tributi news del 26 agosto 2022

Il fisco federale può attendere.La scelta del servizio per i rifiuti speciali dura due anni, non più cinque.

La querela di falso batte il merito.Qualificazione immobili, scelta libera dell’imprenditore.Valori Imu, onere della prova.Stagionali, mini Tarsu decisa dal comune.

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Il fisco federale può attendere

di Matteo Barbero

Ancora un rinvio per il federalismo fiscale. L’art. 19 del decreto “aiuti bis” (dl 115/2022 pubblicato sulla G.U. n. 185 del 9 agosto 2022) ha infatti prorogato al 2023 l’entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle regioni ispirati ad una logica di maggiore autonomia finanziaria. Toccherà al nuovo governo decidere se proseguire o meno sulla strada tracciata dal dlgs n. 68/2011, emanato in attuazione della legge n. 42/2009, che prevede, fra l’altro, l’attribuzione della compartecipazione Iva in base al principio di territorialità («chi produce il gettito lo trattiene»), la cancellazione dei residui trasferimenti erariali alle regioni ed il riassetto del sistema perequativo con la garanzia della copertura integrale circoscritta alle sole spese connesse ai livelli essenziali delle prestazioni.

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La scelta del servizio per i rifiuti speciali dura due anni, non più cinque

Entrano in vigore domani 27 agosto le norme ambientali introdotte dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 del 5 agosto 2022, n. 118. Per i rifiuti speciali ex assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche, viene riscritto il comma 10 dell’articolo 238 del “Codice ambientale” e scende da cinque a due anni il periodo nel quale tali utenze scelgono di servirsi del gestore del servizio pubblico o di quello privato. Viene confermata, in tal caso, l’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (previa dimostrazione di avvio al recupero su attestazione del recuperatore) ma scompare la possibilità per il gestore pubblico, su richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio prima della scadenza del periodo.

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La querela di falso batte il merito

Il palazzo della Corte di cassazione n tema di disconoscimento di firma certificata da un messo giudiziario o postale, il giudice tributario è tenuto a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela di falso; in mancanza di sospensione, una eventuale decisione sul merito della vertenza sarà da annullare. Lo ha stabilito la sezione sesta della cassazione nell’ordinanza n.25165/2022 del 23 agosto scorso.

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Qualificazione immobili, scelta libera dell’imprenditore

Per le imprese (e le società) di costruzione la collocazione degli immobili tra i beni strumentali, tra quelli patrimoniali o tra i beni merce, dipende da una scelta dell’imprenditore che non è sindacabile dall’amministrazione finanziaria. Lo ha stabilito la sezione quinta della cassazione nell’ordinanza n.24720 depositata in cancelleria l’11 agosto scorso.

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Valori Imu, onere della prova

Le deliberazioni dei valori delle aree edificabili adottate dalle amministrazioni comunali, per la determinazione dell’Imu, sono fondate su presunzioni, ma i contribuenti devono fornire delle prove per dimostrare che le stime dei valori degli immobili non sono congrue. Non sono sufficienti le contestazioni generiche e assertive, occorrono le prove contrarie. Lo ha affermato il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione seconda bis, con la sentenza 10889 del 2 agosto 2022.

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Stagionali, mini Tarsu decisa dal comune

L’apertura stagionale di una attività turistica recettiva o di ristorazione paga integralmente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti; una eventuale riduzione, per il dettato normativo, può essere concessa solo dal Comune di riferimento, con particolare riferimento al Regolamento comunale o con apposita delibera. Lo ha stabilito la quinta sezione della cassazione nell’ordinanza n.25229/2022 depositata in cancelleria il 24 agosto scorso.

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