tributi news del 29 agosto 2022

Tributi locali, la tutela è estesa. Il contribuente deve essere informato. Anche la Pec del mittente deve essere negli elenchi. Autotutela, non esclusa la definitività degli atti. Cartella non notificata, vale l’estratto. Irreperibilità assoluta con ricerche attestate. Irreperibilità, iter differenziato. Valori illegittimi influenzano l’Imu. Imu, la coltivazione va dimostrata. Spetta alla Ctp il giudizio sul nuovo canone unico per l’occupazione di suolo.

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Tributi locali, la tutela è estesa

di Sergio Trovato

Il pagamento della Tari o di altro tributo locale non comporta acquiescenza e non impedisce ai contribuenti di chiedere il rimborso di quanto versato, qualora venga annullata la delibera comunale che ha fissato le aliquote o le tariffe. Pertanto, anche in caso di pagamento, sussiste l’interesse dei contribuenti a proporre ricorso innanzi al giudice amministrativo, chiedendo l’annullamento delle tariffe adottate dall’amministrazione comunale. L’eventuale annullamento, infatti, dà diritto al rimborso di quanto pagato. Gli interessati possono ottenere una doppia tutela per gli atti generali e gli atti applicativi, innanzi agli organi della giurisdizione amministrativa o tributaria. Lo ha stabilito, in sede di appello, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, con la sentenza 830 del 14 luglio 2022. 

Il contribuente deve essere informato

In tutti gli atti impositivi e, quindi, anche negli avvisi di pagamento, considerata la loro impugnabilità immediata, vanno riportate le informazioni previste dallo Statuto del contribuente (legge 212/2000). La Cassazione (ordinanza 8082/2018) ha chiarito che possono essere contestati gli atti della riscossione coattiva, anche se i contribuenti non hanno impugnato gli avvisi di accertamento, qualora in questi ultimi atti manchino le informazioni sulle modalità per proporre ricorso.

Anche la Pec del mittente deve essere negli elenchi

di Rosanna Acierno

La notifica della cartella di pagamento (come di qualunque altro atto impositivo) mediante posta elettronica certificata deve necessariamente provenire dall’indirizzo Pec presente nella piattaforma Ipa, ossia solo dagli indirizzi contenuti nei pubblici elenchi approvati dalla legge. In caso contrario, la notifica è da considerarsi priva di effetti giuridici e, dunque, inesistente. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Ctr del Piemonte, con la sentenza n. 772/2/2022 dell’11 luglio scorso (presidente Masia, relatore Steinleitner).

Autotutela, non esclusa la definitività degli atti

A fronte dell’intervenuto annullamento in autotutela che abbia riguardato solo alcuni dei vari avvisi di accertamento relativi ad una successiva ingiunzione Ici, comportando invece la definitività degli altri, rimasti inoppugnati, sarà inammissibile il ricorso originario proposto contro la stessa per vizi afferenti al merito della pretesa impositiva. Sono le osservazioni rese nel caso trattato dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 1165/07/2022 dello scorso 14 marzo.

Cartella non notificata, vale l’estratto

Resta valida, prima della non impugnabilità dell’estratto di ruolo introdotta dall’art. 3-bis del D.l. n. 146/2021, l’ammissibilità dell’impugnazione di una cartella non notificata di cui il contribuente sia venuto a conoscenza tramite l’estratto ruolo e per la quale eccepisca l’intervenuta prescrizione o decadenza. Sono le osservazioni alla base delle motivazioni della sentenza n. 1361/10/2022 della Ctr del Lazio, depositata lo scorso 22 marzo.

Irreperibilità assoluta con ricerche attestate

Nel procedimento di notifica di una cartella di pagamento in casi di irreperibilità assoluta del destinatario, sarà necessario rinvenire, nella refertazione di notifica, la chiara attestazione del messo notificatore delle ricerche volte a verificare che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda. E’ il canone evidenziato nella sentenza n. 1163/07/2022 emessa dalla Ctr del Lazio, depositata lo scorso 14 marzo.

Irreperibilità, iter differenziato

di Benito Fuoco 

In caso di irreperibilità del contribuente destinatario di una notifica di atti impositivi, sono previste due differenti modalità di notifica: a) la notifica ex articolo 60 del dpr n.600/73, destinata all’irreperibilità assoluta; b) la notifica ex articolo 140 del codice di procedura civile destinata all’irreperibilità relativa (temporanea). L’ufficiale giudiziario o il messo notificatore dovranno adeguatamente documentare le modalità di effettiva ricerca del destinatario della notifica al fine di verificare se si tratti di irreperibilità assoluta o relativa. Il tipo di ricerche da eseguire non è previsto da nessuna norma ma, in ogni caso, dagli atti depositati se ne deve evincere l’effettivo svolgimento. Sono queste le conclusioni che si leggono nella ordinanza n. 21522/2022 emessa dalla sezione sesta della Cassazione e depositata in cancelleria il 7 luglio scorso.

Valori illegittimi influenzano l’Imu

L’illegittimità di avvisi di rettifica emessi per valori catastali erroneamente attribuiti, peraltro accertata giudizialmente con sentenza, incide automaticamente anche sugli avvisi di accertamento Imu che a quei dati avessero fatto riferimento. Sono le osservazioni evidenziate nella sentenza n. 1038/11/2022 emessa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata lo scorso 8 marzo.

Imu, la coltivazione va dimostrata

Ai fini dell’esenzione Imu per un fondo adibito all’attività agricola, occorrerà che il contribuente dimostri effettivamente, nel rispetto di quanto sancito dall’art. 2697 c.c., il requisito della coltivazione diretta ed effettiva dei fondi oggetto di accertamento. E’ il canone stabilito dalla sentenza n. 2356/04/2022 emessa dalla Ctr del Lazio e depositata lo scorso 26 maggio.

Spetta alla Ctp il giudizio sul nuovo canone unico per l’occupazione di suolo

di Luigi Lovecchio

Il nuovo canone unico comunale di occupazione di suolo pubblico, quantomeno nella parte collegata alla diffusione di messaggi pubblicitari, ha natura tributaria e non patrimoniale. Di conseguenza, le relative controversie sono affidate alle commissioni tributarie. Tra le prime attese prese di posizione sul prelievo introdotto a decorrere dal 2021, con la legge 160/2019, si segnala la sentenza n. 65/2022, depositata il 27 luglio scorso dalla Ctp di Pordenone (presidente Sciavicco, relatore Cozzarini).

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