Tributi News del 29 Settembre 2022

Comunicazioni della Pa ai cittadini dal 2024 solo via Pec. Danno erariale, manca l’elemento soggettivo se le decisioni sono state prese da altro organo del Comune. Riforma processo tributario: l’onere della prova prevista dalla L. 130/2022. Credito Imu per il turismo: sul sito dell’Agenzia i due software. Lotta all’evasione, alert privacy. Rifiuti soft per i lavori di casa. 

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Comunicazioni della Pa ai cittadini dal 2024 solo via Pec.

di Giovanni Parente e Benedetto Santacroce

Pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici e controllate pubbliche invieranno comunicazioni in forma solo elettronica dal 1° gennaio 2024 anche a cittadini, che a quella data, non avranno ancora un domicilio digitale. Proprio per colmare questo gap, verrà attribuito gratuitamente (anche prima dell’inizio del 2024) un domicilio digitale a quanti ne saranno ancora sprovvisti o a coloro per i quali risulti non più valido quello detenuto. A fissare la data è lo schema di decreto del ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale trasmesso alla Conferenza delle Regioni, che attua quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (Cad, ossia il decreto legislativo 82/2005).

Danno erariale, manca l’elemento soggettivo se le decisioni sono state prese da altro organo del Comune. 

di Corrado Mancini

Ai fini dell’attribuzione di responsabilità erariale è necessario sia integrato sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo, ma quest’ultimo non si concretizza quando è frutto di decisioni maturate nell’ambito di altro organo del Comune, come nello specifico dalla giunta comunale, rispetto alle quali il lavoratore è stato un semplice esecutore materiale. Sulla base di tali motivazioni la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto con la sentenza n. 272/2022 rigetta l’azione per danno erariale promossa dalla Procura Regionale nei confronti del segretario comunale e di un funzionario del Comune.

Riforma processo tributario: l’onere della prova prevista dalla L. 130/2022. 

di Succio Roberto

La riforma del processo tributario operata con la legge n. 130 del 2022 ha inserito all’art. 7, D.Lgs. 546 del 1992 un comma 5 bis, che per la prima volta, disciplina espressamente l’onere della prova nel processo tributario ed i criteri di valutazione degli elementi di prova emersi nel processo stesso, intervenendo altresì sugli elementi che il giudice deve porre a base della propria decisione di conferma o annullamento dell’atto impugnato.

Credito Imu per il turismo: sul sito dell’Agenzia i due software.

Da oggi al via le domande per il credito Imu turismo. Dopo il provvedimento che ha definito il modello e le istruzioni per richiedere la misura di sostegno, disponibili sul sito dell’Agenzia anche i software di compilazione e di controllo per l’invio delle istanze. Il primo serve a compilare l’autodichiarazione e a creare il relativo file da inviare telematicamente, il secondo a evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Lotta all’evasione, alert privacy. 

di Andrea Bongi

Incrocio banche dati per la lotta all’evasione: dal Garante privacy un via libera “molto” condizionato. L’Agenzia delle entrate potrà avviare i trattamenti delle informazioni in attuazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a patto che siano rispettate una serie di condizioni finalizzate a garantire il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti interessati. Tra le principali condizioni da rispettare vi sono: documentare e verificare le scelte effettuate in ordine all’individuazione delle banche dati utilizzate, provando di aver adeguatamente individuato e gestito i rischi per i diritti e le libertà dei contribuenti; raccogliere le opinioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti in esame; rendere pubblico un estratto della valutazione di impatto sulla protezione dei dati; formare adeguatamente il personale coinvolto nei suddetti trattamenti; adottare processi di verifica della qualità dei modelli di analisi impiegati; adottare efficaci tecniche di pseudonimizzazione dei dati nell’ambito dei trattamenti in esame ed infine, adottare misure per assicurare il divieto di utilizzo dei dati relativi ai consumatori finali presenti nelle fatture elettroniche.

Rifiuti soft per i lavori di casa. 

di Giorgio Ambrosoli 

I rifiuti accidentalmente pescati sono classificati urbani. Lo stesso vale per i rifiuti da demolizione «fai da te». Lo prevede lo schema di dlgs correttivo al testo Unico Ambientale in materia di rifiuti (AC 433 del 23 settembre), approvato lo scorso 16 settembre dal governo in via preliminare e che ora dovrà essere sottoposto al parlamento per il previsto parere.

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