Tributi news del 13 settembre 2022

Sui giudici tributari bisogna ragionare anche in termini di risultato. La mediazione negli enti locali alla luce della riforma della giustizia tributaria. Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di imposta sulla pubblicità. Dal 2022 canone antenne di 800 euro per ogni impianto

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Sui giudici tributari bisogna ragionare anche in termini di risultato

La nota di commento all’approvazione definitiva della riforma della giustizia tributaria segna un obiettivo realizzabile solo investendo convintamente nelle persone: giudici e organici di cancelleria. Ciò vale, in generale, per l’accesso alle risorse del Pnrr, dimostrando che abbiamo cambiato radicalmente impostazione e lasciato alle spalle quell’inefficienza e inadeguatezza che rappresentano la violazione costante dell’articolo 97 della Costituzione.L’esperienza accumulata ben può essere valorizzata con la modalità di un corso-concorso che certifichi il passaggio nel nuovo ruolo professionale degli attuali giudici non togati, provenienti dalle professioni e quindi già muniti di una competenza vagliata da procedure d’esame. Uno degli obiettivi primari è comprimere quanto più possibile i tempi della fase transitoria della riforma – di aspettativa di giustizia – che si preannuncia farraginosa e lenta, non coerente con gli obiettivi di competitività e attrattività del «sistema Paese», secondo una semplificazione assai ripetuta, che Mef e Giustizia hanno richiamato.

La mediazione negli enti locali alla luce della riforma della giustizia tributaria

La legge 31 agosto 2022 n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), con l’introduzione del nuovo comma 9-bis all’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992 e le conseguenti responsabilità per danno erariale, poste a carico del «funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione». Ragionevolezza vorrebbe che alla mediazione partecipassero funzionari terzi e indipendenti rispetto a coloro che hanno materialmente emesso l’atto impositivo. Tale aspetto, peraltro, è ribadito dalla norma (articolo 17-bis, comma 4, Dlgs 546/1992), la quale prevede espressamente che all’esame del reclamo e della proposta di mediazione provvedano apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili.Una soluzione alternativa, finalizzata a tale separazione nell’ambito degli enti locali, potrebbe, sicuramente essere quella di attribuire, la fase della mediazione, al servizio legale ove esso esista internamente; ciò con l’evidente intento di non recare pregiudizio economico all’ente.Ne consegue che, accanto al tipico modello di gestione diretta, cioè “in economia” , le funzioni della mediazione potranno anche essere demandate alle società di riscossione, oppure svolte in forma associata attraverso convenzioni stipulate tra più Comuni.

Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di imposta sulla pubblicità

“In tema di imposta sulla pubblicità, le delibere comunali relative all’applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili”. Riferimenti giurisprudenziali Corte Suprema di Cassazione n. 30052/2018. La Corte ha richiamato il principio secondo il quale, in tema di imposta sulla pubblicità, le apparecchiature automatiche erogatrici di fototessere, facendo parte di quel “complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” che secondo la definizione dell’art. 2555 c.c. costituiscono l’azienda, non rientrano nella nozione né di sede legale né di quella effettiva ove si svolge l’attività sociale e non costituiscono neppure loro pertinenze, stante la loro ampia diffusione nel territorio nazionale. Ne consegue l’inapplicabilità dell’esenzione fiscale, prevista dall’art. 17, comma 1-bis, del D.lgs. n. 507/1993, per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi di superficie complessiva sino a cinque metri quadri. Riferimenti giurisprudenziali Corte Suprema di Cassazione n. 31150/2021. La Corte ha evidenziato, con riferimento alle affissioni effettuate fuori del periodo elettorale, che i manifesti politici non sono assoggettati alla disciplina fissata dalla Legge n. 212 del 1956, volta a garantire la correttezza della competizione tra i candidati, la quale sanziona le condotte illecite (affissione fuori dagli spazi individuati ed assegnati dal comune o affissione senza titolo in detti spazi) che si collocano in tale periodo; viceversa, trova applicazione il D.lgs. n. 507 del 1993, posto a protezione degli interessi finanziari del comune e a tutela dell’ambiente e del decoro urbano del territorio amministrato. Riferimenti giurisprudenziali Corte Suprema di Cassazione n. 19075/2021. 

Dal 2022 canone antenne di 800 euro per ogni impianto

Dal 2022 il canone unico patrimoniale (CUP) si è arricchito di una nuova fattispecie imponibile: si tratta del c.d. “canone antenne”, a carico degli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica. Il canone antenne è dovuto per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente ed è fissato nella misura di 800 euro per ogni impianto. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione. Il canone è fissato in 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Non c’è alcun riferimento alla misura dell’impianto.Al canone antenne non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell’art. 93, D.Lgs. n. 259/2003.Il versamento del canone antenne è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma tecnologica.

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