devono essere inseriti nell’apposito portale del federalismo fiscale. Il rispetto del termine garantisce che i regolamenti e le delibere siano pubblicati nel sito del Ministero (articolo 1, comma 3, Dlgs 360/1998) entro il 28 ottobre, condizione indispensabile affinchè le disposizioni regolamentari, nonché le misure tributarie, abbiano efficacia per l’anno di imposta 2022.

Va evidenziato che, dal 2022, le delibere e i regolamenti devono essere trasmessi nel formato elettronico definito dal Dm 20 luglio 2021, decreto che, come chiarito nella risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

**

Nuova giustizia tributaria puntuale per la rata Pnrr

La riforma delle commissioni tributarie aiuta a sbloccare la nuova rata di fondi europei. L’attuazione delle nuove misure in tema di giustizia tributaria mantiene l’Italia al passo con i tempi previsti per l’avanzamento del Pnrr, dando attuazione all’obiettivo nel piano di ripresa e resilienza previsto nel M1C1-35 riforma 1.7, che ha come obiettivo “rendere più efficace l’applicazione della legislazione tributaria e ridurre l’elevato numero di ricorsi alla corte di Cassazione” in scadenza a dicembre 2022. Emerge dalla relazione della presidenza del Consiglio sull’attuazione del Pnrr di ottobre 2022.

**

Avvocati, via ai nuovi parametri

Incremento medio degli emolumenti stimato entro il 5% dall’ufficio del gabinetto della guardasigilli Marta Cartabia, in linea con l’indice dei prezzi Istat. Addio discrezionalità del giudice: i valori-base dei compensi possono aumentare o diminuire soltanto nella misura del 50%; spese forfettarie sempre al 15%. Arrivano la tariffa oraria per le prestazioni e una tabella ad hoc per le procedure concorsuali. Incrementi del 30% se hanno successo la mediazione o la negoziazione assistita e del 20 per l’attività introduttiva davanti al giudice amministrativo.

**

Definizione agevolata, rebus enti locali

La definibilità delle liti fiscali in Cassazione, relativa agli atti degli enti territoriali o dei loro enti strumentali, aspetta un chiarimento. Perché dal tenore della norma non è chiaro se per gli enti territoriali sia una facoltà o un obbligo quello di aderire alla definizione liti prevista dall’articolo 5 della legge 130/2022 sulla riforma della giustizia tributaria. Il tenore letterale della rubrica dell’articolo 5 della legge 130/2022 non lascia, però, dubbi in quanto parla di “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione”. Sembra ovvio che si intendono tutti i giudizi. Del resto lasciare la facoltà agli enti territoriali di aderire o meno non sarebbe in linea con le esigenze volute, invece, dal Pnrr nel quale il Governo si propone ridurre il numero di ricorsi in Cassazione.

**

Cassazione, rinvio pregiudiziale anche nel processo tributario

Le Corti di giustizia tributaria, per i procedimenti pendenti al 30 giugno 2023, in presenza dei previsti presupposti, potranno disporre il rinvio pregiudiziale alla Cassazione per la risoluzione di questioni di diritto. La conferma che il nuovo istituto trovi applicazione anche al processo tributario, è contenuta nella relazione n. 96 del 6 ottobre dell’ufficio del Massimario e del ruolo della Suprema corte. Il documento fornisce i primi chiarimenti sulle nuove norme contenute nel decreto legislativo, approvato definitivamente lo scorso 28 settembre dal Consiglio dei ministri di attuazione della riforma del processo civile (legge 206/2021) e segnatamente del processo in cassazione. Tra le principali novità vi è il rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito, inserito nel nuovo articolo 363-bis del Codice di procedura civile.

**

Se l’appello è inammissibile niente definizione delle liti

Se il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività e l’appello rigettato, non si può accedere alla nuova definizione delle liti in Cassazione. A fornire questa indicazione, abbastanza scontata, è la Corte di cassazione con la sentenza 29343 depositata il 10 ottobre, che costituisce la prima pronuncia sulla definizione delle liti introdotta dalla legge 130/2022. Nella specie, il contribuente aveva presentato istanza di sospensione del giudizio dichiarando di volersi avvalere della definizione.

**

Sospensiva degli effetti dell’atto impugnato e vaglio della Consulta

Anche il regime della sospensione degli effetti dell’atto impugnato è stato interessato dalla riforma. Secondo l’attuale disciplina con ricorso o con atto separato notificato alle altre parti può essere chiesta la sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’atto impugnato, quando ne può derivare un «danno grave ed irreparabile» (articolo 47, Dlgs 546/1992). La tutela cautelare è sempre più elemento indefettibile del processo, a maggior ragione ora che i nuovi modelli di cartella di pagamento e gli atti dell’esecuzione coesistono con i residuati delle vecchie cartelle, lasciando intimati i vecchi “oneri di riscossione” esattoriali. Si attende una nuova rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, stante l’esercizio palesemente irragionevole della propria discrezionalità da parte del legislatore nonostante il monito della sentenza 120/2021 .

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Check Up Gratuito

Compila il form  e saremo in grado di analizzare la tua situazione e di proporti la nostra assistenza