Tributi News del 26 marzo 2024

Contraddittorio preventivo, le nuove regole non valgono per atti ante 18 gennaio. Contraddittorio, una norma per la decorrenza. Accertamento con adesione e materia concordabile. Accertamento con adesione e materia concordabile. Sanzioni tributarie: Testo Unico da integrare con le novità del decreto attuativo della delega. L’F24 manda in soffitta l’F23.

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Contraddittorio preventivo, le nuove regole non valgono per atti ante 18 gennaio.

di Jean Marie Del Bo

Arriva dalla Corte di cassazione (sentenza sezione tributaria, 7966/2024 depositata il 25 marzo, relatore Roberto Succio) un’indicazione sulle modalità di applicazione delle nuove disposizioni contenute nella riforma fiscale che, modificando lo Statuto del contribuente, prevedono in sede di accertamento fiscale l’obbligo del contraddittorio preventivo fra amministrazione e contribuente. Per i giudici di legittimità, impegnati a esaminare un corposo ricorso di una società che aveva reclamato contro un avviso di accertamento datato 2012 relativo a Ires e Irap oltre che contro un atto di recupero Iva relativo a operazioni inesistenti, la norma sul principio del contraddittorio preventivo non si applica «al presente giudizio in quanto entrata in vigore il 18 gennaio 2024 e non rilevante per gli atti di accertamento formatisi anteriormente la sua entrata in vigore».

Contraddittorio, una norma per la decorrenza.

di Cristina Bartelli

A tti con contraddittorio ciambella di salvataggio di 120 giorni per dribblare la decadenza. Sarà una norma in un decreto legge esaminato dal consiglio dei ministri di oggi a scongiurare la decadenza per gli atti inviati e notificati ai contribuenti da parte dell’Agenzia dell’entrate a febbraio. Il provvedimento conterrà anche altre misure come una probabile nuova proroga per il ravvedimento speciale e un riassetto per il sito del consiglio di presidenza di giustizia tributaria. Dopo l’entrata in vigore del dlgs 219/2023, riforma dello statuto del contribuente e contraddittorio, il 18 gennaio, l’Agenzia delle entrate ha notificato gli atti con le nuove modalità di schema d’atto dando indicazioni agli uffici. Un atto di indirizzo del 29 febbraio del viceministro Maurizio Leo ha chiarito che le disposizioni relative al nuovo contraddittorio preventivo erano da intendersi con decorrenza dal 30 aprile e nelle more di questa decorrenza gli uffici avrebbero dovuto procedere con le vecchie regole. Si è creato dunque il tema del rischio di atti già notificati con una procedura non corretta che avrebbero dovuto essere messi in regola per dribblare il rischio decadenza. La norma dunque dovrebbe trovare il modo riconoscendo 120 giorni riconosciuti per i contraddittori erroneamente attivati di salvare i procedimenti, la norma poi ratificherà quanto anticipato nell’atto di indirizzo la decorrenza cioè del nuovo impianto dal 30 aprile mettendo così a tacere le obiezioni in merito alla natura di un atto di indirizzo nella gerarchia delle fonti . Il 29 febbraio a seguito di notifiche da parte dell’agenzia delle entrate di atti di accertamento per annualità in scadenza con i nuovi schemi di contraddittorio preventivo il viceministro dell’economia Maurizio Leo ha diramato un atto di indirizzo fornendo indicazioni uniformi agli uffici per questa fase operativa tra l’entrata in vigore del decreto legislativo 219/2023 e l’attuazione.

Accertamento con adesione e materia concordabile.

di Stefano Baldoni

La recente riforma dell’accertamento con adesione, operata dal Dlgs 13/2024, pone diversi dubbi sulle modalità di applicazione dell’istituto negli enti locali. Il Dlgs 13/2024 ha modificato le norme del Dlgs 218/1997, cercando di risolvere il delicato intreccio tra l’istituto e il nuovo contraddittorio preventivo, previsto dall’articolo 6-bis della legge 212/2000, dopo la modifica apportata dal Dlgs 219/2023. In base alle nuove disposizioni, a decorrere dagli atti emessi dal 30 aprile prossimo, l’accertamento con adesione può essere attivato con apposita istanza del contribuente, come già accadeva in precedenza. Occorre tuttavia distinguere gli atti soggetti al contraddittorio preventivo da quelli che, a mente dell’articolo 6-bis, comma 2, della legge 212/2000, ne sono invece esclusi. Si tratta, in particolare, degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo della dichiarazione del contribuente, così come saranno definiti da un apposito decreto del ministero dell’Economia e delle finanze. Nell’ipotesi di atti esclusi dal contraddittorio preventivo, il contribuente, una volta ricevuto l’atto, potrà presentare istanza di accertamento con adesione entro il termine per ricorrere avverso lo stesso avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Atto che dovrà ricordare al contribuente questa possibilità, come precisa l’articolo 1, comma 2-bis, del Dlgs 218/1997.

Sanzioni tributarie: Testo Unico da integrare con le novità del decreto attuativo della delega.

Sara Mecca

Tra le proposte di Testo Unico, disponibili in consultazione fino al 13 maggio, c’è anche quella sulle sanzioni tributarie, che ha l’obiettivo di raggruppare tutte le principali disposizioni riguardanti le sanzioni, sia amministrative che penali, in materia fiscale. La versione del Testo Unico non recepisce ancora le modifiche apportate dal decreto attuativo della delega fiscale sulle sanzioni, dal momento che lo stesso non ha ancora completato l’iter di approvazione; una volta approvato definitivamente, il Testo Unico dovrà recepire le nuove disposizioni.

L’F24 manda in soffitta l’F23.

di Giuliano Mandolesi

A ddio al modello F23: il metodo di pagamento sarà a breve sostituito dall’F24 e dai versamenti tramite avvisi PagoPA. Il passaggio dall’F23, attualmente in uso per il versamento di alcune tipologie residuali di imposte, tasse e sanzioni, come canoni per concessioni demaniali e sanzioni inflitte da autorità giudiziarie e amministrative (ad esempio, multe e contravvenzioni), all’F24, consentirà inoltre ai contribuenti di pagare anche queste tipologie di debiti attraverso la compensazione, possibilità invece finora inibita proprio dall’utilizzo del vigente modello che non consente la possibilità di saldare il dovuto con i crediti a disposizione. Questo è quanto indicato nel Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) approvato dal Comitato di gestione dell’agenzia delle entrate pubblicato lo scorso 19 marzo (vedi ItaliaOggi del 20 marzo) che di fatto evidenzia come l’amministrazione finanziaria stia ottemperando a quanto previsto sia dall’articolo 3-bis del dl 73/2022, in merito all’estensione dell’applicazione della disciplina in materia di versamento unitario, sia dall’articolo 18 del d.lgs. 1/2024 (il decreto adempimenti), sulle modalità di pagamento delle somme mediante PagoPA.

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