tributi news del 31 gennaio 2024

La motivazione degli atti e il divieto del ne bis in idem. Niente riduzione dell’Imu per il fabbricato senza agibilità. Soggetta a Iva la gestione da parte di una società partecipata del servizio idrico.

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La motivazione degli atti e il divieto del ne bis in idem

L’obbligo di motivazione viene circoscritto ai soli atti autonomamente impugnabili con l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Viene modificato l’obbligo di allegazione degli atti cui si fa riferimento nella motivazione: esso è escluso qualora l’atto richiamante riproduca il contenuto essenziale di quelli richiamati e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell’atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell’atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l’adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

Niente riduzione dell’Imu per il fabbricato senza agibilità

Un fabbricato nuovo che non ha l’agibilità non è inagibile e per questo non ha diritto alla riduzione dell’Imu. Lo afferma la quinta sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 1955 del 18 gennaio.

Soggetta a Iva la gestione da parte di una società partecipata del servizio idrico

La somministrazione di acqua del gestore unico, interamente partecipato da enti pubblici, è una prestazione di servizio e come tale è soggetta a Iva; con la risposta a interpello n. 9, del 16 gennaio 2024, l’agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti .

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