Tributi news del 07 settembre 2022

Giudici tributari, sciopero dal 19 al 21 settembre. Estratti di ruolo, nella lite pendente la prova del pregiudizio salva il ricorso. Piccoli comuni senza Imu, toglierla costa 800 milioni. Imu: efficacia retroattiva della rendita catastale rideterminata con sentenza passata in giudicato. IMU e convenzione di matrimonio con riserva di proprietà del coniuge. Tari, uscita dal servizio pubblico vincolante solo per 2 anni. 

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Giudici tributari, sciopero dal 19 al 21 settembre

L’Associazione magistrati tributari (Amt) conferma lo sciopero contro la riforma della giustizia tributaria. Tuttavia, per un problema di codice di autoregolamentazione, deve restringere l’astensione a tre giorni, da lunedì 19 a mercoledì 21 settembre. Deve infatti essere rispettato il vecchio codice che prevede al massimo tre giorni di sciopero in un solo slot.

Estratti di ruolo, nella lite pendente la prova del pregiudizio salva il ricorso

Non sono inammissibili i ricorsi pendenti avverso l’estratto di ruolo, ma alla luce della nuova norma i contribuenti dovranno dimostrare il pregiudizio sussistente al momento della proposizione dell’impugnazione. A fornire questo principio sono le Sezioni Unite con la sentenza 26283/2022 depositata il 6 settembre. La vicenda trae origine dal ricorso contro alcuni estratti di ruolo riportanti cartelle mai notificate. I giudici di merito confermavano, l’impugnabilità degli atti e l’agente della riscossione ricorreva in Cassazione. La Suprema corte rinviava la decisione all’alto consesso sia alla luce dei principi precedentemente affermati dalle Sezioni Unite (sentenza 19740/2015), sia rispetto alla decorrenza della nuova norma: l’articolo 3-bis del Dl 146/2021 (decreto collegato alla manovra 2022).

Piccoli comuni senza Imu, toglierla costa 800 milioni

Sono aumentate anche nel 2021 le cosiddette «unità collabenti», vale a dire gli immobili ridotti in ruderi a causa del loro accentuato livello di degrado. Lo ha segnalato Confedilizia, che ha elaborato i dati resi noti dall’Agenzia delle entrate sullo stato del patrimonio immobiliare italiano. Nel 2021, il numero di questi immobili, inquadrati nella categoria catastale F2, è cresciuto del 3,3% rispetto al 2020. Ma il dato più significativo è quello che mette a confronto il periodo pre e post Imu: rispetto al 2011, gli immobili ridotti alla condizione di ruderi sono più che raddoppiati, passando da 278.121 a 594.094 (+ 113,61%). Con tutte le prevedibili conseguenze in termini di degrado delle aree su cui insistono. Si tratta di immobili, appartenenti per il 90% a persone fisiche, che pervengono a condizioni di fatiscenza per il solo trascorrere del tempo o, in molti casi, in conseguenza di atti concreti dei proprietari (ad esempio, la rimozione del tetto) finalizzati ad evitare almeno il pagamento dell’Imu, viepiù gravosa in questo periodo di grandi difficoltà per le famiglie. Va infatti ricordato che sono soggetti alla patrimoniale immobiliare, giunta a un carico di 22 miliardi di euro l’anno, persino i fabbricati definiti «inagibili o inabitabili», ma non ancora considerati «ruderi».

Imu: efficacia retroattiva della rendita catastale rideterminata con sentenza passata in giudicato

Ai fini della determinazione della base imponibile IMU la rendita catastale accertata sulla base della sentenza passata in giudicato si applica retroattivamente, fin dal momento dell’attribuzione della rendita impugnata e non dal momento dell’annotazione della nuova rendita agli atti catastali. In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell’attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. • Corte di Cassazione, Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza del 9 giugno 2022, n. 18637.

IMU e convenzione di matrimonio con riserva di proprietà del coniuge

La Ctr Laziale viene infatti chiamata ad una non semplice opera di coordinamento tra apparati normativi che sono tra loro per natura ontologicamente ben distinti e che si “intrecciano” nella sola occasione in cui, a fronte della costituzione di un fondo patrimoniale con beni immobili di proprietà di uno solo dei coniugi che se ne è riservata la proprietà, sorga il quesito circa l’esatta individuazione del soggetto destinatario dell’onere tributario del pagamento dell’imu del bene immobile conferito nel fondo medesimo.Se l’Imu viene richiesto per pari quota ad entrambi i coniugi, allora giocoforza, deve ammettersi che la convenzione matrimoniale generi un effetto traslativo del diritto di proprietà del bene immobile conferito nel fondo a favore dell’altro coniuge. In tale evenienza – sempre in accordo con la tesi dell’Amministrazione Finanziaria – il pagamento dell’Imu graverebbe su entrambi i coniugi per pari quota stante l’incidenza che la convenzione matrimoniale andrebbe a generare, in via immediata, sulla titolarità del diritto di proprietà ed in via mediata sulla soggettività passiva dell’Imu. La costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi non trasferisce – di per sé stesso – la proprietà degli immobili in esso conferiti né al fondo (sotto tal profilo si rinviene il maggior distacco con il trust) e né tantomeno all’altro coniuge e non incide quindi sulla individuazione del soggetto passiva del tributo.

Tari, uscita dal servizio pubblico vincolante solo per 2 anni

Cambiano le regole per la scelta da parte degli operatori economici di non avvalersi del servizio pubblico per il conferimento dei propri rifiuti urbani, con l’entrata in vigore, avvenuta lo scorso 27 agosto, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 118/2022). La disposizione, entrata in vigore dallo scorso 27 agosto, pone qualche problema applicativo. Per le imprese che intenderanno uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 2024 (la comunicazione per il 2023 è infatti scaduta lo scorso giugno), con obbligo di comunicazione entro il 30 giugno 2023, potranno limitarsi a prevedere accordi di durata minima biennale, senza però possibilità di tornare indietro nel biennio. Analogamente le utenze non domestiche che comunicano entro il 30 giugno prossimo di rimanere nel servizio pubblico, saranno vincolate per il biennio 2024-2025. Le nuove norme non sembrerebbero applicabili alle imprese che hanno optato per l’uscita dal servizio pubblico dal 2022 (o dal 2023), con comunicazione presentata rispettivamente entro il 31 maggio 2021 o entro il 30 giugno 2022 (pur se qualche dubbio può aversi per quelle con decorrenza 2023, non essendo già operante l’accordo con il privato). In questo caso resta il vincolo quinquennale. 

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