tributi news del 20 giugno 2022
Imu, termini più ampi per rimediare al mancato invio della dichiarazione. L’edificabilità ha pochi limiti. Imu e coniugi con case in Comuni diversi, pregresso in stand-by in attesa della Consulta. Tassa di soggiorno, doppia comunicazione Dichiarazione alle Entrate entro il 30 settembre (non più entro il 30 giugno). Solleciti impugnabili per silenzio rifiuto. Irreperibilità, cartella ko senza ricerche precise. Nessun litisconsorzio enteconcessionario. La rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo.
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Imu, termini più ampi per rimediare al mancato invio della dichiarazione
di Pasquale Mirto
Il decreto sulle semplificazioni fiscali licenziato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri differisce al 31 dicembre il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all’anno d’imposta 2021. Il rinvio si rende necessario per permettere l’utilizzo della nuova dichiarazione Imu. Nelle istruzioni si precisa che non è necessario fornire ulteriori indicazioni relative al periodo dell’esenzione, dal momento che la durata, secondo il ministero, è conosciuta dai Comuni. C’è poi la dichiarazione «tardiva», che può essere presentata nel «rispetto dei termini stabiliti per il ravvedimento operoso»; e questo fa presupporre la possibilità di ravvedere l’omissione dichiarativa entro i più ampi termini accertativi, risolvendo così una lunga diatriba dottrinale.
L’edificabilità ha pochi limiti
Le aree edificabili destinate a verde pubblico, ad attrezzature e impianti generali o a servizi pubblici e di interesse pubblico sono soggette a imposizione. Solo i vincoli assoluti impediscono l’edificabilità. I giudici di legittimità invertono la rotta rispetto alle pronunce con le quali sono state ritenute non soggette all’imposta municipale le aree vincolate e che non tengono conto del fatto che per i terreni rilevano le potenzialità edificatorie. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 16467 del 20 maggio 2022.
Imu e coniugi con case in Comuni diversi, pregresso in stand-by in attesa della Consulta
di Giuseppe Debenedetto
Scaduto il termine per effettuare il pagamento dell’acconto Imu 2022, per i coniugi con doppie abitazioni in comuni diversi si pone il problema se e come regolarizzare le annualità precedenti, considerato che la nuova disposizione che consente di scegliere quale delle due abitazioni esonerare dall’imposta non è applicabile retroattivamente. Da segnalare che l’attività di recupero dell’imposta per entrambe le abitazioni deve al momento ritenersi comunque in linea con l’interpretazione della Cassazione, come recentemente affermato dal Dipartimento delle Finanze in una risposta ad interrogazione parlamentare (n. 5-07902 del 19/4/2022).
Tassa di soggiorno, doppia comunicazione Dichiarazione alle Entrate entro il 30 settembre (non più entro il 30 giugno)
Annarita D’Ambrosio
Nuovo modello, istruzioni e specifiche tecniche (29 pagine) sono stati approvati con il decreto Mef del 29 aprile e caricati sul sito del ministero delle Finanze solo il 13 giugno. Di qui la necessità del rinvio a fine settembre, anche e soprattutto per evitare di incorrere in errore. Tutti gli operatori concordano nel definire superflua la duplicazione.
Solleciti impugnabili per silenzio rifiuto
Il sollecito di un rimborso richiesto nella dichiarazione annuale (e ignorato dall’amministrazione finanziaria) può essere ritenuto atto impugnabile per silenzio rifiuto sia pure non ricompreso tra gli atti impugnabili ex articolo 19 del dlgs n.546/92. Sono le conclusioni raggiunte dalla sezione seconda della Commissione tributaria regionale del Lazio (in sede di rinvio dalla Cassazione) nella sentenza n. 2134/2022.
Irreperibilità, cartella ko senza ricerche precise
È nulla la notifica di una cartella avvenuta in casi di irreperibilità assoluta, ex art. 60, lett. e) del dpr n. 600/1973, laddove non risulti la necessaria attestazione di ricerche effettuate nel comune di residenza e di domicilio fiscale del contribuente non reperito. È il canone ribadito dalla sentenza n. 2195/11/2022 emessa dalla Ctr del Lazio.
Nessun litisconsorzio enteconcessionario
Non essendo previsto un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione contro i quali possa rivolgersi l’impugnazione di atti della riscossione, la mancata costituzione del primo impedisce la chiamata in causa del secondo, precludendo quindi la possibilità di dimostrare la notifica delle cartelle presupposte. Si tratta delle osservazioni fornite dalla Ctp di Palermo con la sentenza n. 516/01/2022 dello scorso 8 febbraio.
La rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo
Il chiamato all’eredità, che abbia a essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del de cuius, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili ex lege o abbia presentato la dichiarazione di successione. È il canone riconfermato, in accoglimento nel merito del ricorso di un contribuente, dalla prima sezione della Ctp di Milano con sentenza n. 1099/01/2022 depositata lo scorso 14 aprile.
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