Stampa & Tributi del 27 febbraio 2023

Definizione liti, parola agli enti. Rottamazione quater spezzatino. Rottamazione, lo stralcio cambia i rendiconti dal 2023 e la definizione agevolata dal 2028. Va dettagliato il ricorso verso la cartella. Il contributo unificato si calcola sul valore dei singoli atti impugnati. Canone unico, al buio le modalità di calcolo del tetto alle tariffe.

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Definizione liti, parola agli enti

di Sergio Trovato

Gli enti locali, oltre alla definizione delle liti pendenti, possono istituire con regolamento la conciliazione agevolata e la rinuncia transattiva dei giudizi pendenti in Cassazione. La scelta va effettuata entro il prossimo 31 marzo, con delibera da pubblicare sui siti internet. In caso di adozione della delibera il contribuente potrà presentare un’istanza per la definizione delle cause con il fisco locale, entro il 30 giugno dell’anno in corso, pagando le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo. Lo prevede l’articolo 3-bis del dl Milleproroghe (198/2022) convertito in legge. Gli istituti deflattivi straordinari. Gli enti territoriali, con regolamento, in alternativa alla definizione agevolata, possono decidere se applicare o meno la conciliazione agevolata delle controversie e la rinuncia transattiva dei giudizi in Cassazione in cui sono parti o sono parti i loro enti strumentali, vale a dire concessionari o società pubbliche ai quali sono affidate le attività di accertamento e riscossione delle entrate. Le delibere vanno adottate entro il 31 marzo e pubblicate sui rispettivi siti internet istituzionali. Gli interessati possono presentare un’istanza di definizione entro il 30 giugno.

Rottamazione quater spezzatino

Francesco Campanari

Chiunque potrà visionare, accedendo al sito web delle Entrate Riscossione, il proprio debito attuale verso l’ente riscossore e gli importi a “sconto” qualora si voglia optare per la rottamazione quater. Tre le modalità per accedere a tale informazione: quella rapida tramite area riservata (mediante l’uso di Spid, Cie o Cns); quella tradizionale caricando online il proprio documento di riconoscimento o, direttamente, producendo delega a un intermediario fiscale. Confermata inoltre la possibilità di non limitarsi alla presentazione di un’unica istanza, ma di presentarne più d’una, in modo da avere altrettanti piani di liquidazione con vantaggi in capo al contribuente. Sono alcuni dei chiarimenti diffusi dall’Agenzia delle entrate Riscossione, che spiega cosa c’è da sapere in vista della presentazione delle domande fissata per il prossimo 30 di aprile.

Rottamazione, lo stralcio cambia i rendiconti dal 2023 e la definizione agevolata dal 2028

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Tempi lunghi per gli effetti sui rendiconti dello stralcio delle cartelle e della definizione agevolata introdotti dalla legge di bilancio 2023. Le conseguenze dello stralcio delle cartelle fino a mille euro saranno, infatti, rilevati, mediante riaccertamento straordinario, in sede di rendiconto per l’esercizio 2023. Decorreranno, invece, solo dal rendiconto 2028, le conseguenze della definizione agevolata dei carichi. É quanto si evince dalla lettura del comma 222 della Legge di Bilancio 2023, dove, per lo stralcio delle cartelle fino a mille euro, è indicato il termine del 30 giugno 2023 per l’invio agli enti, da parte del concessionario per la riscossione, dell’elenco delle quote annullate. Analoga comunicazione è prevista, dal comma 250, per la definizione agevolata, da trasmettere agli enti entro il 31/12/2028, considerando la possibile rateizzazione del pagamento delle somme ancora dovute. L’eventuale disavanzo, conseguente alle operazioni di stralcio di tali crediti, potrà essere ripianato in un numero massimo di cinque annualità a quote costanti (articolo 1, comma 252, della legge 197/ 2022).

Va dettagliato il ricorso verso la cartella

La parte che contesti una cartella di pagamento per difetto di motivazione e impugni la sentenza con cui il giudice tributario ne abbia confermato la legittimità è tenuta a riprodurne il contenuto contestato nel corpo del ricorso. Sono i chiarimenti resi con la sentenza n. 4035/2023, emessa dalla sez. V della Corte di cassazione, depositata lo scorso 9 febbraio.

Il contributo unificato si calcola sul valore dei singoli atti impugnati

di Alessia Urbani Neri

Con la sentenza n. 22/3/2023 la Cgt di secondo grado della Toscana, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione e delle Corti di merito, ha affermato che in materia tributaria, nei casi di ricorso cumulativo, il contributo unificato va calcolato con riguardo al valore dei singoli tributi esposti negli atti impugnati.

Canone unico, al buio le modalità di calcolo del tetto alle tariffe

di Pasquale Mirto

Non esistono quindi tariffe massime per le singole fattispecie, ma c’è un vincolo complessivo, di cui occorre dare atto espressamente nella delibera di approvazione delle tariffe (Tar Lazio, n. 3248/2022; Tar Veneto, n. 1428/2021). La ratio dovrebbe essere ricercata nella considerazione che gli oggetti imponibili Cup non sono gli stessi dei prelievi soppressi. E tuttavia si tratta di previsione normativa eccentrica, in quanto si fonda sull’erroneo presupposto che la base imponibile sia sempre la stessa. Il vincolo dell’invarianza deve essere rispettato nell’anno in cui si deliberano le tariffe, risultando ininfluenti le successive variazioni di gettito conseguenti alla mobilità degli oggetti imponibili? E in caso di invarianza delle basi imponibili complessive, è possibile almeno rivalutare annualmente le tariffe in base all’indice Istat dei prezzi al consumo? Sono tutti interrogativi che dovrebbero avere una risposta ufficiale, per evitare una babele applicativa. L’unico caso in cui il legislatore ha previsto un meccanismo di adeguamento automatico è quello relativo alle occupazioni di sottosuolo per la fornitura dei servizi in rete.

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