tributi news del 12 settembre 2022

Egovernment, Italia in affanno. Prove, udienze, spese: restyling a 360° per il processo tributario. Giudici, formazione d’obbligo. Divieto di fatto retroattivo per l’impugnazione dell’estratto di ruolo. Ruoli, ricorsi salvi con dei limiti. Onere della prova su misura nelle controversie tributarie. Limiti all’eccezione di prescrizione. L’importo non giustifica le spese compensate. Per l’appello via Pec servono le ricevute. Compensazione spese slegata da particolarità. Si dilatano i tempi di notifica per Tari, Imu & co.. Imu: in Fvg dal 1° gennaio sarà sostituita dall’Imposta locale sugli immobili. Niente Tari provando i requisiti d’esenzione.

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Egovernment, Italia in affanno

di Antonio Longo

L’81% dei servizi offerti dalle istituzioni dei diversi paesi dell’UE sono disponibili online. Seppur gli stati del Vecchio Continente si stiano impegnando per rendere i servizi pubblici digitali alla portata di tutti gli utenti, la maturità dei servizi online non è la stessa per cittadini (77%) e imprese (91%), residenti (81%) e utenti transfrontalieri (46%), così come per le persone con diverse abilità: solo il 16% dei siti web del settore pubblico rispetta, infatti, determinati criteri di accessibilità. È quanto emerge dalla lettura dei contenuti dell’annuale edizione della ricerca “eGovernment Benchmark” condotta da Capgemini e realizzata insieme a Sogeti, Idc e Politecnico di Milano secondo cui sono necessarie reti governative ben strutturate per soddisfare le esigenze degli utenti durante l’intero percorso.

Prove, udienze, spese: restyling a 360° per il processo tributario

di Dario Ferrara

da venerdì 16 settembre la giustizia tributaria cambia volto: addio a Ctp e Ctr, arrivano le Corti di primo e secondo grado con 576 magistrati professionisti. Le cause dal valore entro i 3 mila euro andranno al giudice monocratico. Onere della prova sempre a carico dell’ente impositore. È ripristinata la prova testimoniale scritta. Ridefinito il processo telematico, incentivata la conciliazione, nuova rottamazione delle liti pendenti. È la legge 130/22, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 204/22, che modifica il decreto legislativo 545/92, scaglionando nel tempo l’operatività di alcune innovazioni.

Giudici, formazione d’obbligo

Liliana Peruzzu

è prevista l’introduzione di una nuova procedura di reclutamento dei magistrati tributari, tramite l’istituzione di un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo. L’accesso alle prove sarà subordinato alla compresenza di determinati requisiti, quali il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze dell’economia, scienze economico-aziendali e titoli equipollenti. Tra le più rilevanti, spicca la prescrizione di un percorso di formazione continua per i magistrati e i giudici tributari, con delega al consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la definizione, mediante regolamento, dei criteri e delle modalità per garantirne, con cadenza periodica, la formazione e l’aggiornamento professionale. Viene all’attenzione anche l’adeguamento del trattamento economico dei magistrati tributari, assunti previo concorso, cui è estesa l’applicazione delle disposizioni in materia, previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Divieto di fatto retroattivo per l’impugnazione dell’estratto di ruolo

Il divieto di impugnazione diretta della cartella non notificata deve valere solo per i ricorsi proposti dal 21 dicembre 2021 in avanti e non anche per i giudizi pendenti a quella data, come invece sostengono, in modo non condivisibile, le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 26283/2022). È dunque più che certo che, nei contenziosi già esistenti al 21 dicembre scorso, i contribuenti abbiano proposto ricorso senza preoccuparsi di dover dimostrare uno specifico interesse ad agire ed è molto probabile che a tutt’oggi essi non siano in grado di documentare nessuna delle tre condizioni di legge sopra ricordate.

È dubbia la data a partire da cui trova applicazione la nuova disposizione sull’onere della prova. L’articolo 8 della legge 130/2022, che riporta le regole transitorie, non contiene infatti alcuna previsione al riguardo. Nel momento in cui la nuova norma, al contrario, dispone espressamente che laddove la prova non sia data il giudice “deve” annullare l’atto, si ritiene che occorra ripensare il perimetro dei poteri attribuiti alle nuove Corti di giustizia tributaria. Le diverse interpretazioni In tale ottica, si potrebbe quindi ipotizzare che la norma sia efficace solo a partire dai nuovi accertamenti, notificati dal 16 settembre, anche considerando l’osmosi che la norma attua circa gli oneri probatori tra fase procedurale e fase processuale. Sul versante opposto, potrebbe invece rilevarsi come la norma si traduca nell’esplicitazione di criteri (già) immanenti nell’ordinamento. In questa diversa prospettiva interpretativa, che sembra preferibile, l’efficacia della novella sarebbe immediata, a valere già dai processi in corso al 16 settembre prossimo. A favore si è ugualmente affermato l’impatto immediato della modifica sui processi in corso (si veda la sentenza 26283/2022 delle Sezioni Unite). Inoltre, laddove il legislatore della riforma ha voluto differire l’efficacia di talune norme lo ha fatto in modo esplicito, nel citato articolo 8 della legge 130/2022.

Ruoli, ricorsi salvi con dei limiti

Ricorsi contro gli estratti di ruolo salvi a metà. Per i giudizi a oggi pendenti sarà il contribuente che dovrà dimostrare che, al momento dell’impugnazione dell’atto, fosse già sussistente un pregiudizio. Questo è quanto si evince dalla recente sentenza n. 26283 

Onere della prova su misura nelle controversie tributarie

Regola dell’onere della prova scolpita ad hoc per il processo tributario. Non può che essere questo il senso della disposizione introdotta (all’articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 546/1992) con la riforma della legge 130/2022. La cartella contestata dev’essere allegata. 

Limiti all’eccezione di prescrizione

S oltanto nel caso in cui, effettivamente, il contribuente sia giunto a conoscenza della pretesa solo in ultimo con la notifica dell’intimazione di pagamento, potrà eccepire, nel ricorso contro la stessa, anche il decorso della prescrizione. Tale possibilità è invece preclusa se gli atti presupposti all’intimazione siano stati regolarmente notificati. Sono i canoni che si leggono nella sentenza n. 309/07/2022 emessa dalla Ctr del Lazio.

L’importo non giustifica le spese compensate

Non costituiscono gravi ed eccezionali ragioni utili a motivare il capo di sentenza che dispone la compensazione delle spese di lite, né la natura del contenzioso e né l’esiguità dell’importo preteso, dovendo, pertanto, in tali casi, essere disposta l’ordinaria condanna alle spese secondo soccombenza. Si tratta dell’interessante principio espresso dalla Ctr del Lazio nella sentenza n. 982/16/2022 

Per l’appello via Pec servono le ricevute

Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione in appello, notificato alla controparte a mezzo Posta elettronica certificata, è necessario che, in sede di deposito dell’atto, lo stesso sia accompagnato anche dai messaggi di trasmissione, nonché dalle ricevute di spedizione e di consegna della Pec, ai sensi degli artt. 16 bis comma 3, 53 comma 2, e 22 comma 1, del dlgs n. 546/92. L’inammissibilità, infatti, non potrà essere superata dal raggiungimento dello scopo dell’atto laddove la controparte appellata non arrivi poi a costituirsi nel giudizio di secondo grado. È ciò che si legge nella sentenza n. 653/10/2022 emessa dalla Ctr del Lazio

Compensazione spese slegata da particolarità

In tema di contenzioso tributario l’indicazione della “particolarità della situazione” non appare idonea alla compensazione delle spese di lite. Lo ha stabilito la Cassazione nell’ordinanza n. 24178/2022 del 4 agosto scorso. Conseguentemente la compensazione delle spese può essere disposta solo qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nelle motivazioni. Con la riforma del processo tributario, a decorrere dal 1° gennaio 2016 la regolamentazione delle spese processuali è contenuta nell’art. 15, comma 2, dlgs n. 546/92, che testualmente dispone che «le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla Commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». La sezione sesta della Cassazione nell’ordinanza n. 24178/2022 (di cui al commento) ha stabilito che si possa addivenire alla compensazione anche solo parziale delle spese solo nell’ipotesi di soccombenza reciproca o quando «concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione».

Si dilatano i tempi di notifica per Tari, Imu & co.

Si dilatano i tempi di notifica di verifiche per Tari, Imu & co.. Al termine di decadenza degli atti di accertamento dei tributi locali si applica la sospensione di 85 giorni a causa della pandemia, che sposta più avanti il termine per lo svolgimento dell’attività. Pertanto, in seguito alla sospensione dell’attività accertativa, disposta per l’emergenza sanitaria, alla decadenza quinquennale si aggiunge il suddetto termine. Lo ha affermato la Commissione tributaria provinciale di Pisa, prima sezione, con la sentenza 242 del 4 luglio 2022. Per il giudice, le argomentazioni adottate dal contribuente nel ricorso a sostegno della richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento impugnati non sono fondate. Per l’anno 2015, infatti, a causa della pandemia, il termine decadenziale per la notificazione dell’atto, che scadeva il 31 dicembre 2020, «è stato spostato in avanti di 85 giorni».

Imu: in Fvg dal 1° gennaio sarà sostituita dall’Imposta locale sugli immobili

E’ stato presentato il 9 settembre in Giunta regionale dall’assessore alle Autonomie locali lo schema del disegno di legge relativo all’istituzione dell’imposta locale sugli immobili. Come noto, infatti, dal 1° gennaio 2023 nei Comuni del Friuli Venezia Giulia la nuova Imposta locale sugli immobili sostituirà l’Imu, in virtù dello Statuto speciale e dell’autonomia in materia riconosciuta all’Amministrazione regionale. L’assessore, illustrando il provvedimento, ha spiegato che la nuova legge regionale ha in parte rinviato alla disciplina statale per evitare un impatto gestionale e finanziario sui Comuni. Quindi, ad esempio, in materia di definizione dei beni immobili, non ci sarà un discostamento dalle definizioni adottate dalla legge statale.

Niente Tari provando i requisiti d’esenzione

Per ottenere l’esclusione dall’assoggettamento a Tari di aree sulle quali lo smaltimento rifiuti speciali o pericolosi è gestito autonomamente, il contribuente è tenuto a dimostrarne le condizioni di esenzione, non senza previa comunicazione all’amministrazione dell’avvenuta gestione autonoma. Sono i precisi canoni forniti nella sentenza n. 2302/13/2022 emessa dalla Ctr del Lazio

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