Tosap, Cosap e canone di occupazione

Le risposte del dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia ai quesiti proposti dagli esperti e dai lettori del Sole 24 Ore al Telefisco 2021

L’esonero del Dl Rilancio
L’articolo 181, comma 1-bis, del Dl 34/2020 ha introdotto l’esonero dal pagamento della
Tosap/Cosap per «i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo
pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche», relativamente al periodo dal 1° marzo
2020 al 15 ottobre 2020.
Per gli stessi soggetti l’articolo 9-ter del Dl 137/2020 ha previsto l’esonero dal pagamento del
canone unico patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti della legge 160/2019, relativamente al
periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
Considerato che le disposizioni normative richiamate fanno riferimento ai “titolari” di concessioni
o autorizzazioni, si chiede se l’esonero è estensibile anche agli assegnatari dei posteggi
temporaneamente non occupati (i cosiddetti «spuntisti»).
In ordine alla questione dei cosiddetti “spuntisti”, che sono coloro che occupano le aree
temporaneamente non occupate dal titolare della concessione, occorre effettuare la seguente
precisazione.
Se il rapporto è oggetto di un provvedimento di concessione permanente, il soggetto titolare della
concessione in discorso è tenuto a corrispondere regolarmente i tributi e i canoni in vigore fino al 31
dicembre 2020 e il canone patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2021.
Pertanto i cosiddetti “spuntisti” non sono tenuti ai relativi adempimenti nei periodi di non utilizzo
da parte del titolare della concessione per l’occupazione temporanea della porzione di area adibita a
mercato, in quanto per quella stessa superficie il pagamento del tributo o del canone è già assolto
dal titolare della concessione permanente.
Diverso è il caso in cui l’occupazione effettuata dallo “spuntista” si inquadri nelle cosiddette
rotazioni, che prevedono l’utilizzazione tramite prestabilita periodica rotazione dell’insieme dei
posteggi. In tale ipotesi l’occupazione effettuata dai soggetti in questione ha carattere temporaneo e
beneficia dell’esenzione in quanto il soggetto occupa uno spazio di cui è titolare.
Il nuovo canone unico
Primo quesito: considerato che in presenza contestuale dei due presupposti, di cui all’articolo 1,
comma 819, lettera a), (occupazione di suolo pubblico) e lettera b), (diffusione di messaggi
pubblicitari), della legge 160 del 2019, non si applica il canone per l’occupazione di suolo
pubblico di cui alla lettera a), nell’ipotesi di mezzo pubblicitario installato su strada provinciale
del centro abitato di un Comune con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, la Provincia
perde il gettito relativo al prelievo per l’occupazione di suolo pubblico? Inoltre, come si
giustificherebbe l’eventuale assenza di gettito con il diritto di proprietà sulla strada?
Secondo quesito: stante il tenore letterale dell’articolo1, comma 821, della legge 160 del 2019, per
cui le Province possono riscuotere solo canone avente quale presupposto l’occupazione di suolo
pubblico, come vengono regolati i rapporti sul piano amministrativo, in ragione della circostanza
che l’autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari è rilasciata dal proprietario delle
strade, ai sensi del Codice della strada?
Terzo quesito: nelle strade di competenza della Provincia, si potrebbe ipotizzare una condivisione
del prelievo sulla pubblicità lungo tali strade, fra Provincia e Comune?
Occorre innanzitutto ricostruire il perimetro amministrativo entro il quale interagiscono gli enti
proprietari della strada nel caso di tratto di strada provinciale del centro abitato di un Comune con
popolazione non superiore a 10.000 abitanti.
Diversamente da quanto indicato nel secondo quesito, il rilascio della concessione o
dell’autorizzazione non è di competenza dell’ente proprietario della strada, in quanto il comma 3
dell’articolo 26, del Dlgs 285 del 1992 (Codice della strada), dispone che per i tratti di strade statali,
regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila
abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta
dell’ente proprietario della strada, che nel caso di specie è la provincia.
Una volta chiarito tale aspetto, per quanto riguarda il canone patrimoniale le norme cui si deve far
riferimento sono il comma 816 dell’articolo 1 della legge 160 del 2019, laddove sostituisce il
canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, il successivo comma 817, il quale
prevede che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello
conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il
gettito attraverso la modifica delle tariffe, il comma 819, il quale distingue i due presupposti
impositivi del canone in questione e il comma 820, il quale dispone che l’applicazione del canone
dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto per le
occupazioni.
Tale principio risponde all’esigenza di evitare una doppia imposizione per la stessa fattispecie,
principio che in passato era stato consolidato nell’articolo 63, comma 3, del Dlgs 446 del 1997 e
che nelle nuove disposizioni trova una sua completa attuazione, poiché ricomprende anche il caso in
cui gli enti coinvolti sono diversi.
Tale perdita di gettito, quindi, può essere recuperata dalla provincia sulla base di quanto stabilito
dalla disposizione prevista dal comma 817.
La possibilità di condivisione del prelievo tra i due enti è esclusa dal chiaro tenore delle disposizioni
appena indicate.
Invarianza di gettito
Preso atto che l’articolo 1, comma 817, della legge 160/2019, dispone l’invarianza di gettito con la
precisazione che viene «fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la
modifica delle tariffe», è possibile modificare anche le tariffe standard di cui ai commi 826, 827,
827 e 829.
Per quanto concerne le fattispecie indicate, si deve precisare che sono le stesse disposizioni a
stabilire la possibilità di modificare le tariffe standard. Tale possibilità, comunque, pervade l’intero
complesso delle disposizioni in materia di canone, ad eccezione dei casi in cui il legislatore ha
espressamente imposto dei limiti, come nel caso del comma 843 che riguarda l’occupazione
effettuata nelle aree di mercato e consente un aumento delle tariffe previste per le occupazioni
temporanee di cui al comma 842 nella misura massima del 25 per cento.
Servitù di pubblico passaggio
A differenza della disciplina Tosap e della facoltà concessa in materia di Cosap, non è previsto il
prelievo per le servitù di pubblico passaggio in aree private. Queste fattispecie, pertanto, vanno
considerate escluse dal presupposto o sono attratte dal prelievo, in ragione del principio della
dicatio ad patriam?
L’articolo 1, comma 819, lettera a) della legge 160 del 2019 prevede che il presupposto impositivo
del canone è l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
Ne consegue che il legislatore ha inteso non ricomprendere nel presupposto impositivo la servitù di
pubblico passaggio. Pertanto non si può fare riferimento alla dicatio ad patriam poiché la stessa
costituisce una delle modalità della costituzione della servitù di pubblico passaggio e pertanto il suo
richiamo non vale a realizzare l’attrazione nel prelievo.
Tariffa standard e categorie
La tariffa standard si applica a tutte le categorie di occupazione o è possibile prevedere modifiche
alla tariffa unica di cui al comma 829?
La tariffa di cui al comma 829 costituisce anch’essa una tariffa standard, al pari di tutte le altre
indicate nella disciplina del canone e come tale può essere modificata dall’ente locale in base al
principio contenuto nel comma 817 e che pervade l’intero complesso delle disposizioni in materia
di canone, ad eccezione dei casi in cui il legislatore ha espressamente imposto dei limiti.
Sanzioni applicabili
In base al comma 822, l’omesso versamento comporta la qualifica di occupazione o diffusione di
messaggi pubblicitari abusiva. In tale circostanza devono essere applicate le sanzioni di cui alla
lettera g) ed h) del comma 821? Oppure l’ente, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazione all’articolo 7-bis del Tuel, può stabilire una specifica percentuale sul canone
dovuto?
Occorre innanzitutto premettere che l’omesso versamento non vale a qualificare l’occupazione e la
diffusione di messaggi pubblicitari come abusive; ed invero il comma 822 prevede che il comune,
sia nel caso di fattispecie abusive o effettuate in difformità dalle prescritte concessioni o
autorizzazioni, ovvero nel caso di omesso versamento, procede alla rimozione delle occupazioni e
dei mezzi pubblicitari.
Nel caso di omesso versamento, quindi, non si applica la previsione di cui alla lettera g) del comma
821, ma solo la sanzione prevista dalla lettera h), stabilita in misura non inferiore all’ammontare del
canone o dell’indennità di cui alla lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando
quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada.
Non si può invece prendere in considerazione la sanzione di cui all’articolo 7-bis del Dlgs 267 del
2000, poiché la norma in questione prevede espressamente che per le violazioni delle disposizioni
dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a
500 euro, salvo diversa disposizione di legge.
Quest’ultima previsione è realizzata, nel caso di specie, poiché le sanzioni applicabili sono
specificamente individuate dalla lettera h) del citato comma 821, che prevede anche l’applicazione
di quelle stabilite dal Codice della strada.
Tale circostanza comporta l’inapplicabilità della sanzione amministrativa di cui all’articolo 7-bis.
Retroattività del regolamento
Stante la mancata proroga circa l’entrata in vigore del canone unico di cui al comma 816 della
legge 160/2019, si chiede conferma circa la retroattività al 1° gennaio 2021 del regolamento
approvato entro il 31 gennaio 2021 (data ultima prevista per l’approvazione del bilancio di
previsione comunale) stante la natura di regolamento delle entrate, in base all’articolo 53, comma
16, della legge 388/2000.
Si conferma la retroattività al 1° gennaio 2021 dei regolamenti approvati entro il 31 marzo 2021,
termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, da ultimo prorogato dal decreto
ministeriale 13 gennaio 2021.
Tale effetto deve essere ricondotto non solo alla disposizione contenuta nel comma 816 dell’articolo
1 della legge di Bilancio 2020, ma anche all’articolo 53, comma 16 della legge 388 del 2000, il
quale stabilisce che «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’Irpef, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione.
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento».

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Check Up Gratuito

Compila il form  e saremo in grado di analizzare la tua situazione e di proporti la nostra assistenza