tributi news del 09 maggio 2022

Comuni, nel salva conti deroga al tetto Irpef per 4,5 milioni di italiani. Tributi, cartelle a rate in tre anni. Riforma catasto a effetto neutro. Il nuovo testo ora ritorna in Commissione. Catasto, anche nel nuovo testo rendite legate ai valori di mercato. Ottemperanza, attivazione limitata. Ottemperanza, attivazione limitata. Inesistente la notifica tramite poste private. Immobili locati alle Asd con esenzione Imu. L’accatastamento giustifica il tributo. Tari, proroga solo a metà per i regolamenti di Pasquale Mirto. Riforma catasto, immobili fantasma e abusivi: la resa dei conti

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Comuni, nel salva conti deroga al tetto Irpef per 4,5 milioni di italiani

Gianni Trovati

Nell’attesa eterna del federalismo fiscale, che anche l’ambizione del Pnrr relega alle ultime caselle del cronoprogramma nel 2026, per puntellare i conti delle città in difficoltà si è deciso di andare in deroga. Nel decreto Aiuti l’accoppiata di Irpef in deroga e tassa di imbarco si allarga a tutti i capoluoghi di Provincia che abbiano nei rendiconti del 2020 una delle due caratteristiche seguenti: un deficit superiore ai 500 euro ad abitante o un debito sopra i mille euro pro capite.

Tributi, cartelle a rate in tre anni

Una regola che nei conti comunali ammette rarissime eccezioni spiega che dietro a un deficit in volo c’è una riscossione che arranca. Per questa ragione, fin dai Patti con le quattro città disegnati dalla manovra il rilancio della capacità di incassare davvero tributi, multe e tariffe è uno dei cardini dei piani di risanamento. Con un piano di rateazione che nel primo biennio di attuazione dell’accordo può essere allungato fino a tre anni, e poi potrà attestarsi a 24 mesi. Il Comune dovrà infatti impegnarsi a riorganizzare la macchina fiscale per dare agli affidatari della riscossione, l’agente nazionale o le società concessionarie iscritte all’albo, il tempo per lavorare il credito con una buona possibilità di portarlo al traguardo dell’incasso effettivo.

Riforma catasto a effetto neutro

di Fabrizio G. Poggiani

Riforma del catasto senza alcun impatto per la determinazione dei tributi di ogni tipo, per l’incremento del gettito fiscale e nemmeno per il computo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Il maggior gettito, derivante dal corretto classamento dei fabbricati anche abusivi e dei terreni edificabili, sarà destinato alla riduzione della pressione fiscale gravante sugli immobili.

Il nuovo testo ora ritorna in Commissione

di Antonio Giancane

Per quanto riguarda il catasto il nuovo testo si presenta innovativo rispetto al precedente. Il governo innanzitutto non potrà prevedere innovazioni sul piano fiscale diverse dai classamenti già previsti dalle normative del 1998 in ordine al ruolo di enti locali e catasto. In pratica, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, ci saranno i valori già stabiliti per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane.

Catasto, anche nel nuovo testo rendite legate ai valori di mercato

Marco Mobili Gianni Trovati

Il dato chiamato a fotografare la situazione aggiornata sarà rappresentato da una «rendita ulteriore» da calcolare in base ai criteri dettati dal Dpr 138 del 1998. Dove (articolo 5, comma 2) la revisione delle tariffe d’estimo si basa sui «canoni annui ordinariamente ritraibili» e sui «valori di mercato»: che quindi, usciti dalla porta della citazione esplicita dopo mesi di battaglie, rientrano dalla finestra del richiamo normativo nel nuovo testo. Ogni immobile, dunque, avrà due rendite: quella ufficiale di oggi, che è la base su cui si calcolano le imposte, e quella «ulteriore», che misura la sua situazione aggiornata. La seconda non potrà essere utilizzata «per la determinazione delle basi imponibili», come recita la clausola anti-tasse che era già presente nel primo testo. I Comuni in realtà già oggi possono rivedere le rendite quando non coincidono con la realtà degli immobili. Ma in genere non lo fanno. L’obiettivo della riforma, quindi, diventa quello di mettere in campo una strategia aggiornata, e rafforzata da un coordinamento centrale delle Entrate e strumenti più efficaci per arrivare al risultato. 

Ottemperanza, attivazione limitata

Relativamente alle sentenze non definitive emesse dalla Commissione tributaria provinciale, il giudizio di ottemperanza può essere proposto per i pagamenti di spese di lite, dinieghi di rimborsi e la restituzione di tributi versati in pendenza del giudizio; non può riguardare, invece, la riduzione dell’ipoteca, la cui esecuzione attiene alla definizione del giudizio di riferimento. Lo ha stabilito la sezione quinta della Cassazione nell’ordinanza n. 11908/2022 depositata in cancelleria il 12 aprile scorso.

Inesistente la notifica tramite poste private

È inesistente e non suscettibile di sanatoria la notifica a mezzo posta di atti impositivi effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato, posto che il dlgs 261/1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico le notifiche di quegli atti sono comunque affidate in via esclusiva alle Poste italiane. Lo afferma la sentenza n. 249/07/2022 emessa dalla Ctr del Lazio.

Immobili locati alle Asd con esenzione Imu

Gode dell’esenzione da Imu anche l’immobile che, di proprietà di una società, venga concesso in locazione a una società sportiva dilettantistica, soggetto che, come ente non commerciale, pur non coincidente col soggetto locatore, lo destina a finalità assistenziali o sportive meritevoli di esenzione. Lo ha stabilito la Ctr del Lazio nella sentenza n. 255/17/2022 depositata in segreteria il 20 gennaio scorso.

L’accatastamento giustifica il tributo

L’accatastamento di un fabbricato costituisce requisito sufficiente a far sì che l’ente locale vi pretenda l’imposta Ici a prescindere da contestazioni del contribuente che invochi l’assoggettamento solo dal momento della sua ultimazione o di effettivo utilizzo. È il preciso canone che ha adottato la Ctr del Lazio con la sentenza n. 265/17/2022

Tari, proroga solo a metà per i regolamenti di Pasquale Mirto

Dopo la proroga arrivata con il decreto Aiuti, a termini già scaduti, il quadro della Tari è definito. Entro il 31 maggio i Comuni dovranno approvare regolamento e tariffe di Tari e tariffa corrispettiva. Prima dovrà essere approvato il Pef, che deve scontare la scelta del quadrante della qualità (delibera Arera n. 15/2022). Una matrioska di adempimenti a tappe forzate, anche perché è difficile ipotizzare un nuovo rinvio dei preventivi.

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Il podcast

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D.M. 20 luglio 2021 – Specifiche tecniche per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali – Guida operativa

SENTENZE & TRIBUTI LA NEWSLETTER DEL SABATO

Pef, Regolamenti e Tariffe – Per il 2022 sul termine di approvazione prevale la regola ordinaria del 31 maggio

Nel caos della sovrapposizione di competenze sulla Tari si inserisce anche l’incertezza della diversa previsione dei termini per l’approvazione di pef, regolamenti e tariffe Tari. La regola derogatoria che fissa il possibile adempimento al 30 aprile è facoltativa e recessiva rispetto a quella ordinaria che invece sposta il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/pef-regolamenti-e-tari–il-2022-termine-approvazione-prevale-regola-ordinaria-31-maggio-AEBCkOUB

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