Tributi News del 23 aprile 2024

Regionalismo differenziato, la determinazione dei Lep non è una tantum. Riscossione, dietro il discarico l’ombra dello stralcio per avvenuta prescrizione. Non è abitazione principale l’immobile classificato nella categoria catastale degli uffici.

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Regionalismo differenziato, la determinazione dei Lep non è una tantum.

di Ettore Jorio

Il tema dei finanziamento dei Lep, preso in considerazione come immaginaria condizione per motivare la contrarietà all’attuazione del regionalismo differenziato, è davvero affrontato con troppa leggerezza, nel senso di non comprendere neppure cosa debbano essere nella realtà i Lep stessi. Un livello di prestazioni per essere essenziale, non già nel senso di minimo bensì non al di sotto dello standard goduto, non ha una sua dimensione e funzionalità indeterminata. Non è una determinazione una tantum. Ha necessità di essere rivisto con ricorrenza periodica, nella sua entità e nei valori che dovranno essere diversamente finanziati in sede di legge di bilancio annuale, secondo la necessità di assicurarne una erogazione ugualitaria e universale. Basti pensare a come influenzerà l’intelligenza artificiale sulla consistenza dei Lep e dei costi standard di scuola e sanità.

Riscossione, dietro il discarico l’ombra dello stralcio per avvenuta prescrizione

di Luigi Lovecchio

Una riforma che punta a velocizzare le operazioni di recupero coattivo anche al rischio di creare una certa deresponsabilizzazione nell’operato dell’agente della riscossione, cui dovrebbe fare da contrappeso la valutazione per obiettivi, in base alla convenzione annuale con il ministero delle Finanze, e l’intervento attivo dell’ente creditore. Queste alcune delle considerazioni che si profilano dalla lettura dello schema di decreto attuativo della riforma della riscossione, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri dell’11 marzo e bollinato il 17 aprile. I criteri di delegazione, stabiliti nell’articolo 18 della legge 111/2023, prevedono un maggior efficientamento delle operazioni di riscossione coattiva che passi attraverso due linee di azione: a) per un verso, l’accelerazione delle attività di recupero, anche con l’estensione dell’accertamento esecutivo; b) sotto e altro e concomitante profilo, la previsione di meccanismi automatici di discarico, anche anticipato.

Non è abitazione principale l’immobile classificato nella categoria catastale degli uffici.

di Stefano Baldoni

Per il riconoscimento dei benefici previsti dalle norme Imu in favore dell’abitazione principale è indispensabile che l’immobile sia classificato nelle categorie catastali abitative. Non può pertanto riconoscersi l’agevolazione ad un immobile iscritto nella categoria catastale A/10, relativa agli uffici. Ciò è quanto è stato evidenziato dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 9496 del 9 aprile scorso. La Corte si è trovata ad affrontare una controversia relativa all’appello presentato da un Comune avverso la sentenza della Ctr del Lazio che aveva riconosciuto a un contribuente l’esenzione prevista in favore dell’abitazione principale per un immobile iscritto nella categoria catastale degli uffici (A/10), che il contribuente aveva provato essere la sua residenza anagrafica e dimora abituale.

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