Tributi News del 05 Settembre 2022

Nuovo processo fiscale, debutto a tappe. Una quinta magistratura. Decadenza dalla dilazione di un avviso bonario: la sanzione è sul residuo. Prove, per gli enti locali è un test. L’inerzia del curatore legittima il fallito. Validità ampia ai motivi aggiunti di ricorso. Dichiarazione IMU-IMPi nuova, sostitutiva o multipla con il modello rinnovato. L’Imu sull’area edificabile scatta anche se manca il via libera della Regione. Valore venale fissato dalla definitività. Applicazione della Tarsu/Tari alla società che gestisce i parcheggi pubblici: conta il contratto. Smaltimento rifiuti, sconti a chi fa in proprio. 

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Nuovo processo fiscale, debutto a tappe. 

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Dal 16 settembre le commissioni tributarie provinciali e regionali diventano rispettivamente corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado. Per i ricorsi notificati alla controparte da questa data, inoltre, il giudice tributario potrà ammettere la prova testimoniale nel processo. Sono queste alcune delle numerose novità introdotte dalla legge 130/2022, concernente la riforma della giustizia tributaria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di giovedì 1° settembre scorso. Molte disposizioni, peraltro, non entrano in vigore immediatamente ma secondo una precisa cadenza prevista dalla legge.Oltre al cambio di denominazione per le attuali commissioni tributarie, entrano subito in vigore le disposizioni sulla prova testimoniale.Di immediata operatività anche la maggiorazione delle spese di giudizio del 50% qualora una delle parti o il giudice abbiano formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, se il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta. I giudici tributari, inoltre per i ricorsi notificati dal prossimo 16 settembre, e soggetti a reclamo, potranno proporre di loro iniziativa una proposta di conciliazione.Per i ricorsi notificati dal prossimo anno invece, se riguardano controversie fino a 3mila euro di valore, subentra la competenza del giudice monocratico in primo grado. 

Una quinta magistratura.

di Iacopo Buriani 

– Esprimiamo un parere positivo sul fatto che la riforma sia stata realizzata, ed anche se si tratta di un primo passo, rappresenta una pietra miliare su cui costruire una giustizia tributaria 05/09/22, 08:32 Una quinta magistratura https://edicoladigitale.italiaoggi.it/class/pageflip/swipe/italiaogsette/20220903italiaogsette#/30/ 2/2 migliore»

Decadenza dalla dilazione di un avviso bonario: la sanzione è sul residuo. 

di Luigi Lovecchio

In caso di decadenza dalla dilazione di un avviso bonario, emesso ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, la sanzione del 30% deve essere calcolata solo sul tributo residuo dovuto e non sull’intero importo della liquidazione originaria. L’affermazione, del tutto condivisibile, è contenuta nella sentenza n. 366/2/2022 della Ctr Piemonte.

Prove, per gli enti locali è un test

di Sergio Trovato

Onere della prova a carico anche delle amministrazioni locali per dimostrare la fondatezza degli atti impositivi. Se mancano le ragioni oggettive della pretesa tributaria l’atto deve essere annullato e di conseguenza un ruolo fondamentale è affidato alle motivazioni. In caso di domanda di rimborso, spetta al contribuente provare di averne diritto. È una delle novità introdotte con l’articolo 6 della cosiddetta riforma del processo tributario (il ddl “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario”).

L’inerzia del curatore legittima il fallito. 

Essendo diversi gli interessi personali e pubblicistici facenti capo, rispettivamente, al fallito e al curatore, dinanzi anche alla sola inerzia di quest’ultimo a procedere all’impugnativa di un atto impositivo che abbia colpito la società dichiarata fallita sarà quest’ultima a doversi ritenere legittimata attiva a opporvisi per evitare le conseguenze, anche di tipo sanzionatorio, che potrebbero derivare dalla definitività dell’atto. È il principio applicato nella sentenza n. 1142/02/2022 emessa dalla Ctr del Lazio.

Validità ampia ai motivi aggiunti di ricorso.

Il verificarsi di circostanze sopravvenute, quali il discarico di diritto di ruoli e cartelle ex art. 1 comma 537 della l. n. 228/2012, può costituire valido motivo aggiunto di ricorso per tale carattere non suscettibile di declaratoria di inammissibilità. È quanto affermato nella sentenza n. 1041/11/2022 emessa dalla Ctr del Lazio.

Dichiarazione IMU-IMPi nuova, sostitutiva o multipla con il modello rinnovato. 

Girolamo Ielo – Dottore commercialista, esperto di finanza territoriale

Con D.M. 29 luglio 2022 il MEF ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU-IMPi. Tre sono le tipologie di dichiarazione previste: oltre alla dichiarazione “nuova”, riferita al primo anno di modifica del possesso, quando si deve ripresentare una dichiarazione già presentata, per effettuare un’integrazione o una rettifica dei dati precedentemente dichiarati, la tipologia da scegliere è “Sostitutiva”. Il dichiarante, infine, deve scegliere come tipologia di dichiarazione “Multipla” nel caso in cui si tratti di una dichiarazione costituita da più modelli di dichiarazione: tale opzione deve essere effettuata quando non è possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello ed è necessario procedere alla presentazione di più dichiarazioni.

L’Imu sull’area edificabile scatta anche se manca il via libera della Regione. 

di Alessandro Borgoglio

Ai fini dell’assoggettamento a Imu delle aree edificabili, è sufficiente che le stesse risultino dal piano regolatore comunale, non essendo necessaria l’approvazione della Regione né l’adozione degli strumenti urbanistici attuativi. Lo ha stabilito la Ctp di Siracusa, con la sentenza 2854/6/2022.

Valore venale fissato dalla definitività.

La definitività acquisita da un avviso di accertamento che abbia rettificato il valore di un terreno comporta la correttezza nell’azione dell’ufficio nel rifarsi, ai fini Imu, a quel valore ormai definitivamente acclarato come valore venale del bene. Sono le osservazioni rese dalla sentenza n. 1353/10/2022 emessa dalla Ctr del Lazio.

Applicazione della Tarsu/Tari alla società che gestisce i parcheggi pubblici: conta il contratto. 

di Federico Gavioli

Ai fini della corretta applicazione della Tarsu/Tari, il contratto che interviene, tra il Comune proprietario dell’area e il concessionario del servizio di parcheggio, deve essere analizzato complessivamente per comprendere se oltre alla gestione del servizio sia stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o parte delle aree destinate a parcheggio, al fine di comprendere se sussiste, o meno, il presupposto impositivo del tributo locale. È quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 25548/2022 che ha rigettato il ricorso di una società nei confronti del Comune che gli aveva dato in concessione un’area da gestire con un parcheggio pubblico a pagamento.

Smaltimento rifiuti, sconti a chi fa in proprio. 

In materia di tassa sullo smaltimento rifiuti, l’accertamento impugnato affermando di provvedere in proprio al servizio comporta la riduzione dell’atto anche a prescindere dall’effettivo servizio pubblico di raccolta. Lo ha stabilito la sezione sesta della Cassazione nell’ordinanza n. 21335/2022 del 6 luglio scorso.

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