Tributi News del 02 Settembre 2022
Il processo tributario punta sui giudici professionali. Funzionari, allerta mediazione. Oltre al timbro serve la firma. Dichiarazione IMU entro il 31/12 per tutti. Tenuto al pagamento dell’imposta sugli immobili è solo il proprietario del bene compromesso in vendita. Immobili non accatastati, recupero Imu limitato. Ambulanti, canone mercatale. Imposta di soggiorno, responsabilità erariale e giudizio di conto: le massime della Corte dei conti.
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Il processo tributario punta sui giudici professionali.
di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
È legge la riforma sulla giustizia tributaria. Le nuove norme, contenute nella legge 130/2022, sono infatti state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 204 del 1° settembre. Va detto che molte disposizioni non entrano immediatamente in vigore, cioè a dire entro il 16 settembre, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, ma hanno una scadenza differita. Così ad esempio, per l’operatività delle prime norme che riguardano i giudici tributari, che saranno incardinati in un ruolo professionale, occorrerà attendere il 1° gennaio prossimo.
Funzionari, allerta mediazione.
di Sergio Trovato
Il rigetto dell’istanza di reclamo e della proposta di mediazione tributaria, senza un giustificato motivo, possono comportare la condanna alle spese dell’ente locale e la conseguente responsabilità amministrativa del funzionario, qualora venga dichiarata la soccombenza in giudizio. E’ quanto prevede l’articolo 17 bis della normativa processuale tributaria, in seguito alle modifiche apportate alla norma dalla legge di riforma approvata definitivamente dalle Camere il 9 agosto scorso, che punta a incentivare sempre di più il ricorso agli strumenti deflattivi del contenzioso.
Oltre al timbro serve la firma.
di Benito Fuoco e Nicola Fuoco
La notifica del ricorso introduttivo (o dell’appello) eseguita direttamente presso l’ufficio finanziario o l’Ente locale, è inesistente quando, sulla copia consegnata per ricevuta al contribuente, oltre al timbro dell’ufficio manchi la sottoscrizione dell’impiegato ricevente. Lo ha stabilito la sezione quinta della cassazione nell’ordinanza n.25634/2022 del 31 agosto scorso.
Dichiarazione IMU entro il 31/12 per tutti.
Il DM risulta fondamentale soprattutto per le istruzioni, in quanto a tale decreto il legislatore IMU ha delegato la disciplina dei casi in cui deve essere presentata la dichiarazione (art. 1, c. 769, L. 160/2019). È previsto l’obbligo dichiarativo per le esenzioni da Covid-19, mentre tutto tace circa le questioni dubbie e affrontate nel precedente modello, sia per l’obbligo sia per l’esonero: nessuna indicazione circa le fattispecie per le quali il comune ha deliberato riduzioni d’imposta, per successioni, assegnazione ex casa familiare, aree pertinenziali di fabbricato e fabbricati rurali a uso strumentale, senza contare che non si richiama l’esonero per abitazioni principali e relative pertinenze.
Tenuto al pagamento dell’imposta sugli immobili è solo il proprietario del bene compromesso in vendita.
di Paola Cavallero.
Il soggetto passivo dell’imposta comunale sugli immobili può essere soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sul bene. Nell’ipotesi di immobile compromesso in vendita tenuto al pagamento dell’ICI è unicamente il proprietario non potendo, viceversa, ritenersi soggetto passivo dell’imposta il promissario acquirente sulla base del contratto preliminare ad effetti anticipati. Infatti, nell’ipotesi in cui si conviene la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi: la disponibilità conseguita dal promissario acquirente, mero detentore qualificato, si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori.
E’ quanto ribadito dalla Cassazione, sez. 6 civ., con l’ordinanza n. 24972 del 19.8.2022 che ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza resa dalla Ctr Sicilia.
Immobili non accatastati, recupero Imu limitato.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 21811 del 11/07/2022 dichiara che a retroattività della rendita per il conseguente recupero d’imposta, incontra il limite della decadenza quinquennale indicata dall’art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006, con la conseguenza che l’ente impositore non è, in tali casi, esonerato dal dovere di attivarsi nel termine previsto da quest’ultima norma per accertare l’imposta dovuta.
Ambulanti, canone mercatale.
di Alessandro Merciari.
Terminato il periodo emergenziale, anche la categoria degli ambulanti è chiamata a versare il nuovo canone patrimoniale voluto dal Legislatore per le occupazioni realizzate nei mercati che animano le strade e le piazze dei Comuni italiani.
Imposta di soggiorno, responsabilità erariale e giudizio di conto: le massime della Corte dei conti.
di Marco Rossi
IMPOSTA DI SOGGIORNO E GIURISDIZIONE CONTABILELa qualificazione della struttura alberghiera come responsabile d’imposta non determina di per se il venir meno della giurisdizione contabile, tra l’altro, per le seguenti ragioni: 1) la mancata coincidenza dell’abolitio criminis penalistica rispetto a quella giuscontabile; 2) l’attribuzione alla struttura alberghiera della qualificazione di responsabile di imposta, circostanza che comporta l’assoggettamento alla giurisdizione contabile anche per il carattere pubblicistico delle somme di denaro percepite dai soggetti passivi; 3) la permanenza, in capo alla struttura alberghiera, di una serie di obblighi strumentali e propedeutici alla riscossione dell’imposta di soggiorno che, indipendentemente dalla giurisprudenza pregressa, ben configurano un rapporto di servizio con l’amministrazione percettrice. Rileva, altresì, l’eventuale incostituzionalità della norma “di interpretazione autentica” recata dalla legge 215/2021, in quanto le norme (anche se non penali) retroattive incontrano limitazioni estremamente rigide nel tessuto costituzionale, a sua volta integrato, per il tramite dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione, dai principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA TOSCANA – SENTENZA N. 248/2022.
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