Tributi news del 09 settembre 2022

Nelle liti fiscali l’atout della prova testimoniale, in forma scritta e orale. Riforma in tempi differenziati. Il 16 settembre deadline per presentare i ricorsi. Alla Ctr dovere di verifica sulle prove dell’Ufficio. La Ctr non può appiattirsi sulla decisione della Ctp. La Pec certifica l’indirizzo, non il soggetto. Censimento con Docfa limitato a due variazioni. Tari a misura di non residente. Imposta di soggiorno, la dichiarazione non sostituisce le comunicazioni periodiche

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Nelle liti fiscali l’atout della prova testimoniale, in forma scritta e orale

Viene prevista, ove il giudice la ritenga necessaria ai fini della decisione, la prova testimoniale scritta di cui all’articolo 257 bis del Codice di procedura civile, ammessa anche senza l’accordo delle parti. Tuttavia, quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova viene ammessa dal giudice soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.La norma, in definitiva, sembra l’enunciazione di una regola fine a se stessa e, comunque, di carattere generale, come tale suscettibile di essere derogata dalle disposizioni speciali previste nelle singole leggi d’imposta.

Riforma in tempi differenziati

Più in generale, sempre dal 16 settembre, va ricordata la “mutazione” nominativa delle commissioni tributarie che assumono la denominazione di Corti di giustizia di primo e secondo grado con la conseguenza che per i “nuovi” ricorsi dovrà essere questo il riferimento. Sempre da un punto di vista operativo, vi è da immaginare che anche il sistema Sigit terrà conto della modifica come pure dovrebbe cambiare il riferimento all’interno degli atti ricorribili. Fermo restando che, in generale, una erronea indicazione od il riferimento alla precedente formulazione di commissioni tributarie provinciali e regionali non dovrebbe generare alcun tipo di inammissibilità del ricorso anche tenendo conto, evidentemente, dei termini pendenti.

Il 16 settembre deadline per presentare i ricorsi

Con la riforma della giustizia tributaria ricorsi da presentare entro il 16 settembre. L’art. 5 della legge n. 130/2022, che entra in vigore venerdì 16 settembre, ha disciplinato, a determinate condizioni, la definizione agevolata dei giudizi tributari innanzi alla Corte di cassazione, purché pendenti alla data del 15 luglio 2022. L’art. 5, comma 4, specifica che “Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva”. In sostanza una sentenza, depositata entro il 15 luglio 2022, e non ancora impugnata, purché nei termini, rientra nella normativa definitoria, ma solo se il ricorso, che in ipotesi si può proporre entro sei mesi (oltre agosto) dal deposito, sia tempestivamente notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022.

Alla Ctr dovere di verifica sulle prove dell’Ufficio

È nulla la sentenza che, in tema di fatture soggettivamente inesistenti, si limiti ad affermare che il contribuente non ha assolto all’onere probatorio, se non ha preliminarmente verificato le prove prodotte dall’Ufficio. Il Giudice deve infatti riscontrare concretamente che l’amministrazione fiscale abbia dimostrato sia la fittizietà del fornitore, sia anche la consapevolezza del contribuente in relazione alla frode. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 26477/22 depositata l’8 settembre.

La Ctr non può appiattirsi sulla decisione della Ctp

La sentenza della Ctr che avalla le conclusioni di quella di primo grado deve individuare il percorso logico giuridico che supporta la decisione condivisa, con puntuale riferimento ai fatti e ai documenti. Diversamente, sostiene la Cassazione con ordinanza 25685/2022, è nulla in quanto affetta da motivazione apparente. La questione riguardava un ricorso presentato da un contribuente accertato contro un atto di ripresa erariale.

La Pec certifica l’indirizzo, non il soggetto

Le ricevute di accettazione e consegna rilasciate dal gestore di posta elettronica certificata attestano unicamente la provenienza del messaggio da un determinato indirizzo di posta elettronica e non già da un determinato soggetto, verifica che non può certamente ricadere sul contribuente”. Questa è la frase della sentenza n. 772 del 6 giugno 2022, depositata l’11 luglio 2022, che più si presta alla novità giuridica in campo esattoriale ed in particolare riguardo alle famose notifiche tramite Pec.

Censimento con Docfa limitato a due variazioni

L’ impiego di censimento con la procedura Docfa è limitato ai due soli casi di variazione effettiva dello stato dell’immobile: a) in caso di nuova costruzione b) in caso di variazione del possesso e della consistenza degli immobili; tale procedura non è, invece, consentita per variare l’uso o in riferimento al degrado e vetustà del fabbricato. Lo ha stabilito la sezione tributaria della cassazione nell’ordinanza n.25806/2022 del primo settembre scorso. 

Tari a misura di non residente

I Comuni non possono penalizzare i non residenti rispetto ai residenti, imponendo tariffe elevate per il pagamento della Tari, non correlate alla produzione dei rifiuti. E’ illegittimo il regolamento comunale che non rispetti il principio di proporzionalità. La tassa, infatti, non può gravare in misura eccessiva e irrazionale su coloro che producono meno rifiuti. E’ quanto ha affermato la commissione tributaria regionale della Toscana, sezione seconda, con la sentenza 26/2022.

Imposta di soggiorno, la dichiarazione non sostituisce le comunicazioni periodiche

Il 30 settembre 2022 scade il termine per presentare le dichiarazioni relative all’imposta di soggiorno incassata negli anni 2020 e 2021, avendo il Governo accordato tre mesi di proroga rispetto al termine fissato ordinariamente per il 30 giugno. Si tratta di un adempimento a carico dei gestori delle strutture ricettive ubicate nei comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, circa un migliaio sparsi sul territorio nazionale ma che detengono comunque il 65% della capacità ricettiva ed ospitano il 75% dei pernottamenti che vengono effettuati ogni anno nel nostro Paese.

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