Tributi news del 08 settembre 2022

Impugnazione estratti di ruolo, partita sulle cause pregiudizievoli. Notifica delle cartelle a mezzo PEC: quando sono inesistenti? Ruoli, impugnazione ko. Un «piccolo» debito erariale non pregiudica la veridicità della dichiarazione di mancanza di pendenze fiscali. 

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Impugnazione estratti di ruolo, partita sulle cause pregiudizievoli

È necessaria l’individuazione del pregiudizio derivante dall’estratto di ruolo per non incorrere nell’inammissibilità dei ricorsi pendenti in materia al 21 dicembre 2021 (entrata in vigore della modifica normativa). Resta da chiarire, però, se dette cause pregiudizievoli da dimostrare, siano quelle tassativamente previste dalla norma (articolo 3-bis del decreto legge 146/2021) o invece ne possano essere addotte, per il passato, anche altre per le quali, in concreto, l’interessato ha comunque necessità di un annullamento della pretesa da parte dei giudici tributari. È questa una delle questioni che si pongono all’indomani della sentenza delle Sezioni unite civili della Cassazione n. 26383/2022 depositata il 6 settembre.

Notifica delle cartelle a mezzo PEC: quando sono inesistenti?

Il passaggio alle notifiche degli atti tributari a mezzo PEC sta facendo emergere profili di criticità assai delicati: tra questi rientrano le notifiche delle cartelle di pagamento che l’agente della riscossione effettua mediante indirizzi PEC non inseriti nei pubblici registri (INIPEC, IPA e REGINDE). Secondo un filone di giurisprudenza di merito, a cui si aggiungono anche pronunce di legittimità, l’indirizzo del mittente deve risultare da tali elenchi pubblici. In caso contrario, la notifica sarà colpita dall’inesistenza. Quindi massima attenzione quando si riceve una cartella (o altro atto) via PEC: va innanzitutto effettuata una prima ricognizione sulla validità dell’indirizzo del mittente. Le notifiche di cartelle di pagamento effettuate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono inesistenti se la notifica proviene da un indirizzo PEC non inserito in pubblici registri. Questo è l’indirizzo giurisprudenziale che si sta via via consolidando presso le CTP e CTR nazionali.

Ruoli, impugnazione ko

di Ivano Tarquini e Riccardo Trovato 

Riscossione, il ruolo è impugnabile solo in particolari casi, ad esempio quando il debitore dimostri che gliene possa derivare un danno in termini di perdita di un appalto o di un beneficio nei confronti della p.a. E tale regola si applica anche ai giudizi pendenti. Le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n.26283 del 6/9/2022 (si veda ItaliaOggi di ieri), hanno fortemente circoscritto l’impugnazione del ruolo, almeno per come si è usato fino ad adesso. Così è giunta a conclusione la querelle cominciata con l’approvazione da parte del Parlamento del comma 4-bis dell’art.12 del dpr 602/1973. 

Un «piccolo» debito erariale non pregiudica la veridicità della dichiarazione di mancanza di pendenze fiscali

Nell’ambito del procedimento amministrativo per il rilascio di un titolo autorizzatorio, un debito fiscale di importo esiguo è ininfluente e non inficia la veridicità di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in base all’articolo 75 del Dpr 445/2000 in ordine all’assenza di pendenze fiscali verso l’erario. Sulla base di questo principio il Consiglio di Stato (sentenza n. 7507/2022, Sezione VII) ha rigettato il ricorso della Direzione interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la riforma della decisione del Tar Molise, che aveva accolto la domanda di una società per l’annullamento degli atti con cui l’Agenzia aveva respinto un’istanza di rinnovo del patentino per la rivendita di generi di monopolio.

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