Tributi News del 26 Ottobre 2026

Bilanci 2027-2029, Comuni alla stretta finale: canone unico tra i tributi e nidi a 1,1 miliardi Stima della capacità fiscale residuale più accurata con le nuove variabili strutturali del territorioSanzioni, ne bis in idem escluso post decadenza

Covid, sospensione termini non cumulabile

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Bilanci 2027-2029, Comuni alla stretta finale: canone unico tra i tributi e nidi a 1,1 miliardi

Ultimo miglio per i bilanci di previsione 2027-2029. Lo schema deve essere approvato dalla giunta entro il 15 novembre, nel rispetto della regola di fondo di una programmazione fondata sulla legislazione vigente. Della legge di bilancio 2027, la cui presentazione è slittata di una settimana rispetto alla scadenza del 20 ottobre, gli enti terranno conto con le successive variazioni. Sul fronte delle entrate tributarie, la principale novità riguarda il canone unico patrimoniale. Dal 2027, dopo la sentenza della Cassazione del maggio 2026 che ne ha riconosciuto la natura tributaria, il gettito dovrà essere iscritto al titolo 1 delle entrate, anziché al titolo 3. Il 21° decreto correttivo dell’armonizzazione contabile ha aggiornato i codici di bilancio per recepire la nuova classificazione. Per l’Imu, le eventuali modifiche delle aliquote devono essere approvate attraverso il portale del Dipartimento delle Finanze del Mef. La delibera comunale deve essere accompagnata dal prospetto generato dalla procedura informatica. Per l’addizionale comunale all’Irpef, fino al 2028 resta possibile differenziare le aliquote sulla base dei quattro scaglioni precedenti alla riforma dell’imposta statale. I Comuni possono quindi mantenere l’articolazione precedente, adeguarsi ai tre scaglioni nazionali oppure applicare un’aliquota unica. Resta ferma la facoltà di prevedere soglie di esenzione.

Stima della capacità fiscale residuale più accurata con le nuove variabili strutturali del territorio

Con il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 31 agosto 2026 è stata approvata la stima della capacità fiscale 2026 dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario (Rso) e la nuova nota metodologica di determinazione della capacità fiscale stessa.

Tra le entrate tributarie spiccano l’Imu (14,17 miliardi), l’addizionale comunale Irpef (5,08 miliardi) e la fiscalità sui rifiuti (Tari), che incide per circa il 26% delle entrate tributarie e perequative, ma che continua a essere esclusa dal calcolo della capacità fiscale dei Comuni perché non è considerata una vera espressione del potenziale fiscale dell’ente, ma un’entrata destinata esclusivamente alla copertura del servizio di gestione dei rifiuti. La capacità fiscale continua a essere definita come il gettito potenziale associato alle basi imponibili territoriali, depurato dagli effetti delle scelte discrezionali degli enti locali e quindi del cosiddetto sforzo fiscale. Le entrate considerate ai fini del calcolo della capacità fiscale comprendono l’Imu, l’addizionale comunale Irpef, l’imposta di soggiorno, i proventi della gestione di beni e servizi (incluso il Canone unico patrimoniale) e i proventi derivanti dall’attività di controllo e di repressione degli illeciti.

Sanzioni, ne bis in idem escluso post decadenza

Non sussiste alcuna violazione del principio del ne bis in idem quando, a seguito della decadenza dal piano di rateazione conseguente a un accertamento con adesione, l’Agenzia delle entrate iscrive a ruolo sanzioni e interessi secondo le maggiorazioni previste per il mancato pagamento delle rate. Non si tratta, infatti, di una duplicazione della sanzione già contenuta nell’originaria pretesa, ma delle conseguenze derivanti dalla decadenza dal beneficio della rateazione. È l’osservazione resa Cgt di I grado di Roma (presidente relatore Costantino Ferrara) nella sentenza n. 12861/2026.

Covid, sospensione termini non cumulabile

a sospensione dei termini di decadenza prevista dalla normativa emergenziale Covid non può essere cumulata con quella specificamente introdotta per i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021. Per le cartelle derivanti dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, la proroga di 24 mesi prevista dall’articolo 68, comma 4-bis, del decreto legge n. 18/2020 prevale, in base al principio di specialità, sulla sospensione generale collegata ai termini di versamento e in ogni caso la notifica della cartella non può andare al di là di essa. Questo il canone che si ricava dalla sentenza n. 831/2026 della Cgt di I grado di Milano.

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