Tributi News del 22 dicembre 2022

 

Proroga per i giudici tributari.  Un ravvedimento più speciale. Atto impositivo con la pretesa impugnabile nel merito. Le firme digitali scadute mettono a rischio milioni di atti giuridici. Opposizione libera alle ganasce fiscali. Pertinenza urbanistica, solo opere di modesta entità e accessorie rispetto a quella principale.

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Proroga per i giudici tributari.

di Andrea Bongi

Le novità in argomento sono previste nel c.d. decreto milleproroghe approvato ieri dal Consiglio dei ministri. La proroga di un anno nella cessazione dagli incarichi è disposta per tutti i termini previsti nell’articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130. I primi a trarne vantaggio saranno i componenti delle corti di giustizia di primo grado che alla data del 31 dicembre 2022 o che nel corso del 2023 avranno compiuto sessantaquattro anni di età. Per questi ultimi, infatti, la cessazione dall’incarico avverrà dal 1° gennaio 2024 anziché dal 1° gennaio 2023.

Un ravvedimento più speciale.

di Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi

Maggiore appeal per il ravvedimento speciale previsto dalla manovra per il 2023: per i pagamenti rateizzati previsti dalla norma il tasso di interesse da applicare non sarà quello legale del 5% ma sarà del 2 %. È l’ulteriore modifica apportata a quanto previsto dall’articolo 40 della legge di bilancio 2023, in corso di approvazione, dopo la precedente integrazione finalizzata a non consentire l’accesso alla sanatoria in caso di dichiarazione non validamente presentata. Il decreto del Mef dello scorso 13 dicembre ha incrementato, la misura del saggio degli interessi legali, secondo quanto previsto dall’art. 1284 del codice civile, dall’1,25% sino al 5% in ragione d’anno e con una decorrenza fissata a far data dal 1 gennaio 2023.

Atto impositivo con la pretesa impugnabile nel merito.

di Laura Ambrosi

Per atto impositivo si intende il primo provvedimento che comunica la pretesa al contribuente e come tale impugnabile anche per motivi di merito. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 37401 depositata il 21 dicembre che offre lo spunto per qualche riflessione sulla definizione delle liti in via di approvazione nella legge di Bilancio.

La Suprema Corte, richiamando la pronuncia a Sezioni unite (18298/2021) ha innanzitutto evidenziato che l’atto impositivo è quello che impone per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell’an e nel quantum.

Le firme digitali scadute mettono a rischio milioni di atti giuridici.

Andrea Monti

L’articolo 24 c.4bis del Codice dell’amministrazione digitale stabilisce che firmare con firma digitale «basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione». Una lettura restrittiva conduce alla perdita di validità retroattiva delle firme, e dunque all’impossibilità di considerare come firmati atti che originariamente lo erano. Le conseguenze sono immaginabili, quantomeno in tutti i casi nei quali la forma scritta è un requisito ad substantiam per la formazione di atti privati e a maggior ragione per quelli pubblici o destinati alla Pa. L’alternativa, basata sul tenore letterale della norma che non fa riferimento alla retroattività della perdita di validità del certificato, consentirebbe di fare salvi atti e documenti originariamente firmati regolarmente.

Opposizione libera alle ganasce fiscali.

Dario Ferrara

Opposizione libera alle ganasce fiscali. Altro che tardiva: è rituale l’opposizione del contribuente contro il preavviso di fermo amministrativo emesso dal concessionario per la riscossione benché risulti proposta oltre trenta giorni dalla notifica. E ciò perché il rimedio esperito nella controversia che scaturisce da una multa automobilistica deve essere inquadrato come opposizione all’esecuzione ex articolo 615 Cpc laddove nell’impugnare il preavviso la parte privata deduce la prescrizione della pretesa creditoria oltre che la decadenza ex articolo 201 Cds. Lo stabilisce la Cassazione con l’ordinanza 36728/22, pubblicata dalla sesta sezione civile.

Pertinenza urbanistica, solo opere di modesta entità e accessorie rispetto a quella principale.

di Domenico Carola

I giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 10476/2022, hanno ritenuto che la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto a opere di modesta entità, e accessorie rispetto all’opera principale, e non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.

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