Tributi news del 14 ottobre 2026
Canone unico: nuovo obbligo, a sorpresa e retroattivo, perProvince e Città – Impianti pubblicitari e procedura ad evidenza pubblica: un confine da tracciare con precisione – Sanzioni tributarie, ai giudici il rimedio Pinto
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Canone unico: nuovo obbligo, a sorpresa e retroattivo, perProvince e Città
La prima scadenza è fissata per oggi. L’obbligo probabilmente nasce da una svista legislativa, che nei fatti introduce però un adempimento retroattivo. Il Dipartimento delle finanze, con circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026, aveva confermato per i Comuni l’obbligo di trasmissione dei regolamenti e delle delibere tariffarie, in ragione della natura tributaria del Cup, accertata dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite. Si davano indicazioni ai Comuni di pubblicare le delibere relative al 2026 entro il 14 ottobre, così come prescrive l’articolo 13, comma 15-ter, del Dl 201/2011. La medesima circolare precisava che, per i tributi di competenza delle province e delle città metropolitane, ad eccezione dell’imposta RC auto, la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze, a differenza di quanto previsto per i Comuni, non ha efficacia costitutiva, ma assolve una finalità informativa. L’articolo 30 fa genericamente riferimento alle delibere relative al Cup, senza distinguere tra i soggetti attivi (Comuni, province e città metropolitane); ne consegue che la novella introduce un nuovo obbligo a carico delle province, ma solo per il Cup, peraltro in modo “retroattivo”, perché tale obbligo non esisteva per gli anni 2021-2025.
Impianti pubblicitari e procedura ad evidenza pubblica: un confine da tracciare con precisione
La decisione di indire una gara per l’installazione di impianti pubblicitari nel territorio comunale non può essere assunta come un automatismo, né può essere liquidata come una semplice scelta organizzativa. È, prima di tutto, una questione di qualificazione giuridica e amministrativa: occorre stabilire se il Comune stia regolando un’attività privata sottoposta a controllo pubblico oppure se stia assegnando, in via esclusiva, una risorsa pubblica economicamente contendibile. Da questa distinzione dipende l’intero impianto della procedura. E dipende anche la risposta alla domanda che, in queste settimane, rischia di essere posta in termini troppo semplici: quando il numero degli impianti o la superficie disponibile sono limitati, la gara diventa necessariamente obbligatoria? La risposta, alla luce degli elementi disponibili, non può essere affermativa in termini generali.
Sanzioni tributarie, ai giudici il rimedio Pinto
Con la sentenza dell’8 ottobre 2026, Grassucci e altri c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato all’unanimità lo Stato italiano per l’eccessiva durata di cinque procedimenti tributari e, in due casi, anche per l’assenza di un rimedio interno effettivo (si veda ItaliaOggi del 9 ottobre). La Corte apre così la strada all’ampliamento della tutela indennitaria contro l’irragionevole durata dei processi tributari nei quali vengono in rilievo sanzioni amministrative aventi natura sostanzialmente penale. La Corte Edu, riconoscendo la natura penale delle sanzioni tributarie oggetto dei giudizi, si discosta dall’orientamento consolidato dalla Corte di cassazione che, per le “maglie” applicative più ristrette, aveva impedito ai contribuenti l’accesso all’indennizzo previsto dalla legge Pinto.
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